CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 25699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 6258/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato degli art.483 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, perché, nell'ambito della richiesta di attestazione ISEE 2018, nelle dichiarazioni sostitutive uniche, aveva autocertificato il falso, dichiarando che il proprio nucleo familiare era composto solo da lei, mentre dagli accertamenti era emerso che alla data della richiesta vi erano altri componenti; Rilevato che l'imputata con un unico motivo di ricorso ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico perché da anni viveva da sola e non era a conoscenza del suo stato di famiglia; Rilevato che il motivo è generico e fattuale: i Giudici di merito hanno accertato che la ricorrente aveva presentato una dichiarazione sostitutiva mendace perché contrastante con le risultanze anagrafiche da cui era emerso che invece viveva con i genitori e i fratelli, infatti, non era andata a buon fine la pratica del cambio di residenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente