CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03961/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e onsiderate la memoria e le conclusioni della parte civile, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano (ai soli fini degli effetti civili) la correttezza della motivazione posta a base della mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione per difetto di legittimazione della persona offesa e l'erronea qualificazione del soggetto titolare della stessa, non sono consentiti perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), sicché gli stessi si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato deve, inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Roma, 22/10/2024 Iliconsigliere est. Il Presidente ,Sàndrar ecchione DEPOSITATA ,. -, -,--_, Lucia' p4mperiali v IN