CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 14629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di svariate bottiglie di alcolici, all'interno di un supermercato, mediante la forzatura di una pannello di legno inchiodato sulla facciata dell'immobile, ove erano in corso lavori di manutenzione. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali, non esplicitando il ragionamento probatorio, in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 192 cod. proc. pen.., come chiarito dall'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. Estende la censura alla mancata concessione delle circostanze generiche. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, mancando i presupposti di integrazione della fattispecie ascritta e non essendo stato adeguatamente esplicitato il ragionamento del giudice che ha condotto alla condanna Il ricorso è inammissibile, in quanto connotato da assoluta genericità, essendo proposti motivi che non si coniugano all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi che sorreggono le doglianze. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così decis il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] il P esidente Maura ardin Francesco i'fiia [OSCURATO:PERSONA] sensi dell 46, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA