CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 34259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui eranoindagati anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], applicava la misuracautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la richiestacautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano oggettodi richiesta cautelare personale), in relazione al capo di incolpazione n. 4 (artt. 81,110 e 512-bis cod. pen.) e disponeva il sequestro preventivo dell’intero capitalesociale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del saldo del conto corrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA].r.l., del saldo fino alla concorrenza di 15 milioni di euro su conti correnti svizzeri,delle partecipazioni nelle società rumene [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,interamente detenute da [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era legalerappresentante. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formulava richiesta di dissequestro erestituzione di tali partecipazioni e del conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rilevando che il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione inmerito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ma la richiesta veniva rigettata dal giudice perle indagini preliminari, il quale emetteva decreto di archiviazione per [OSCURATO:PERSONA] ePaternoster in relazione al capo 4); una seconda richiesta di dissequestro erestituzione veniva rigettata dal giudice per le indagini preliminari e l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato dal Tribunale del riesame che rilevava, tral’altro, che l’archiviazione del reato ascritto a titolo di concorso a [OSCURATO:PERSONA] non loponeva automaticamente nella posizione di terzo estraneo al reato, avendo eglicomunque contribuito alla realizzazione del reato sotto il profilo oggettivo.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo:2.1. violazione degli artt. 125 comma 3, 321 commi 1 e 2, 322-bis, 325 cod.proc. pen., 110 e 512-bis cod. pen.; violazione dei princìpi in materia di sequestropreventivo di beni formalmente intestati a terzi estranei al reato; motivazioneapparente sulla persistente confiscabilità dei beni sequestrati. Il Tribunale avevamantenuto il vincolo reale su beni formalmente riferibili a soggetti ormai estraneial procedimento sulla base di una non corretta qualificazione della portata dellasopravvenuta archiviazione; la richiesta di archiviazione del pubblico ministero nonera stata formulata nel senso della mera carenza del dolo specifico o dellamancanza di prova della consapevolezza della finalità elusiva, in quanto la richiestadi archiviazione per non aver commesso il fatto non consentiva di ritenere cheGaiardelli avesse comunque fornito un contributo oggettivo alla realizzazione delreato; la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il sequestro e lasuccessiva confisca di beni formalmente intestati a terzi siano consentiti solo ovel'accusa dimostri la concreta discrasia tra intestazione formale e disponibilitàeffettiva del bene, non essendo quindi sufficiente il mero dato formale dellavicinanza personale, societaria o negoziale, tra il terzo intestatario e l'indagato el'ordinanza impugnata non aveva svolto alcun autonomo accertamento sullaconcreta e attuale disponibilità dei beni in capo ai residui indagati; né lapermanenza del fumus in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dimostrava la disponibilitàsostanziale dei beni in capo agli stessi;2.2. violazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 325 cod. proc.pen., 512-bis e 240 cod. pen., violazione dei princìpi in materia di autonomiapatrimoniale societaria, sequestro di partecipazioni sociali e sequestro di beniappartenenti a società terze, motivazione apparente sulla qualificazione dei benisequestrati come provento del reato. Non vi era stata distinzione tra lepartecipazioni sociali nelle società rumene [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da unlato, e il conto corrente intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall'altro,impedendo quindi di comprendere quale fosse il concreto rapporto tra ciascuna ressequestrata e il reato provvisoriamente contestato e non chiarendo se il beneoggetto dell'asserita intestazione fittizia fosse costituito dalle partecipazioni socialiin [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dalle società rumene in quanto tali, dallecentrali idroelettriche gestite da tali società, dal conto corrente intestato ad [OSCURATO:SOCIETA]., dalle somme presenti su tale conto, dal valore economicodell'operazione societaria ovvero da un complesso indistinto di beni societari:infatti, la partecipazione sociale e il patrimonio della società sono entità giuridichediverse, per cui se l'ipotesi accusatoria riguarda l'intestazione fittizia dellepartecipazioni, il sequestro può riguardare le partecipazioni solo ove si èdimostrato che esse sono nella disponibilità sostanziale dell'indagato;diversamente, il sequestro del conto corrente intestato alla società richiede unulteriore accertamento, occorrendo dimostrare che le somme ivi depositatecostituiscano esse stesse il profitto o il prodotto del reato, ovvero che la societàsia un mero schermo fittizio attraverso cui l'indagato esercita una signoria direttasul patrimonio sociale, accertamento che nel caso in esame era del tutto assente;l’ordinanza impugnata sembrava riferire l'ipotesi accusatoria all'intestazione fittiziadelle società rumene e delle relative partecipazioni da un lato, ma dall'altroconfermava il vincolo anche sul conto corrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,senza spiegare perché le somme presenti su quel conto fossero il prodotto ilprofitto o l'oggetto della intestazione fittizia e senza considerare che il contocorrente era un bene della società e non del socio in quanto tale; lo stessoTribunale aveva rinviato al futuro giudizio di merito l'accertamento sull'effettivatitolarità o disponibilità delle società rumene, confermando però il sequestro delconto corrente e delle partecipazioni come se tale accertamento fosse già statoeffettuato;2.3. violazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 325 cod. proc.pen., 240 cod. pen., motivazione apparente sul periculum in mora, omessa verificaconcreta e attuale del pericolo derivante dalla libera disponibilità dei beni,violazione dei principi di necessità, attualità e proporzionalità del vincolo reale.Non era stato indicato quali eventi concreti rendessero necessario il mantenimentodel vincolo sulle partecipazioni sociali e sul conto corrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA].r.l. e non era stata individuata alcuna concreta possibilità, desunta dalla naturadelle partecipazioni sociali o del conto corrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.., che i beniassumessero carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazionedel reato contestato, ovvero alla commissione di ulteriori reati della stessa specie,né quale condotta illecita avrebbe potuto essere aggravata o protratta mediantela restituzione dei beni; non era stato considerato neppure il decorso del tempo,visto che la condotta contestata risultava collocata nel marzo 2020, il sequestroera di marzo 2022 e l'ordinanza impugnata era intervenuta nel maggio 2026, dopol'attivazione dei titolari formali e a distanza di anni dalla ricostruzione originaria;si rilevava infine che non era stato indicato alcun comportamento successivo degliistanti volto alla dispersione del patrimonio e non era stato considerato che, neiconfronti dei soggetti formalmente titolari dei beni, era stata dispostaarchiviazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve essere ribadita la giurisprudenzadi questa Corte secondo cui “il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cuiall'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, marappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si rendafittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o diagevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni diprovenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicchél'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non producenecessariamente effetti sulla posizione dell'interponente” (Sez. 2, n. 39774 del07/05/2022, Aiello, Rv. 283989-03); nel caso in esame, il Tribunale ha ritenutoche l’avvenuta archiviazione di [OSCURATO:PERSONA] non incidesse sulla sussistenza del reato(peraltro, si deve osservare come l’archiviazione sia stata chiesta nei confronti diGaiardelli “per non aver commesso il fatto”, per cui il fatto storico relativo al reatodi cui all’art. 512-bis cod. pen. è comunque stato ritenuto sussistente), con ungiudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato nella presente sede.Si deve infatti rilevare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione dilegge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o inprocedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01), è statoulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01), esuccessivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre,Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01).Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione dilegge nella motivazione del Tribunale, né per quanto riguarda l’irrilevanza dellaintervenuta archiviazione, né relativamente al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il realedominus delle società delle quali è stato disposto il sequestro (pag. 8 ordinanzaimpugnata).1.2. Analoga motivazione vale per il secondo motivo di ricorso, per il qualeappare opportuno premettere i fatti, così come ricostruiti nell’ordinanzaimpugnata. [OSCURATO:PERSONA] gestiva due centrali idroelettriche tramite le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; le due società erano controllate da [OSCURATO:PERSONA].r.l., che aveva il 98% del capitale sociale, mentre il 2% era di [OSCURATO:PERSONA] ePaternoster; [OSCURATO:SOCIETA]. deteneva l’intero capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA].r.l., che poi era stata incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] è legalerappresentante. Da tale ricostruzione deriva che [OSCURATO:SOCIETA]. ha acquisitotutto il patrimonio delle varie società, comprese [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].r.l. che, secondo l’ipotesi accusatoria, fanno capo a [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, ilsequestro non poteva che riguardare non solo le partecipazioni societarie, maanche il patrimonio delle società, compreso il conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,posto che si tratta di bene riconducibile alla società; peraltro, l’art. 20 del cd.codice antimafia prevede che il sequestro avente ad oggetto partecipazioni socialitotalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda.1.3. Quanto al requisito del periculum, la motivazione è contenuta nell’ultimapagina dell’ordinanza impugnata, nella quale si rileva che il dissequestro dellepartecipazioni e del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. farebbe tornare nelpossesso degli stessi [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rischio di protrazione dellacondotta illecita; quanto al tempo trascorso, in tema di misure cautelari, l'attualitàe la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusacon l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo direiterazione del reato può essere legittimamente desunto dalle modalità dellecondotte contestate, anche se risalenti nel tempo.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, leparti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]