CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19509/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2019 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei curatori e legali rappresentanti p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Libia, n. 25 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 95 –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. –intimato – e sul ricorso n.21354/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Ici Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 95 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2019 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei curatori e legali rappresentanti p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Libia, n. 25 –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributari a regionale del Lazio, n. 6276/19 depositata il 12 novembre 2019; nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 u dita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per il ricorso n. 19509 /2020 R.G. e udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Orfano per il ricorso n. 21354/2020R.G. [OSCURATO:PERSONA] lacontroversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 58204) relativo all’anno di imposta 2010, a rettifica del valore imponibile di terreni di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2019 [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato) per un valore complessivo di € 83.781,00; la CTP ha respinto il ricorso; la CTR ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado con l’annullamento delle sanzioni irrogate; il [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2019 [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso (n. 19509/2020 R.G.) fondato su un tre motivi , istanza di sospensione e di estinzione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone controricorso e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] intimato; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso (n. 21354/2020 R.G.) fondato su tre motivi , il [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2019 [OSCURATO:SOCIETA]. propone controricorso e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente darsi atto che, ai sensi dell’art 335 cod. proc. civ., è stata disposta la riunione al procedimento n . 19509/2020 R.G. (da qualificarsi come ricorso principale) di quello portante il n. 21354/2020 R.G. (da qualificarsi come ricorso incidentale), trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza. 2.In relazione al ricorso n. 19509/2020 R.G., con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 59, lett. g, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 5, del d.lgs. 15 dicembre 1992, n. 504, per avere la sentenza impugnata affermato la legittimità dell'avviso di accertamento solo perché adottato sulla base di provvedimenti amministrativi del comune di Guidonia M ontecelio senza confrontare la documentazione prodotta dalla società per dimostrare il minore valore dell'area. 3.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , p er avere la sentenza omesso di pronunciare sulla domanda riguardante la riduzione del valore venale accertato secondo quanto dedotto con la perizia di stima. 4.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 5 , c od. p roc . c iv . , l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel fatto che la sentenza non ha valutato la perizia di stima depositata in grado di appello dalla ricorrente sul valore venale delle aree oggetto di accertamento. 5.In relazione al ricorso n. 21354/2020 R.G., con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 113, 115 e 116 del c.p.c., degli art. 2697, 2727 e 2729 del c.c., dell’art. 62 del d.lgs. 546/1992, nonché del comma 4 dell’art. 10 e comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. 504/1992» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto «non dovute le sanzioni elevate per omessa dichiarazione in relazione ai terreni posseduti dalla contribuente» sebbene detta dichiarazione non fosse stata presentata dalla contribuente, «che invece si era limitata a versare agli atti di causa la dichiarazione relativa alla particella numero 357 del foglio 9, peraltro estranea e non inclusa in quelle che sono le 30 particelle oggetto dell'atto di accertamento opposto». 6. C on il seco ndo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «violazione degli articoli 132 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 36 e 59 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992» per avere la Commissione tributaria regionale «rideterminato l'atto opposto ritenendo non dovute le sanzioni elevate per omessa dichiarazione in relazione ai terreni posseduti dalla contribuente in difetto di una corretta ed esaustiva motivazione dalla quale risultasse possibile desumere l'iter logico giuridico seguito … per giungere alla decisione». 7.Con il terzo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 10, comma 4, e 14, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto non dovute le sanzioni elevate per omessa dichiarazione in relazione ai terreni posseduti dalla contribuente, sebbene la società in oggetto non avesse ottemperato all’obbligo dichiarativo sulla stessa gravante. 8.Va prelimin armente esaminata l’istanza di estinzione del giudizio. Il ricorrente del procedimento n. 19509/2020, [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2019 [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato istanza di sospensione del procedimento il 31 agosto 2023, con la quale ha dichiarato di volere avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022. In data 29 settembre ha provveduto al deposito della domanda di definizione agevolata con la ricevuta di pagamento della prima rata relativa agli importi dovuti. 8.1. Come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data del 1° gennaio 2023). Secondo l’art. 1, commi 194 - 201, della l egge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett.a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontaredi mille euro è ammesso il pagamento rateale, con ap plicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime treda versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 20 23 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascunanno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogoalla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200». 8.2. Anorma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale». 8.3. In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 8, quale modificata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 giugno 2023, n. 8, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1 ° gennaio 2023 ed ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali. 8.4. N ella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 8.5. I n sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. 9. [OSCURATO:PERSONA] n. 43/2019 [OSCURATO:SOCIETA]. ha adempiuto l’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata, secondo la prescrizione dell’art. 7 del regolamento comunale in data 29 settembre 2023. 10. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 11. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu s