CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 32784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso iscritto al n. 25169/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Donizzetti 20; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via dei Monti di Primavalle 206; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 399 /20 20 pubblicata il 29 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: dirigente ASL - sostituzione provvisoria [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6748 del 2017 con cui erano state accolte le domande di [OSCURATO:PERSONA] volte a ottenere il pagamento delle differenze retributive a lui dovute in conseguenza dello svolgimento delle funzioni di dirigente di struttura complessa. Parte appellante ha argomentato che il dipendente avrebbericoperto solo la posizione di dirigente provvisorio di struttura complessa. La Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 399 del 2020, ha accolto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro si è difes a con controricorso. La IV Sezione civile ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di fissazione udienza ex art.380 bis c.p.c., con la quale ha pure rinunciato ai primi due motivi di ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE1) Il primo e il secondo motivo non devono essere esaminati, essendo stati oggetto di rinuncia da parte del ricorrente con atto datato 25 giugno 2024. Quanto al terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 CCNL Dirigenza medica 8 giugno 2000 quadriennio 98/01 in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 36 Cost.perché la corte territoriale avrebbe errato nel non condannare l’ASL convenuta a pagare l’indennità sostitutiva, nonostante avesse riconosciuto il suo diritto a riceverla, sull’inesatto presupposto che fosse stata corrisposta. La censura è inammissibile. Infatti, la Corte d’appello di Napoli ha espressamene accertato che il dipendente era stato adeguatamente remunerato con il versamento dell’indennità prevista dall’art. 18 CCNL dell’8 giugno 2000. Si tratta di un’affermazione fondata su un accertamento di merito non più contestabile nella presente sede, ma impugnabile, eventualmente, ove ve ne siano i presupposti, con il solo rimedio revocatorio. D’altronde, è ormai consolidato l’indirizzo per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito Cass., SU, n. 34476 del27 dicembre 2019). Nello specifico, poi, non è dato ravvisare una violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi la corte di merito pronunciata sul punto. Neppure è ammissibile il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (circostanze non verificatesi, nella specie: Cass., Sez. 1, n. 6774del 1° marzo 2022). Non ha pregio, inoltre, la censura relativa all’art. 2697 c.c., avendo il giudice di appello ritenuto essere stato provato il pagamento. Infine, per ciò che concerne l’art. 36 Cost., la Corte d’appello di Napoli ha correttamente considerato sufficiente la corresponsione dell’indennità de qua. Coerentemente, deriva, da quanto sopra esposto, l’inammissibilità della doglianza che riguarda l’art. 18 CCNL Dirigenza medica 8 giugno 2000 quadriennio 98/01. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. La parte ricorrente è condannata, altresì, al pagamento della somma di € 3.500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e al versamento dell’importo di €1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), sedovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso, oltre a € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento,in favore di parte controricorrente , dell’ulteriore somma di € 3.500,00; - condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende; attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico