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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 21509/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/te le conclusioni del PG b. <5..ecclorki cLue. teC1.- c p"O.0 M oe-tl C.._$3.M-% /d. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 13 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo alla misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato (art. 235 cod.pen.). 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che la valutazione di attualità della pericolosità sociale si fonda: a) sulla gravità del reato commesso nel 2012 (rapina con uso di arma bianca); b) sulla esistenza di precedenti; c) sulla interruzione della fruizione dei permessi premio durante la espiazione; d) l'assenza di solidi riferimenti sociali e familiari esterni.

Il Tribunale, nel valutare i motivi di appello, evidenzia che il rapporto con il figlio ventenne è indicato solo in maniera strumentale, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai avviato l'iter amministrativo per il riconoscimento del figlio (che porta il cognome della madre) né mai avviato le pratiche di regolarizzazione per ricongiungimento familiare.

Si conclude, pertanto, per la conferma della decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione sul presupposto della pericolosità sociale. 2.1 In particolare il ricorrente osserva che il Tribunale non avrebbe valutato alcune allegazioni contenute nell'atto di appello, come l'avvenuto reperimento di uno stabile alloggio, e al contempo avrebbe irrazionalmente sopravvalutato la avvenuta sospensione della fruizione dei permessi premio.

Durante la lunga esperienza detentiva, peraltro, il ricorrente avrebbe svolto con impegno attività lavorativa, aspetto anche questo trascurato.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La valutazione di attualità della pericolosità sociale - presupposto applicativo di ogni misura di sicurezza personale - risulta espressa in modo non illogico, posto che è ancorata non soltanto alla gravità del reato commesso ma anche ad altri indicatori. - L. Il ricorrente ne contesta la valenza ma, in tal modo, tende a sollecitare una diversa valutazione di aspetti che, nel loro portato oggettivo, non sono inconferenti al tema trattato dal Tribunale.

Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/te le conclusioni del PG b. <5..ecclorki cLue. teC1.- c p"O.0 M oe-tl C.._$3.M-% /d. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo alla misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato (art. 235 cod.pen.). 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che la valutazione di attualità della pericolosità sociale si fonda: a) sulla gravità del reato commesso nel 2012 (rapina con uso di arma bianca); b) sulla esistenza di precedenti; c) sulla interruzione della fruizione dei permessi premio durante la espiazione; d) l'assenza di solidi riferimenti sociali e familiari esterni. Il Tribunale, nel valutare i motivi di appello, evidenzia che il rapporto con il figlio ventenne è indicato solo in maniera strumentale, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai avviato l'iter amministrativo per il riconoscimento del figlio (che porta il cognome della madre) né mai avviato le pratiche di regolarizzazione per ricongiungimento familiare. Si conclude, pertanto, per la conferma della decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione sul presupposto della pericolosità sociale. 2.1 In particolare il ricorrente osserva che il Tribunale non avrebbe valutato alcune allegazioni contenute nell'atto di appello, come l'avvenuto reperimento di uno stabile alloggio, e al contempo avrebbe irrazionalmente sopravvalutato la avvenuta sospensione della fruizione dei permessi premio. Durante la lunga esperienza detentiva, peraltro, il ricorrente avrebbe svolto con impegno attività lavorativa, aspetto anche questo trascurato. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La valutazione di attualità della pericolosità sociale - presupposto applicativo di ogni misura di sicurezza personale - risulta espressa in modo non illogico, posto che è ancorata non soltanto alla gravità del reato commesso ma anche ad altri indicatori. - L. Il ricorrente ne contesta la valenza ma, in tal modo, tende a sollecitare una diversa valutazione di aspetti che, nel loro portato oggettivo, non sono inconferenti al tema trattato dal Tribunale. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere e
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