CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 1975
Cassazione n. 19538/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1975 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE d'APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata 1'11 novembre 2022 con la quale la ricorrente era stata condannata alla pena di giustizia in quanto ritenuta responsabile del reato previsto dall'articolo 640 bis c.p.. La sentenza di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti d [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 646 c.p., così giuridicamente definito il fatto limitatamente al periodo dal marzo al novembre 2012, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato e ridotto la pena in relazione al residuo periodo da dicembre 2012 al 25 novembre 2017, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 640 comma 2 n. 1 c.p. con le circostanze aggravanti contestate ritenute equivalenti alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. 2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per Cassazione basato su quattro motivi che evocano la triade dei vizi motivazionali elencati nell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione ai seguenti profili: - mancata assoluzione dell'imputata dal reato di cui all'art. 640 bis c.p. per non aver commesso il fatto; - erronea qualificazione del fatto, dovendosi rubricare il reato di cui all'articolo 640 bis c.p. nel delitto di cui all'articolo 646 c.p. con conseguente pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela; - tardiva riqualificazione giuridica del fatto, con conseguente preclusione del possibile ricorso alla messa alla prova (art.168 bis c.p.); - incongruità della pena: la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno non ha valutato l'incapienza patrimoniale e reddituale dell'imputata, come richiesto dalla giurisprudenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con memoria inviata per PEC, il rigetto del ricorso mentre il difensore dell'imputata, con analogo mezzo, ne ha chiesto l'accoglimento. Anche la parte civile costituita ha chiesto la conferma della impugnata sentenza, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese del rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2. Non consentito è il primo motivo. Con esso la difesa, pur evocando cumulativamente i vizi della motivazione, di fatto sollecita la rilettura delle prove acquisite, in contrasto con il diritto vivente. Deve in tal senso ribadirsi che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 Rv. 280747 - 01). Non rientra nel giudizio di legittimità e non è pertanto consentito in questa sede dedurre come vizio che "non vi è stato un attento esame della vicenda" o che sull'induzione in errore "la motivazione ... è carente e viziata" poiché si tratta di doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione ma non assurgono ad alcuno dei parametri (mancanza di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà) previsti dall'art.606 lett. e) c.p.p. quali esclusivi vettori delle critiche di legittimità ad una pronuncia giudiziale. In relazione al tema introdotto nel motivo (l'insussistenza degli artifici o la non riferibilità degli stessi alla imputata) la Corte d'appello ha approfonditamente esaminato la questione per concludere che le due istanze del 16 marzo 2012 e 19 novembre 2012 (descritte ed analizzate a pg.7), in quanto intervenute in epoca successiva al decesso del padre (risalente al precedente mese di febbraio), di cui la imputata era amministratrice di sostelgo, costituirono l'inganno idoneo a indurre in errore l'I.N.P.S. sulla persistenza del diritto all'erogazione della pensione. Si tratta di valutazione pienamente adeguata ed immune da manifesta illogicità, inattaccabile pertanto in questa sede.3. Il secondo ed il terzo motivo sono (erroneamente) declinati, nella rispettiva rubrica, in relazione a vizi di motivazione. Essi, in realtà, attengono al tema della qualificazione giuridica del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ed alle conseguenze sul piano giuridico. Con il primo, si chiede 'l'estensione' al periodo successivo al novembre 2012 della qualificazione della condotta in termini di appropriazione indebita, riconosciuta in appello, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, mai sporta dall'INPS; con il secondo motivo, si lamenta che l'originaria qualificazione giuridica (art.640 bis c.p.) aveva precluso all'imputata l'accesso alla messa alla prova ex art.168 bis c.p.. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 3.1 In relazione al primo profilo, è sufficiente richiamare l'orientamento tradizionale secondo il quale, il mutamento del regime di perseguibilità in corso di giudizio, a seguito di riforma legislativa o di riqualificazione del fatto, da ufficiosa a istanza di parte, non comporta improcedibilità se la persona offesa, titolare della facoltà di presentare querela, sia già presente nel processo a mezzo della costituzione di parte civile che implica, ex se, manifestazione della volontà persecutoria' (cioè che il responsabile sia perseguito a termini di legge). Sul punto, ex multis, Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, Imp. S., Rv. 284844 - 01 In ogni caso, la sentenza di appello condivisibilmente indica (pg.8) nel quid pluris costituito dal compimento dei due atti sopra indicati (la presentazione delle due istanze che hanno assicurato il mantenimento dell'erogazione del trattamento pensionistico) l'elemento differenziale che consente di operare il distinguishing da un lato rispetto alla 'semplice' appropriazione indebita e, dall'altro, rispetto alla originaria configurazione (art.640 bis c.p.) di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, cioè di contributi pubblici, mutui o finanziamenti tra i quali non può esser fatta rientrare la pensione. 3.2 Infine, in tema di riqualificazione del fatto e del pregiudizio asseritamente derivante dal tardivo riconoscimento della truffa aggravata (terzo motivo), occorre ricordare che il giudice, riqualificando l'originaria contestazione in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio (Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 278402 - 01). Nella stessa linea, Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, Rv. 281162 - 01 condiziona la riammissione all'istituto di favore all'istanza di parte con preliminare richiesta di riqualificazione del fatto, richiesta mai formulata dal difensore della Cavolata. 4. L'ultimo motivo non è consentito, in quanto non precedentemente dedotto. In appello il trattamento sanzionatorio era stato oggetto di critica per il profilo della sua eccessività, della carenza di motivazione, dell'erroneo bilanciamento delle circostanze a favore dell'equivalenza piuttosto che della prevalenza delle attenuanti nonché della mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, pur a fronte della concessa sospensione condizionale della pena (condizionata).Nel ricorso per cassazione, il trattamento viene contestato esclusivamente in relazione alla subordinazione del beneficio sospensivo al pagamento del risarcimento e delle restituzioni alla parte civile. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti la Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile, in quanto in violazione della catena devolutiva. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Va infine disposta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile I.N.P.S. in persona del leg. Rappr. p.t. che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre ac