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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41355/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. BESSAS [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.600 di multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefa- cente di varia natura ai sensi dell'art. 73 commi 1 dPR 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto riconosciuto astrattamente più grave (qualifi- cato ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90), sia in relazione alla misura della pena applicata con riferimento alla continuazione interna, sia in relazione al rico- noscimento del reato più grave, che avrebbe essere individuato nella resistenza a pubblico ufficiale in ragione del nesso teleologico e funzionale; con una terza arti- colazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla di- sposta espulsione, in ragione del limite di pena applicato e difetto di motivazione con riferimento alla riconosciuta pericolosità sociale.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede.

Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie, atteso che, il giudice ha ritenuto che il reato concernente il traffico di sostanze stupefacente risultava in concreto più grave sia in ragione della complessiva condotta contestata, sia per i limiti di pena edittale.

Quanto all'espulsione la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere che l'art.86 comma 1 dPR 309/90 faccia riferimento anche alla ipotesi autonoma di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90 (sez.4, n.7104 del 2/02/2021, PMT/Kezie, Rv.280546) e, al contempo il giudice di merito ha fornito adeguato conto della pericolosità sociale del prevenuto alla luce del ragguardevole numero dei prece- denti specifici, della ininterrotta attività di traffico di sostanza stupefacente e delle misure cautelari che sono state applicate nei suoi confronti che costituiscono espressione del pericolo di recidivanza criminosa, anche nella attuale forma atte- nuata.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. BESSAS [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.600 di multa in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefa- cente di varia natura ai sensi dell'art. 73 commi 1 dPR 309/90. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto riconosciuto astrattamente più grave (qualifi- cato ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90), sia in relazione alla misura della pena applicata con riferimento alla continuazione interna, sia in relazione al rico- noscimento del reato più grave, che avrebbe essere individuato nella resistenza a pubblico ufficiale in ragione del nesso teleologico e funzionale; con una terza arti- colazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla di- sposta espulsione, in ragione del limite di pena applicato e difetto di motivazione con riferimento alla riconosciuta pericolosità sociale. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie, atteso che, il giudice ha ritenuto che il reato concernente il traffico di sostanze stupefacente risultava in concreto più grave sia in ragione della complessiva condotta contestata, sia per i limiti di pena edittale. Quanto all'espulsione la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere che l'art.86 comma 1 dPR 309/90 faccia riferimento anche alla ipotesi autonoma di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90 (sez.4, n.7104 del 2/02/2021, PMT/Kezie, Rv.280546) e, al contempo il giudice di merito ha fornito adeguato conto della pericolosità sociale del prevenuto alla luce del ragguardevole numero dei prece- denti specifici, della ininterrotta attività di traffico di sostanza stupefacente e delle misure cautelari che sono state applicate nei suoi confronti che costituiscono espressione del pericolo di recidivanza criminosa, anche nella attuale forma atte- nuata.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settem
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