CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17679-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Collegno, n. 44; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , ope legis rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17679/2021 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1826/2022Numero di raccolta generale 15196/2022 [OSCURATO:PERSONA], ope legis rappresentata e difesa Data pubblicazione 12/05/2022 dall’Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza n. 354/2020 del Giudice di Pace di Udine, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1979, impugna l’ordinanza meglio indicata in epigrafe con cui il Giudice di pace di Udine ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto in opposizione al decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Udine in data 9 marzo 2020; -in particolare, il giudice ha rilevato la tardività del ricorso in quanto depositato il 1° settembre 2020, ossia ben oltre il termine stabilito dall’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 di 30 giorni dalla notifica del decreto, perfezionata, nel caso di specie, in data 9 marzo 2020; -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per la cassazione della predetta ordinanza sulla base un solo motivo; -il Ministero, la Prefettura e la Questura sono rimasti intimati; considerato che -con l’unico motivo proposto (violazione degli artt. 2, comma 6, 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3, comma 3, DPR n. 394/1999, dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) si deduce la nullità dell’espulsione per omessa traduzione in lingua conosciuta al ricorrente, con conseguente tempestività dell’impugnazione; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17679/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1826/2022 -in particolare, il ricorrente sostiene che il decreto di espulsione [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15196/2022Data pubblicazione 12/05/2022 non sarebbe stato portato a sua conoscenza; -il decreto sarebbe infatti stato tradotto solo in inglese, lingua sconosciuta all’espellendo, il quale comprende solo il georgiano; -tanto comporterebbe la nullità del decreto, vizio che, in base alla giurisprudenza costituzionale (a sostegno della tesi, il richiedente cita Cort. Cost., 16 giugno 2000, n. 198) può essere fatto valere in ogni tempo; -sicché il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, ancorché depositato dopo il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, avrebbe dovuto essere considerato tempestivo; -peraltro nel caso di specie l’orientamento consolidato della corte prevede che in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (cfr. Cass. 5837/2022; 2865/2018; 13323/2018; 14733/2015); -nel caso di specie emerge poi dal fascicolo di parte allegato al ricorso che effettivamente l’opposizione era articolata anche nella deduzione della violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 comma 7 del d.lgs. 286/1998; -il ricorso è fondato sotto il profilo dell'eccepita nullità dei provvedimenti espulsivi per omessa traduzione in una lingua conosciuta all'espellendo, su cui il Giudice non si è pronunciato limitandosi a rilevare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. In primo luogo deve osservarsi che il mancato adempimento delle formalità relative alla traduzione del provvedimento in una lingua nota all'espellendo comporta la nullità del decreto di espulsione, F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17679/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1826/2022 che può essere fatta valere in ogni tempo (Cass. n. 17253/2005), [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15196/2022Data pubblicazione 12/05/2022 perché l'esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione, garantito dall'art. 24 Cost., fa sì che nell'ipotesi di ignoranza senza colpa di siffatto provvedimento (in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di traduzione dell'atto) debba ritenersi non decorso il termine (Corte Cost. n. 198/2000); -pertanto il Giudice di pace deve farsi carico di accertare se la dedotta violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/98, abbia determinato un'ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se medio tempore lo straniero abbia comunque ottenuto un'adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, con l'effetto di far maturare da quel momento il dies a quo per la proposizione del ricorso tardivo fondato sul rilievo dell'intervenuta nullità (Cass.20402/2014; id. 11397/2018); -ne deriva che il Giudice di pace non poteva dichiarare tardivo e dunque inammissibile il ricorso senza previamente procedere a tali accertamenti; -il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata con rinvio al Giudice di pace di Udine, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P