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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:587
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000C0366 - IT Avviso legale importante | 62000C0366 Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 25 ottobre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo. - Inadempimento da parte di uno Stato - Trasposizione incompleta della direttiva 97/11/CE. - [OSCURATO:PERSONA]366/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01749 Conclusioni dell avvocato generale

1. Il ricorso è diretto contro la mancata tempestiva trasposizione della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva 97/11»).

2. La direttiva 97/11 doveva - ai sensi del suo art. 10 - essere trasposta negli ordinamenti nazionali entro il 14 marzo 1999. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo trasposto la direttiva 97/11 entro il termine prescritto ovvero, in subordine, avendo omesso di comunicare l'adozione dei provvedimenti di attuazione necessari, ha violato il Trattato CE.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non contesta la censura mossa nei suoi confronti.

Il detto Stato membro ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], in data 23 novembre 1999, un progetto di regolamento. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto tale progetto insufficiente e, pertanto, con parere motivato in data 26 gennaio 2000, ha concesso al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo un termine di due mesi per l'adempimento degli obblighi ad esso incombenti.

Con lettera in data 17 aprile 2000, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha fatto presente che il regolamento granducale destinato a trasporre la direttiva in questione nell'ordinamento interno sarebbe stato prevedibilmente emanato nella seconda metà dell'anno 2000.

4. In base ad una giurisprudenza costante, l'eventuale cessazione dell'inadempimento dopo la scadenza del termine fissato con il parere motivato non influisce sulla fondatezza del ricorso.

L'oggetto del ricorso è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA].

Anche nel caso in cui l'inosservanza contestata con tale parere sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma dell'art. 226, secondo comma, CE, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli .

5. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non contesta l'addebito mossogli di non avere provveduto tempestivamente alla trasposizione della direttiva 97/11. Occorre pertanto accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto altresì che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo venga condannato alle spese del procedimento. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Conclusione

7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: «1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il termine impartito i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per trasporre la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sopporterà le spese del procedimento».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000C0366 - IT Avviso legale importante | 62000C0366 Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 25 ottobre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo. - Inadempimento da parte di uno Stato - Trasposizione incompleta della direttiva 97/11/CE. - [OSCURATO:PERSONA]366/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01749 Conclusioni dell avvocato generale 1. Il ricorso è diretto contro la mancata tempestiva trasposizione della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva 97/11»). 2. La direttiva 97/11 doveva - ai sensi del suo art. 10 - essere trasposta negli ordinamenti nazionali entro il 14 marzo 1999. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo trasposto la direttiva 97/11 entro il termine prescritto ovvero, in subordine, avendo omesso di comunicare l'adozione dei provvedimenti di attuazione necessari, ha violato il Trattato CE. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non contesta la censura mossa nei suoi confronti. Il detto Stato membro ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], in data 23 novembre 1999, un progetto di regolamento. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto tale progetto insufficiente e, pertanto, con parere motivato in data 26 gennaio 2000, ha concesso al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo un termine di due mesi per l'adempimento degli obblighi ad esso incombenti. Con lettera in data 17 aprile 2000, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha fatto presente che il regolamento granducale destinato a trasporre la direttiva in questione nell'ordinamento interno sarebbe stato prevedibilmente emanato nella seconda metà dell'anno 2000. 4. In base ad una giurisprudenza costante, l'eventuale cessazione dell'inadempimento dopo la scadenza del termine fissato con il parere motivato non influisce sulla fondatezza del ricorso. L'oggetto del ricorso è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA]. Anche nel caso in cui l'inosservanza contestata con tale parere sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma dell'art. 226, secondo comma, CE, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli . 5. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non contesta l'addebito mossogli di non avere provveduto tempestivamente alla trasposizione della direttiva 97/11. Occorre pertanto accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto altresì che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo venga condannato alle spese del procedimento. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Conclusione 7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: «1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il termine impartito i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per trasporre la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sopporterà le spese del procedimento».
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