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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 36769/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1974, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3 dicembre 2020 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 30 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un manufatto con struttura portante in travi e capriate di ferro, bullonato e allo stato grezzo, privo di copertura e tompagnatura, su una fondazione in cemento armato, delle dimensioni in pianta di metri 8,97x6,70 e con una altezza minima di metri 2,90 e massima di metri 3,34.

2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge per assenza di motivazione in merito al fumus commissi delicti.

Lamenta che il decreto penale di condanna non era stato mai notificato e quindi non era divenuto definitivo.

Pertanto, non aveva alcuna efficacia nel giudizio cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto preclusa ogni questione sul fumus commissi delicti perché il fatto era stato accertato con un decreto penale di condanna non opposto.

Sennonché, il ricorrente ha dimostrato che il suddetto atto non gli è stato notificato e ha prodotto a tal fine il certificato del funzionario giudiziario del Tribunale di Salerno che in data 7 dicembre 2020 ha attestato l'omessa notifica a causa del gravoso carico di lavoro.

Pertanto, la decisione del Tribunale del riesame di Salerno si fonda su un presupposto fondamentale del tutto errato ed è necessario annullare l'ordinanza impugnata con rinvio affinché altro collegio del Riesame effettui un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso, l'11 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1974, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 dicembre 2020 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 30 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un manufatto con struttura portante in travi e capriate di ferro, bullonato e allo stato grezzo, privo di copertura e tompagnatura, su una fondazione in cemento armato, delle dimensioni in pianta di metri 8,97x6,70 e con una altezza minima di metri 2,90 e massima di metri 3,34. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge per assenza di motivazione in merito al fumus commissi delicti. Lamenta che il decreto penale di condanna non era stato mai notificato e quindi non era divenuto definitivo. Pertanto, non aveva alcuna efficacia nel giudizio cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto preclusa ogni questione sul fumus commissi delicti perché il fatto era stato accertato con un decreto penale di condanna non opposto. Sennonché, il ricorrente ha dimostrato che il suddetto atto non gli è stato notificato e ha prodotto a tal fine il certificato del funzionario giudiziario del Tribunale di Salerno che in data 7 dicembre 2020 ha attestato l'omessa notifica a causa del gravoso carico di lavoro. Pertanto, la decisione del Tribunale del riesame di Salerno si fonda su un presupposto fondamentale del tutto errato ed è necessario annullare l'ordinanza impugnata con rinvio affinché altro collegio del Riesame effettui un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, l'11 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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