CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seizt.ite le conclusioni del PG ‘, \j'e 24n• Wàylk\-NrZ1 \ Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 10 gennaio 2017 della Corte di assise di appello di Milano, irrevocabile il 10 maggio 2018, con cui il richiedente fu condannato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 10 giugno 1987 in Liscate con l'esplosione di diversi colpi di pistola che raggiunsero la vittima al capo e al torace. L'omicidio maturò in un contesto mafioso perché il mandato omicida fu di "[OSCURATO:PERSONA]" palermitana; in separato procedimento sono stati condannati, irrevocabilmente, quali mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tra gli altri è stato condannato per l'omicidio anche [OSCURATO:PERSONA], co-reggente della famiglia mafiosa di Sommatino, che si autoaCcusò del concorso nell'omicidio e dichiarò a tal proposito di aver accompagnato Terminio da [OSCURATO:PERSONA] a Milano, proprio perché questi avrebbe dovuto eseguire l'omicidio, aggiungendo che poi, ad esecuzione avvenuta, Terminio era rientrato in Sicilia in aereo, atterrando all'aeroporto di Catania ove era stato prelevato da Ferraro e riaccompagnato a [OSCURATO:PERSONA], come peraltro affermato dallo stesso Ferraro. All'omicidio aveva assistito un testimone quindicenne, [OSCURATO:PERSONA], che notò "due persone... che sparavano contro un uomo che era alla guida di una vettura [OSCURATO:PERSONA]", e che poi fuggirono a bordo di una autovettura [OSCURATO:PERSONA], condotta da una terza persona. 2. La Corte di appello, dopo aver ricordato i dati di prova su cui si è fondata la sentenza di condanna, ha affermato che le nuove prove addotte dal condannato, costituite da fonti dichiarative ed opportunità di approfondimento di tipo scientifico, non sono idonee a superare le prove di colpevolezza su cui è fondata la sentenza di condanna. Le dichiarazioni di Ferraro, che ha riferito di aver prelevato Terminio all'aeroporto di Catania con un'autovettura Golf, non hanno espresso certezza in ordine all'autovettura utilizzata, sicché il fatto che Ferraro solo dal 1988, ossia un anno dopo l'omicidio, acquisì il possesso di un'autovettura Golf non ha forza dirompente. Ha poi escluso la ricorrenza dei requisiti per l'introduzione nel giudizio di revisione degli invocati accertamenti tecnici genetico-forense su quanto in reperto, proiettili e alcuni capelli. 3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato due motivi, entrambi con deduzione di vizi di violazione di legge e che qui possono essere congiuntamente riassunti. La Corte di appello, in assenza di contraddittorio, ha svilito la nuova prova addotta dal ricorrente, costituita anche dalla richiesta di accertamenti tecnici sui reperti piliferi e su tre proiettili rinvenuti all'interno dell'autovettura della vittima [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito all'uso di una autovettura Golf per il viaggio a Milano per accompagnare Termini°, seppure rese non in termini di assoluta certezza, avrebbero meritato un approfondimento perché la circostanza da essere rassegnata è dirimente: è infatti certo che Ferraro ebbe in uso un'autovettura Golf dal 1988, sicché resterebbe smentito l'assunto di un viaggio di Terminio a Milano l'anno precedente, quello appunto dell'omicidio. Peraltro, dando credito al narrato di Ferraro perderebbero di credibilità le dichiarazioni di altri collaboratori, Vara e Pulci, che fornirono una diversa indicazione in merito allo svolgimento dei viaggi di cui si è detto. La decisione impugnata ha quindi consumato la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. e ha dato una motivazione oltre modo illogica. L'esame del contenuto della prova nuova, in uno alle richieste dedotte, andava invece compiuto un rapporto alla tenuta della sentenza oggetto della domanda di revisione e doveva comportare una verifica nel merito della domanda di revisione stessa. Le prove nuove allegate sono dirette a confutare gli assunti della sentenza di condanna secondo cui: Terminio esplose colpi di arma da fuoco contro [OSCURATO:PERSONA]; non vi fu colluttazione e contatto fisico tra sparatore e vittima; il viaggio per Milano fu fatto in autovettura con alla guida Pulci, e quello di ritorno in aereo, con Ferraro che prelevò Terminio all'aeroporto di Catania con una autovettura Golf. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Successivamente i difensori del ricorrente hanno depositato memoria con cui hanno replicato alla requisitoria, insistendo nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Come è stato anche di recente affermato in seno alla giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio" - Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772 -. 3. La Corte di appello ha fatto buon governo dell'indicato principio e l'ordinanza impugnata ha dato congrua motivazione delle ragioni per le quali le asserite prove nuove sono "palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna ...", così sottraendosi a censure in sede di legittimità - Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, Rv. 272690 -. Ha infatti chiarito che le dichiarazioni di Ferraro, in ordine al tipo di autovettura (una [OSCURATO:PERSONA]) con la quale aveva prelevato il ricorrente all'aeroporto di Catania di rientro da Milano, sono segnate da una indubbia incertezza, e quindi non legittimano per nulla la conclusione che, siccome Ferraro ebbe la disponibilità di un'autovettura di quel tipo soltanto un anno dopo la commissione dell'omicidio, il racconto di quella trasferta milanese del ricorrente sarebbe clamorosamente smentito. Ferraro, come puntualmente evidenziato dall'ordinanza impugnata, si è espresso in termini dubitativi sul tipo di autovettura con la quale si recò a prelevare il ricorrente ed è allora logico ritenere che questo apporto dichiarativo non sia idoneo, nella comparazione con le prove già acquisite e poste a base della condanna, a far prefigurare il ribaltamento del giudizio di condanna. 4. Quanto poi agli invocati accertamenti tecnici la Corte di appello ha molto opportunamente evidenziato che sui reperti, già presenti fin dall'inizio del giudizio di cognizione - il fatto che la loro presenza non fosse nota alla difesa è affidato ad una mera affermazione che contrasta con il dato oggettivo -, non è stato mai richiesto dalla difesa alcun approfondimento, ed ha aggiunto che l'indagine sui capelli rinvenuti nelle mani della vittima, come quella volta alla ricerca di impronte del ricorrente sui proiettili, si rivela inconferenté alla luce della considerazione che il testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], non riferì di un contatto fisico, di una colluttazione, tra la vittima e gli aggressori e che nessun elemento di fatto raccolto nell'istruttoria, che ha preceduto la condanna, legittima una diversa inferenza. La deduzione difensiva, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] assistette soltanto alla fase conclusiva dell'aggressione ,può al più legittimare soltanto una mera ipotesi, come tale non meritevole di considerazione perché non giustificata da alcun elemento di fatto, e cioè che non vide il momento dello scontro fisico, invero verificatosi. La Corte di appello ha ulteriormente osservato, ancora una volta con adeguatezza e logicità di argomenti, che in sede autoptica le pur riscontare lesioni alla zona cranio-volto della vittima non giustificano il riferimento all'azione di corpi contundenti ipoteticamente utilizzati in una colluttazione corpo a corpo, come invece asserito dalla difesa che ha ipotizzato l'uso del calcio della pistola. Ma soprattutto ha notato che, siccome l'azione omicida fu posta in essere da due sicari e non da uno solo, anche ove l'accertamento tecnico dovesse escludere la riconducibilità dei capelli al ricorrente, o dovesse condurre alla verifica di assenza di impronte digitali del condannato sui proiettili, non sarebbe tale da capovolgere il giudizio di responsabilità. 5. Si tratta, a ben vedere - ha rilevato la Corte di appello -, di una richiesta di accertamenti tecnici a vocazione sostanzialmente esplorativa, che pertanto non può meritare considerazione ai fini di una valutazione di ammissibilità del giudizio di revisione e che potrebbe invece essere diretta al giudice dell'esecuzione in vista dello svolgimento di approfondimenti prodromici alla domanda di revisione. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro