CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] concluso chiedendo l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Viene depositata nomina .da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con revoca dei precedenti difensori. Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insistono per l'accoglimento. r-L\ Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il primo giudice aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Domenico rispettivamente per il reato di cui al capo e) della rubrica (delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 81 cpv., cod. pen., 73 c. 1, d. P.R. n. 309/90) e al capo q) della stessa (delitto p. e p. dagli artt. 110, cod. pen. e 73 d. P.R. n. 309/90), escluse per il primo le aggravanti della ingente quantità della transnazionalità, rideterminando favorevolmente la pena a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019. Quanto ai fatti che fanno da sfondo alla vicenda processuale che ci occupa, nella sentenza di primo grado è tratteggiata la genesi dell'indagine, anche con riferimento alla identificazione degli imputati e alla natura del relativo compendio probatorio. I risultati delle indagini maggiormente significativi sono rappresentati dagli esiti di attività di intercettazione telefonica e ambientale, di videoripresa presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritenuta base operativa e logistica del sodalizio di cui al capo A) dell'imputazione, occupato in un traffico internazionale di cocaina da paesi dell'[OSCURATO:PERSONA]. I reati contestati agli odierni imputati riguardano, in particolare, il tentativo di importazione di Kg. 50 di cocaina (capo e) nel quale si attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di collaboratore del [OSCURATO:PERSONA] e del RUSSO nel recupero di una partita di cocaina proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e destinata al gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe dovuta arrivare in un container nel porto di Salerno. Emerge dalla sentenza appellata che l'operazione si era articolata in una prima fase, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva occupato il ruolo normalmente ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] Claudio, di organizzazione della spedizione della droga, con la differenza che, rispetto al passato, i narcotrafficanti venditori pretendevano il pagamento anticipato dello stupefacente nella misura del 50%, per ovviare ai ritardi verificatisi in occasione di una precedente spedizione. Il [OSCURATO:PERSONA] agiva quale intermediario tra i sudamericani e il duo [OSCURATO:PERSONA]/IAVARONE. Tuttavia, a causa di alcune criticità legate alla compagnia di navigazione usata abitualmente, attraverso la complicità di alcuni operatori portuali, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], i sodali si erano attivati per trovare un'altra compagnia e tratte alternative. L'intera operazione, però, si era fermata a causa dell'arresto di alcuni componenti del cartello sudamericano.Quanto, invece, al [OSCURATO:PERSONA], si contesta al predetto (scarcerato dopo una lunga detenzione per precedente condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) di essersi reinserito nel circuito criminale il cui quartier generale era ubicato nella residenza di famiglia e, in particolare, di aver offerto in vendita una quantità imprecisata di cocaina della quale egli aveva la disponibilità, condotta che il Tribunale ha ritenuto dimostrata dal contenuto delle conversazioni intercettate. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi, con separati atti e proprio difensore, gli imputati 2.1 La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi. 2.1.1. Con il primo ha dedotto inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, relativamente alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, avendo la Corte territoriale deliberato sulla scorta di un decreto autorizzativo che aveva individuato un altro luogo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Domenico, la microspia essendo stata installata in un luogo diverso da quello in cui avrebbe avuto luogo il colloquio concesso. 2.1.2. Con un secondo motivo, poi, la difesa deduce vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di offerta in vendita di stupefacente, richiamando le discrepanze tra i brogliacci e le trascrizioni peritali delle conversazioni intercettate, pure riconosciute dai giudici del merito, opponendo la mancanza di una motivazione in ordine agli elementi indicativi della disponibilità della sostanza e l'assenza di indicatori della sua quantità e qualità. 2.1.3. Infine, con il terzo motivo, questa difesa deduce vizio motivazionale anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sorretto da idonea motivazione. 2.2. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi. 2.2.1. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di un contributo agevolatore dell'imputato nel tentativo di importazione contestatogli. La difesa contesta la deducibilità dei relativi elementi probatori dal contenuto delle conversazioni valorizzate nella sentenza censurata, rilevando la impossibilità di individuare una collaborazione dell'imputato a fronte dell'assenza di telefonate, comunicazioni o incontri in un arco temporale superiore a un anno. Sotto altro profilo, richiamata la sentenza pronunciata da questa Corte di legittimità nei confronti di altri co- imputati, il deducente rileva il travisamento di una prova decisiva (interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] Claudio) e la mancata risposta alle doglianze difensive, svalutando la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imputato (luogo ritenuto quartier generale del gruppo), essendo stata la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in casa [OSCURATO:PERSONA] ricondotta all'episodio di cui al capo F) dal quale egli era stato assolto. 2.2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce analogo vizio con riferimento alla collocazione temporale della condotta concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] e alla effettiva disponibilità della droga da parte del fornitore. La difesa osserva che l'informazione sulla nave resa dall'imputato era entrata nella disponibilità dei complici in un momento in cui l'importazione era già divenuta impossibile per l'arresto di alcuni componenti del cartello sudamericano, rilevando la genericità dell'affermazione del giudice di merito, secondo cui l'attivazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe scattata, invece, prima dell'arresto dei sodali in [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto intorno al 25 maggio 2015). Anche riguardo a tale punto della decisione, la difesa oppone un travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati. Quanto, poi, alla effettiva disponibilità dello stupefacente presso il fornitore, la difesa rileva che lo stesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito la vicenda quale vera e propria truffa perpetrata da IAVARONE ai danni del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Una volta venuta meno, dunque, la prova della disponibilità della merce, verrebbe meno, secondo il deducente, anche il reato contestato, versandosi semmai in ipotesi di mero proposito di acquisto. 2.2.3. Infine, con il terzo motivo, si deduce travisamento della prova e violazione di legge con riferimento al diniego delle generiche, avendo il [OSCURATO:PERSONA], nel verbale di spontanee dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado espressamente manifestato il proprio pentimento e dispiacere.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Domenico è manifestamente infondato e comunque è ripropositivo delle medesime argomentazioni proposte dinanzi ai giudici di merito e disattese con argomentazioni lineari e logiche, che non si prestano pertanto ad un nuovo sindacato in sede di legittimità. In particolare era stato osservato nel corso dei giudizio di merito che il decreto autorizzativo delle intercettazioni presso "[OSCURATO:PERSONA]" non conteneva alcuna delimitazione ad un ambiente specifico all'interno del fabbricato della famiglia [OSCURATO:PERSONA] in cui le operazioni di intercettazione dovevano essere svolte e, al contempo, evidenziava che insistevano più unità immobiliari all'interno del civico corrispondente alla suddetta abitazione, laddove il medesimo decreto autorizzativo indicava il contesto ambientale, compreso all'interno del suddetto immobile, in cui collocare lo strumento captativo sulla base di un accertamento demandato alla PG operante in sede di esecuzione delle operazione di installazione delle apparecchiature. Nella fase incidentale cautelare poi il Gip aveva del pari evidenziato come nel provvedimento autorizzativo non ricorreva alcuna limitazione al perimetro di captazione all'interno del suddetto immobile, né alcuna limitazione ad una specifica unità abitativa presente in un manufatto dotato di unico muro perimetrale e di due ingressi comuni, risultando invero l'autorizzazione estesa all'abitazione nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e risultando la proprietà dell'intero complesso sito in [OSCURATO:PERSONA] 145 riconducibile alla madre dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e pertanto anche a ciascuno di essi. 2. Va poi evidenziato che la giurisprudenza di legittimità esclude che ricorrano profili di nullità o di inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche nel caso di spostamento del luogo di intercettazione in altro luogo o ambiente, se questo è funzionale alla captazione di un determinato incontro in ambientale e quindi ammette lo spostamento del luogo di captazione in caso di trasferimento di cella o di casa, ovvero di acquisto di diverso veicolo (sez.2, n.19146 del 20 Febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275583; sez.6, n.15396 del 11 Dicembre 2007, Sitizia e altri, Rv.239634; sez.5, n.5956 del 6 Ottobre 2011, Ciancitto, Rv. 252137). 3. Infondato è il secondo motivo di ricorso che assume vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'episodio di offerta in vendita di sostanza stupefacente, ipotesi riconosciuta sulla base della interpretazione di intercettazioni ambientali, captate appunto all'interno dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] allorquando il ricorrente, a seguito della scarcerazione, aveva riattivato i contatti con alcuni referenti ai fini della ripresa di una attività di commercializzazione di sostanze stupefacenti. A fronte dei rilievi concernenti la cripticità del linguaggio utilizzato nelle interlocuzioni e la autenticità del significato attribuito a taluni dialoghi, come meglio verranno precisati, depurati dalle espressioni che il perito trascrittore ha ritenuto non intelligibili, la giurisprudenza di legittimità ha espresso alcuni principi fondamentali. In primo luogo è stata riconosciuta "agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi" (sez.1, n.37588 del 18.6.2014, Amaniera ed altri, Rv.260842). Tale orientamento si riferisce anche alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.5, n.48286 del 12 Luglio 2016, Cigliola, Rv.268414; sez.5, n.40061 del 12 Luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278314). il giudice di legittimità ha inoltre affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U„ n.22471 del 26 Febbraio 2015,Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4 Ottobre 2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5 Ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282337). 4. Ciò premesso il giudice di appello ha indicato in termini estremamente puntuali il contenuto delle intercettazioni ambientali indizianti fornendo al contempo adeguata interpretazione, trasfusa in una motivazione provvista di lineare costrutto logico argomentativo, dei passaggi più rilevanti ai fini del riconoscimento della ipotesi delittuosa in contestazione. In particolare il giudice distrettuale, correggendo alcune considerazioni svolte dal giudice di primo grado che si era avvalso del contenuto dei brogliacci, ha invero evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle interlocuzioni captate in ambientale, non si era limitato a riannodare i rapporti con i propri interlocutori ai fini di saggiare i prezzi della droga correnti sul mercato e a proporre ipotetiche e vantaggiose intraprese nella commercializzazione dello stupefacente, peraltro da definire nel dettaglio a fronte di sostanza stupefacente da rinvenire presso mercati esteri, ma aveva manifestato, in termini univoci, di essere pronto ad approvvigionarsi di un quantitativo decisamente rilevante di cocaina (venti macchine) e di essere pronto a cederlo ad un corrispettivo unitario determinato cui l'interlocutore era pronto a fare fronte nell'immediato ("mi da i 10, i 15 cosi, dammi i soldi e vattene"). In tale ottica il giudice di appello evidenziava come gli interlocutori, dopo avere manifestato in un primo colloquio una unità di intenti in ordine alla questione dell'hashish ("sul campo del fumo ci siamo"), avevano evidenziato una disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] Domenico alla commercializzazione di un quantitativo di stupefacente che, in relazione alle somme di denaro indicate in una successiva intercettazione ("io non posso dire....ottanta, novantamila euro....e sono lavori...Mimmù 36 per me è buono") doveva interpretarsi quale una offerta in vendita di una importante partita di cocaina. All'uopo il giudice di appello forniva non illogica interpretazione delle espressioni criptiche utilizzate attraverso il riferimento a "cosi" o a "roba" in contrapposizione alla droga leggera chiamata "fumo", alla entità delle somme di denaro cui gli interlocutori facevano riferimento e al rischio di riportare condanne molto severe nel caso in cui gli affari andassero male ("l'ultimo ha pigliato 17 anni"), per individuare la tipologia e l'entità della partita di droga da commercializzare. A tale proposito in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, Sebbar, cit.) se non per profili di manifesta irragionevolezza. 4. Del tutto logicamente poi il giudice di appello ha ritenuto che l'offerta in vendita dello stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] non solo fosse espressione di un serio proposito negoziale, in quanto agganciata ad attuali ed obiettivi dati quantitativi e a precisi importi finanziari, ma denotasse altresì la disponibilità sia pure non attuale della droga, per tale intendendosi la possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di procurarsi lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che garantiscono il cessionario (sez.4, n.34754 del 20.10.20 Abbate, Rv.280244), in ragione dei riferiti viaggi in Brasile o comunque in ragione dei costanti rifornimenti di stupefacente di cui i [OSCURATO:PERSONA] potevano contare attraverso le importazioni dal sud America.5. Infondato risulta altresì il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo motivo di doglianza non possono che richiamarsi i principi sopra enucleati relativi alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali tra presenti al fine di riconoscere la correttezza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla partecipazione contributiva del [OSCURATO:PERSONA] alla importazione di stupefacente dall'ECUADOR che i sodali avevano organizzato e finanziato dall'Italia nei primi mesi del 2015, mantenendo un referente (IAVARONE) in Ecuador per trattare con i fornitori locali e disponendo della somma di euro 178.200 che veniva consegnata a [OSCURATO:PERSONA] Sergio che già in un precedente viaggio in Sudamerica aveva appreso di dovere consegnare in anticipo il cinquanta per cento del prezzo della fornitura. Il giudice distrettuale riportava inoltre il contenuto di intercettazioni ambientali nel corso del mese di Aprile 2015 da cui erano emersi gli ostacoli all'importazione mediante container situati su imbarcazioni dirette al porto di Salerno. Alla luce di tali premesse, in termini del tutto logici e coerenti alle interlocuzioni richiamate a sostegno dell'editto accusatorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], LA Corte di Appello di Napoli riconosceva non solo il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], quale operatore presso il porto di Salerno nella illecita importazione di droga, ma ne circoscriveva altresì il contributo offerto all'operazione allorquando comunicava al [OSCURATO:PERSONA], uno dei massimi artefici della importazione, tutto il suo disappunto e la sua preoccupazione per una spedizione al buio, a mezzo di navi dove non fosse possibile conoscere in anticipo l'esatta collocazione "delle borse" all'interno della stiva, in quanto neppure la conoscenza della posizione di partenza del contenitore avrebbe consentito di risalire con certezza all'esatta ubicazione all'arrivo. 