CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato av>is<p alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglie tensore [OSCURATO:PERSONA]