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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48108/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui agli artt. 4 L. n. 110/75 e 110, 61, n.2, cod. pen. ed ha confermato la condanna in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 582, 585, commi 1 e 2, 635, commi 1 e 2, 61, n. 2, 612, comma 2, cod. pen.

Ritenuto, quale profilo principale di inammissibilità, che nella redazione del ricorso è omessa la specifica indicazione dei casi che attengono a ciascuna delle censure svolte, avendo il ricorrente articolato un motivo di carattere introduttivo, titolato quale vizio di motivazione relativo anche alle prove raccolte, del tutto svincolato, poi, dalle ulteriori doglianze comunque sollevate anche con riguardo ad altri profili attinenti al decisum, le quali finiscono per risultare "confuse" ("è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259063); considerato che le censure difensive, deducenti vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità del prevenuto per i delitti ascrittigli, oltre ad essere prive dei necessari requisiti di specificità ed autosufficienza, sono anche manifestamente infondate in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza, sicché le doglianze dedotte si traducono in censure in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti.

Peraltro, il motivo risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano pag. da 3 a 5, ove la Corte territoriale, pienamente condivise e richiamate le argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, come confermate dal rapporto di polizia corredato da documentazione fotografica sul danneggiamento dell'autovettura e dal certificato medico riscontrante le lesioni subite, anche sottolineando come, l'aver taciuto sulla relazione intercorsa, non fosse determinante in ragione della gravità dell'aggressione); ritenuto che il profilo di censura attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risulta manifestamente infondato, in quanto incentra la prevalenza sulla "debolezza della prova del fatto", condizione che-laddove presente-imporrebbe invero il proscioglimento, e non l'attenuazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui agli artt. 4 L. n. 110/75 e 110, 61, n.2, cod. pen. ed ha confermato la condanna in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 582, 585, commi 1 e 2, 635, commi 1 e 2, 61, n. 2, 612, comma 2, cod. pen. Ritenuto, quale profilo principale di inammissibilità, che nella redazione del ricorso è omessa la specifica indicazione dei casi che attengono a ciascuna delle censure svolte, avendo il ricorrente articolato un motivo di carattere introduttivo, titolato quale vizio di motivazione relativo anche alle prove raccolte, del tutto svincolato, poi, dalle ulteriori doglianze comunque sollevate anche con riguardo ad altri profili attinenti al decisum, le quali finiscono per risultare "confuse" ("è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259063); considerato che le censure difensive, deducenti vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità del prevenuto per i delitti ascrittigli, oltre ad essere prive dei necessari requisiti di specificità ed autosufficienza, sono anche manifestamente infondate in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza, sicché le doglianze dedotte si traducono in censure in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti. Peraltro, il motivo risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano pag. da 3 a 5, ove la Corte territoriale, pienamente condivise e richiamate le argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, come confermate dal rapporto di polizia corredato da documentazione fotografica sul danneggiamento dell'autovettura e dal certificato medico riscontrante le lesioni subite, anche sottolineando come, l'aver taciuto sulla relazione intercorsa, non fosse determinante in ragione della gravità dell'aggressione); ritenuto che il profilo di censura attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risulta manifestamente infondato, in quanto incentra la prevalenza sulla "debolezza della prova del fatto", condizione che-laddove presente-imporrebbe invero il proscioglimento, e non l'attenuazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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