5.1 In termini del tutto logici il giudice di appello ha fornito una interpretazione del contenuto dell'intercettazione ambientale (22 Maggio prog.2521) evidenziando il contenuto indiziante a carico del [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla spedizione in considerazione della concitazione del dialogo e del timore evidenziato per la possibile perdita del carico di droga, attribuendo alla interlocuzione un significato coerente al ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della operazione di importazione e alla espressione "borse", quali contenitori dello stupefacente (ovvero coincidente con lo stesso stupefacente), escludendo motivatamente alternativi riferimenti interpretativi. Né una tale interpretazione si pone in termini distonici con emergenze processuali acquisite in altri giudizi (il ricorrente si riferisce ad uno specifico contributo dichiarativo del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in un separato giudizio) laddove il giudice distrettuale ha evidenziato che, sulla scorta degli elementi acquisiti nel presente giudizio, l'operazione era soltanto rimasta in sospesa nell'Aprile 2015 per il problema della individuazione di tratte alternative a quella programmata (Guajaquil/Salerno), mentre l'impossibilità di perfezionarla si era verificata solo in data 25 Maggio 2015 in coincidenza con l'arresto dei fornitori in Ecuador (pag.7 sentenza impugnata). 5.2 Quanto poi al secondo argomento con il quale si assume il vizio motivazionale per la incerta collocazione temporale del contributo agevolatore fornito dal [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inidoneo e tardivo a fronte di spedizione divenuta impossibile in epoca antecedente allo stesso, erra il ricorrente a evocare l'applicazione dei principi sul reato impossibile, laddove la Corte di appello ha ben rappresentato come il campo di applicazione di tale istituto è confinato all'ipotesi in cui l'oggetto dell'accordo criminoso sia inesistente fin dall'origine o in termini assoluti, mentre nella specie la spedizione dello stupefacente non solo era stata preparata nel dettaglio mediante la raccolta e la spedizione del denaro al referente in Ecuador, ma la esistenza della droga da importare era da ricondurre all'affidabilità dei fornitori dall'ECUADOR che già in precedenza avevano assicurato ingenti rifornimenti e avevano intrattenuto con i corrispondenti italiani affari proficui per entrambe le parti, peraltro espressi in note di apprezzamento (conversazione del 19 Febbraio 2015 n.2067 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). A nulla vale obiettare che il contributo del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque risultato inconcludente o tardivo laddove, a fronte di concorso nel reato tentato, rileva la idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione da apprezzarsi con valutazione "ex ente" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi (sez.5, n.7341 del 21 Genaio 2015, Sciuto, Rv.262768; sez.2, n.24166 del 20 Marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276537). Nella specie peraltro, come correttamente evidenziato la Corte di appello nella sentenza impugnata, non solo il contributo del [OSCURATO:PERSONA] si era inserito sinergicamente nel corso dell'esecuzione di un programma criminoso giunto quasi al suo epilogo, ma in epoca anteriore alla notizia del venire meno della spedizione per fatto non dipendente dalla volontà dei corrispondenti italiani. 5.3 Infondato risulta altresì il terzo argomento sviluppato nel medesimo articolato, secondo cui mancherebbe la dimostrazione dell'esistenza in "rerum natura" della partita di stupefacente da importare. Il giudice distrettuale ha invero fornito conto, con motivazione priva di sostanziale censura da parte del ricorrente, che la spedizione era stata organizzata sulla base di schemi collaudati, che lo IAVARONE manteneva i rapporti con i fornitori equadoregni che già in precedenza si erano congratulati per lo spessore e la forza contrattuale dei rispettivi sodalizi, che in precedenza il gruppo facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] aveva curato l'importazione di rilevanti quantitativi di stupefacente e che era stata versata la metà del prezzo di acquisto, per il valore di oltre euro 170.000 a fronte di una fornitura di droga che, sulla base del contenuto di talune intercettazioni, doveva stimarsi pari a circa cinquanta chilogrammi di cocaina. A fronte di tali emergenze con motivazione non manifestamente illogica la Corte di Appello ha riconosciuto non solo che l'accordo criminoso avesse per oggetto un quantitativo determinato di sostanza stupefacente ma che la serietà ed affidabilità delle parti negoziali, in uno con la presenza di un referente in Ecuador (lo Iavarone), con la predisposizione di tutte le operazioni preliminari e propedeutiche al trasporto in Italia della droga, fornisse certezza sulla serietà dell'offerta dello stupefacente e sulla disponibilità dello stesso da parte dei fornitori (sez.3, n.26505 del 20 Maggio 2015, Bruzzaniti, Rv.264396). 6. Infondati risultano altresì i motivi di ricorso di entrambi gli imputati concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione coerente con il suddetto insegnamento richiamando i criteri codificati all'art.133 cod.pen. con riferimento alla particolare gravità delle condotte ascritte agli imputati, e all'assenza di elementi di meritevolezza in favore di entrambi, a nulla rilevando il pentimento manifestato in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA]. 7. I ricorsi vanno pertanto rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento dell