CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10367/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza n. 402/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSACon citazione del 3 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio Vincenzo V ittoni dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - il giorno 8 gennaio 2015 aveva affidato la sua autovettura al convenuto, titolare della impresa di “ A utoriparazioni multimarche Vittoni”, per un intervento di revisione della testa del motore e per la sostituzione della cinghia; - il giorno 19 gennaio 2015, aveva nuovamente portato la sua macchina presso l’officinadel Vittoni, per un intervento sulla frizione; - il 30 giugno 2015, al raggiungimento dei 150.000 chilometri , recatosi nuovamente nell’officina delconvenuto, lo aveva incaricato di compiere un intervento sul filtro dell’olio; - peraltro, i l 15 novembre 2 015, mentre , al la guida della sua automobile, si trovava in località Vicolungo (a 75 chilometri da Omegna, luogo della suaresidenza), era rimasto con il motore in panne ed aveva dovuto fare intervenire il carro attrezzi di una impresa operante in quella località, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale, dopo aver rimosso il veicolo, aveva eseguito un test sul motore , accertandone il guasto; -nell’occasione, egli aveva dovuto chiamare un taxi per tornare a casa; -aveva quindi affidato l’automobile, per l’intervento di riparazione , ad una terza impresa, l’“Officina autorizzata F iat di B iondi F. ”, sostenendo un esborso di Euro 2.624,80 , come da fattura rilasciatagli il 1° dicembre 2015. -gli interventi effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA] erano stati de s critti in una “perizia” rilasciatagli il giorno 8 gennaio 2016, con cui il riparatore aveva dato atto di aver riscontrato la rottura del motore e di avere eseguito lo smontaggio della testata e del basamento, con estrazione dei pistoni danneggiati e con integrale sostituzione dei pezzi di ricambio già installati dall’[OSCURATO:PERSONA]; -con missiva del 14 gennaio 2016 ( recapitata al destinatario il 19 gennaio successivo), egli aveva quindi vanamente diffidato [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli il danno per i vizi relativi ai pezzi di ricambio fornitigli. Sulla base di queste deduzioni, GiovanniMirici Cappa – invocando, da un lato, la disposizione di cui all’art. 130, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (in tema di rimedi a favore del compratore in caso di vendita di beni di consumo difettosi) , nella formulazione applicabile ratione temporis,e, dall’altro lato, le regole generali di cui agli artt.1494 e 1495 cod. civ. (in tema di risarcimento del danno per i vizi della cosa venduta) – domandò la risoluzione del contratto precedentemente stipulato con il convenuto, nonchéla sua condanna al risarcimento del pregiudizio derivatogli dalla fornitura di pezzi di ricambio difettosi o dalla loro erronea installazione, tenuto conto degli esborsi necessari alla successiva riparazione , delle spese del servizio taxi e di quelle per il pagamento dei servizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2. Le domande furono accolte , in primo grado, dal Giudice di pace , ma sono state rigettate,in appello, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , il quale, con sentenza 13 ottobre 2021,n. 402 – previa revoca della declaratoria di contumacia del convenuto (erroneamente dichiarata dal primo giudice) e conseguente esame delle eccezioni da quegli ritualmente sollevate–, ha deciso sulla base dei seguenti rilievi : I-quanto all a domanda di risoluzione del contratto, l’ invocato art. 130 del Codice del consumo, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva un ordine di priorità nei rimedi stabiliti a favore del consumatore per l’ipotesi di vendita di beni difettosi ; in base a questo ordine, il compratore aveva anzitutto la facoltà (ma anche l’onere) di richiedere la riparazione o la sostituzionedel bene, salvo che tali rimedi fossero impossibili o eccessivamente onerosi per il venditore ovvero che questi non vi avesse provveduto in un termine congruo dalla richiesta ovvero, ancora, che la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata avesse recato notevoli inconveni en ti al compratore; soltanto in tali ipotesi, quest’ ultimo avrebbe potuto invocarei diversi rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione delcontratto; nel caso di s pecie, invece, Giovanni M irici C appa aveva domandato direttamente la risoluzione del contratto senza prima chiedere al venditore la riparazione della propria autovettura, la quale era stata indebitamenterichiesta all’ “ Officina a utorizzata Fiat di Biondi F.” anziché alla “Autoriparazioni multimarche Vittoni”, da cui era stato invece successivamente invocato il solo ristoro dei danni patiti ; i n questi termini, l’azione risolutoria intrapresa non era dunque esperibile; II- quanto al la domanda risarcitoria – che, quale ri medio autonomo, avrebbe potuto essere esercitato indipendentemente da quello d ella risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo – , tuttavia essadomanda, nel la fattispecie , era stata formulata dopo che erano maturati i termini di decadenza fi s sati dall’art. 1495 cod. civ. ; l’attore, infatti, aveva avuto certezza obiettiva dei vizi dei beni vendutigli sin dal 1° dicembre 2015, allorché aveva ricevuto , dalla “[OSCURATO:PERSONA] di Biondi F.”, la fattura relativa all’intervento di riparazione eseguito, con l’elencazione delle sostituzioni operate e dei relativi prezzi (mentre la “perizia” dell’8 gennaio 2016 era meramente riepilogativa degli interventi operati);non ostante ciò, egli aveva diffidatoil convenuto al ristoro dei danni con una missiva spedita soltanto il 15 gennaio 2016 e recapitata il 19 gennaio 2016 , dunque successivamentealla s cadenza del termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi. 3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre Giovanni MiriciCappa sulla base di due motivi. Non risponde l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 130 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nella formulazione applicabile ratione temporis, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e discusso. Il ricorrente osserva che, nella vendita dei beni di consumo difettosi, il rimedio secondario della risoluzione del contratto è esperibile, ai sensi della formulazione applicabile dell’art.130, comma 7, del d.lgs. n. 206 del 2005, ove quelli primari della riparazione e sostituzionedel bene siano impossibili o eccessivamente onerosi. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che il Tribunale non avrebbe considerato che, nella fattispecie, ricorreva proprio questa specifica evenienza: egli, infatti, per far rimuovere l’autovettura in panne e per farla trasportare sino all’officina della Globa l S ervice s.r.l., che si trovava a poca distanza da l luogo in cui si era verificato il guasto (in località Vicolungo), aveva sostenuto, peril carro attrezzi, una spesa di 140 Euro; se ne avesse richiesto la riparazione all’officina di [OSCURATO:PERSONA],che si trovava a d Omegna, avreb be dovuto pagare il traspo r to per 75 chilometri, sostenendoun esborso esorbitante rispetto a quello poi effettuato per la riparazione medesima, quantificato in Euro 2.694,80;senza contare che egli, al momento de l guasto, non poteva esserea conoscenza della circostanza che esso era riferibile ai ricambi difettosi posti in essere dalconvenuto. Sostiene, dunque, il ricorrente che la sentenza impugnata , non avendo tenuto conto di questecircostanze, sarebbe incorsa sia nel vizio di omesso esame che inquello di violazione o fals a ap plicazione della invocata disposizione speciale dettata a tutela del consumatore, p er avere erroneamente ritenuto non esperibile l’azionato rimedio risolutorio, non ostante si fossero integrate le specifiche con dizioni stabilite dalla norma medesima per la sua concreta azionabilità. 1.1.Il motivo è inammissibile, in quanto la doglianza, per come formulata, non è idonea ad evidenziare la sussistenza, nella sentenza impugnata, dei vizi di legittimità denunciati. Il ricorrente sostiene che la richiesta di risoluzione del contratto sarebbe stata esperibile in quanto eccessivamente onerosa sarebbe stata la riparazione da parte del venditore, avente sede ad Omegna, luogo in cui solo con un costo esorbitante sarebbe stato possibile trasportare, con un carro attrezzi, il veicolo in panne, che er a stato quindi opportunamente condotto nella sede della [OSCURATO:PERSONA].r.l., sita a Vicolungo, a poca distanza dal luogo del guasto. Però, la riparazione era stata effettuata, non già dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., bensìdalla “Officina autorizzata Fiat di Biondi F.” , della quale il ricorrente omette di indicare la sede, per modo che non è possibile stabilire se sarebbe stato maggiormente oneroso far riparare il veicolo presso l’officina della“Autoriparazioni multimarche Vittoni”. Il motiv o di ricorso in esame sconta, pertanto, ragioni di inammissibilità sia nella parte in cui deduce il vizio di violazione di norme di diritto, la quale suppon e accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma (ex aliis, Cass. 23 / 10/2018, n. 26874 ) , nella fattispecie, rimasti, invece, incerti o comunque non debitamente dedotti; sia nella parte in cui deduce il vizio di omesso esame, il quale richiede la precisa allegazione –nella specie non avvenuta, stante la mancata indicazione della sede della Officina autorizzata Biondi – del fatto storico - naturalistico, controverso e decisivo per il giudizio,di cui si lamenta la mancata considerazione(ex aliis , Cass. 8/09/20167, n. 17761 ). 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1495 cod. civ.. Il ricorrente– rammentato , in diritto , che il dies a quo del termine per la denuncia dei vizi al venditore va computato dal giorno della consegnadella cosa o da quello della scoperta , secondo che essi siano apparenti od occulti –censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che egli aveva avuto la certezza obiettiva della riferibilità del guasto dell’autovettura ai vizi dei pezzi di ricambio fornitigli dall’Officina V ittoni in seguito al ricevimento della fattura rilasciatagli dall’[OSCURATO:PERSONA],in d ata 1° dicembre 2015, a ll’esito dell’ intervento di riparazione. Evidenzia, al contrario, che egli, nonessendo un meccanico, aveva richiesto al riparatore una descrizione dettagliata del guasto proprio per accertarne l’imputabilità ai la vori effettuati dal Vittoni , avendo maturato, inseguito al rilascio della fattura, un semplice sospetto al riguardo. 1.2.Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che, dopo avere ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA] la fattura relativa agli interventi di riparazione della sua autovettura, aveva avuto solo il sospetto, ma nonanche la certezza, della riferibilità del guastoai lavori precedentemente effettuati nell’ officina del Vi tt oni; alla stregua delle allegazioni del ricorrente , dunque, tale certezza sarebbe maturata solo dopo che egli, proprio per verificare la fondatezza del suo sospetto,aveva chiesto ed ottenuto, dal riparatore, la descrizionedettagliata del guasto. Però, il giudice del merito (con apprezzamento di fatto rimesso al suo potere discrezionale: cfr. già Cass. 23/10/1961, n. 2329) ha formulato il giudizio di tardività della denuncia dei vizi non solo con riferimento alla data in cui il riparatore aveva rilasciato la fattura relativa agli interventi effettuati e pagati (1° dicem b re 2015), ma anche con riguardo alla data in cui lo stessoriparatore aveva effettuato la “perizia” riepilogativa degli stessi(8 gennaio 2016). Il giudice del merito, infatti, rilevato che il venditore aveva ricevuto la denuncia dei vizi in data 19 gennaio 2016, ha ritenuto che fosse ormai decorso il termine di otto giorni dalla data della scoperta , risalente al 1° dicembre 2015, ma ha poi evidenziato che « in ogni caso», anche se la scoperta fosse stata fatta risalire al la successiva data dell’8 gennaio 2016, il termine sarebbe ugualmentescaduto. Il motivo in esame è inammissibile perché non si confronta con questa ulteriore ratio decidendi , contestando soltanto i l giudizio secondo cui la scopertadei vizi sarebbe coincisa con la data del rilascio della fattura. 3. I n definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] C appa va dichiarato inammissibile. 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante l’ indefensio della parte intimata. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto ( Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per