CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 24 novembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 20.4.2016, irrevocabile dal 21.6.2017; 2) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Tribunale di Catanzaro del 26.5.2017, irrevocabile dal 12.2.2020; conseguentemente disponeva la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in ragione del fatto che la sentenza divenuta esecutiva per ultimo fosse quella indicata al precedente n. 2. 2. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha evidenziato che la sentenza divenuta esecutiva per ultimo è quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e ha sostenuto, quindi, che il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa. Conseguentemente ha sollevato conflitto, disponendo la 1:rasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in mancanza cli richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; il difensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, in conformità alla richiesta del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso che competente a decidere è il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e la stessa può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio (cfr., tra le tante: Cass. Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Rv. 233583; Cass. Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Rv. 240812; Cass. Sez. 1 n. 31946 del 04/07/2008, Rv. 240775), osserva il Collegio che è principio consolidato quello secondo cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima: 2. L'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, introduce, infatti, un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. (Cass. Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011 - 01; Cass. Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, in confl. comp. in proc. pen. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2015in- confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, in confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253). L'esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo a un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia. 3. In applicazione del superiore principio di diritto, poiché la sentenza divenuta irrevocabile per ultimek è quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la competenza a decidere sull'istanza formulata in executivis dal condannato è di detto Giudice. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 3 giugno 202