CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 1953
Cassazione n. 25969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7/7/1953; avverso la sentenza del 10/2/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nelle sue # qualità di amministratore unico, fino al 21 luglio 2009, e successivamente di consigliere d'amministrazione della Unitravel s.r.I., fallita nell'aprile del 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo eccepisce la violazione del principio di correlazione, deducendo che oggetto di contestazione è l'omessa consegna dei libri contabili relativi a periodi comunque successivi al 2008, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il reato anche in relazione all'irregolare tenuta della contabilità per il periodo intercorrente tra il settembre del 2006 e la fine del 2008. Inoltre il Munzi sarebbe stato ritenuto responsabile del reato per aver omesso ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p. di garantire la corretta rappresentazione contabile delle attività sociali, nonostante tale condotta omissiva non sia stata oggetto di specifica contestazione. 2.2 Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, evidenziando come l'imputato sia stato ritenuto responsabile del reato esclusivamente in ragione dell'assunzione della carica di consigliere di amministrazione, circostanza insufficiente in assenza del conferimento di deleghe al medesimo, posto che l'amministratore non operativo può essere chiamato a rispondere dei fatti addebitabili a quello delegato solo qualora ne abbia avuto espressa conoscenza e per non averne impedito la consumazione, condotta omissiva per l'appunto non specificamente contestata al Munzi. Ed in tal senso con il terzo motivo il ricorrente deduce altresì il vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale dimostrato che egli non fosse un mero prestanome e comunque fosse a conoscenza dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili. Non di meno illogicamente la sentenza avrebbe interpretato in chiave accusatoria il tentativo esperito dall'imputato successivamente alla dichiarazione di fallimento di mettere ordine nella contabilità societaria incaricando a tal fine un consulente. 2.3 Con il quarto motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sufficienza del dolo generico per l'integrazione del reato contestato, quando l'elemento soggettivo tipico del medesimo deve invece essere individuato nel dolo intenzionale o specifico. Conseguentemente il fatto avrebbe al più dovuto essere qualificato come bancarotta semplice documentale, reato oramai estinto per prescrizione. 2.4 Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge in merito alla ritenuta inammissibilità dei motivi nuovi proposti dalla difesa. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, infatti, la loro presentazione non sarebbe stata intempestiva in quanto avvenuta nei termini di legge rispetto all'udienza del 10 febbraio 2021, data cui era stata rinviata quella del 9 novembre 2020 senza che fossero state compiute le formalità di apertura del dibattimento. Dunque la Corte avrebbe dovuto valutare soprattutto la doglianza relativa alla mancata applicazione nella massima estensione della riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, concedendo conseguentemente all'imputato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 597 comma 5 c.p. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha confutato le conclusioni del PG, ribadendo ed ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, di cui ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate con il primo e quinto motivo, che sono entrambe manifestamente infondate. 2.1 Non sussiste anzitutto alcuna violazione del principio di correlazione con riguardo alla condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, che è stata regolarmente contestata all'imputato. Ed infatti il capo d'imputazione distingue tale condotta, da quella della omessa tenuta dei libri relativi agli ultimi due esercizi anteriori al fallimento della società e la loro contestazione congiunta rende evidente l'intenzione del titolare dell'azione penale di addebitare al Munzi ed ai suoi coimputati entrambe le fattispecie previste dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. L'elencazione dei libri non consegnati al curatore è dunque stata operata non con l'intenzione di circoscrivere l'imputazione esclusivamente a tale fatto, ma al fine di precisare quali libri ed in relazione a quali esercizi siano risultati completamente mancanti, ferma rimanendo la loro irregolare tenuta nei periodi precedenti. D'altra parte sarebbe del tutto inspiegabile l'evocazione della fattispecie di bancarotta documentale c.d. generale qualora oggetto di contestazione fosse stata esclusivamente l'omessa tenuta dei libri contabili, giacchè il loro contenuto, proprio perchè mai rinvenuti, non poteva essere oggetto delle valutazioni effettuate dal curatore con evidente riferimento alle scritturazioni relative ai periodi anteriori al 2009. 2.2 Quanto invece all'affermazione della responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., va in primo luogo precisato che l'omesso impedimento della manomissione della contabilità è condotta imputata al Muniz con esclusivo riferimento ai fatti successivi all'assunzione della carica di mero consigliere di amministrazione della fallita, giacchè, quanto a quelli precedenti, egli è stato chiamato a rispondere del reato nella sua qualità di amministratore unico della medesima e la condotta contestatagli ha natura pacificamente commissiva. Ciò premesso è peraltro sufficiente ricordare come, per il consolidato insegnamento di questa Corte, qualora nella sentenza di condanna i fatti di reato corrispondano a quelli contestati nell'imputazione, nessuna violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p. è ravvisabile qualora nella sentenza di condanna il titolo della responsabilità attribuito sia, per l'appunto, quello di cui all'art.40 cpv. c.p., ma i fatti di reato corrispondano a quelli contestati nell'imputazione, atteso che l'equivalenza tra causalità diretta o reale e causalità indiretta o ipotetica stabilita dalla norma citata esclude la diversità del fatto ritenuto (Sez. 3, Sentenza n. 6208 del 09/04/1997, Ciciani, Rv. 208803; Sez. 5, Sentenza n. 43562 del 08/07/2003, Magi, Rv. 226782; Sez. 5, Sentenza n. 39329 del 20/09/2007, Gili, Rv. 238210; Sez. 5, Sentenza n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252991). 2.3 Con riguardo, infine, all'eccezione sollevata con l'ultimo motivo di ricorso è nuovamente sufficiente richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato, a nulla rilevando che detta udienza sia rinviata per legittime esigenze di difesa (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 47108 del 04/11/2021, Iappica, Rv. 282323). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi presentati dalla difesa ben oltre il termine calcolato con riguardo all'udienza del 9 novembre 2020, poi rinviata per legittimo impedimento dell'imputato. Non di meno la sentenza ha comunque confutato i rilievi svolti dalla difesa, con motivazione con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato. 3. Venendo ai residui motivi di ricorso, manifestamente infondati e comunque inammissibili sono il secondo ed il terzo. Premesso nuovamente che la questione proposta con il suddetto motivo riguarda esclusivamente i fatti successivi al luglio del 2009, posto che in precedenza il Munzi era l'amministratore unico della fallita e dunque unico responsabile della tenuta della sua contabilità, non è in discussione il consolidato principio per cui, ai fini della configurabilità del concorso per omesso impedimento dell'amministratore privo di delega, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938). Principio questo che però non opera nel caso concreto, posto che lo stesso viene evocato dal ricorrente sulla base del presupposto, solo apoditticamente affermato, che il Munzi fosse, nel periodo considerato, un amministratore non esecutivo. In realtà alcun elemento in grado di confermare l'assunto è stato indicato dal ricorrente, fermo restando che, in assenza di un espressa e formale decisione del consiglio d'amministrazione di delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 2380-bis c.c. la gestione è affidata collegialmente al suddetto organo, non rilevando, ai fini dell'eventuale esenzione dalla responsabilità dei singoli amministratori, eventuali divisioni di fatto delle competenze o l'adozione sempre di fatto del metodo disgiuntivo dell'amministrazione. Peraltro il punto non aveva costituito oggetto di specifica devoluzione con i motivi d'appello, rimanendo pertanto irrilevante che la Corte territoriale non se ne sia occupata, mentre è comunque inammissibile la proposizione di tale questione per la prima volta in questa sede. Intrinsecamente generiche sono infine le residue doglianze proposte con il terzo motivo, prive come sono di riferimenti fattuali idonei a rivelare le eccepite lacune motivazionali della sentenza, la quale in realtà ha ampiamente argomentato sul ruolo effettivamente svolto dall'imputato nella gestione della fallita anche dopo la dismissione della carica di amministratore unico. 4. Manifestamente infondato e generico è infine anche il quarto motivo. Infatti la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto, non ha sostenuto che l'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale fraudolenta è costituito indistintamente dal dolo generico, ma ha precisato che tale è quello della fattispecie di bancarotta documentale c.d. generale. I giudici del merito hanno poi riconosciuto che con riguardo alle condotte di omessa tenuta od occultamento dei libri è invece necessaria la prova del dolo specifico di profitto ovvero recare pregiudizio ai creditori. Con riferimento ai due diversi fatti contestati all'imputato la sentenza ha poi ampiamente motivato sulla prova sia del dolo generico, in un caso, che di quello specifico, nell'altro e con tale motivazione ancora una volta il ricorrente non si è confrontato. Sempre con riguardo all'ipotesi di bancarotta generale non è poi esatto quanto eccepito nel ricorso, ossia che lo stesso si configurerebbe come intenzionale, classificazione che si risolve nella supetazione del contenuto assunto in tal caso dall'elemento soggettivo. L'errore del ricorrente deriva da una superficiale lettura della giurisprudenza che si è occupata del tema, la quale non pretende che il dolo assuma le caratteristiche effettive di quello intenzionale, ma sottolinea come oggetto di rappresentazione e volontà debbano essere le specifiche connotazioni modali della condotta descritte dalla norma incriminatrici. Ma sulla prova di tale rappresentazione e volontà la Corte ha esaurientemente giustificato le proprie conclusioni attraverso la motivazione della sentenza, rimasta, come detto, incontestata sul punto.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent