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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20137/2026

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el Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo l’annullamento per incompetenzadell’ordinanza impugnata, con conseguente attribuzione della competenzaterritoriale al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche insostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame diCatanzaro ha confermato l’ordinanza emessa in data 17 novembre 2025 dalGiudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone con la quale è stataapplicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per i reatidi cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. per avere operato come intermediario nelreato di corruzione intercorso tra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblicoservizio non identificato ed altri soggetti privati che operando come ulterioriintermediari gli avrebbero promesso o consegnato la somma di denaro dicinquemila euro per favorire dei candidati di un concorso pubblico per TFA-sostegno ([OSCURATO:PERSONA] per il sostegno) bandito dall’[OSCURATO:PERSONA] “LinkCampus University” di Roma per l’anno scolastico 2021/2022 per il conseguimentodell’abilitazione per la figura di insegnante di sostegno per le scuole secondarie disecondo grado, relativamente alle preselezioni svoltesi a Roma dal 24 al 27 maggio2022.Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] (presidedell’Istituto scolastico Pertini-Santoni di Crotone) e [OSCURATO:PERSONA] (generodella [OSCURATO:PERSONA] e socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA] che gestiva corsi di formazionee servizi di istruzione) una offerta di denaro da versare al pubblico ufficiale, incambio della rivelazione delle risposte dei quesiti per la preselezione che si sarebbesvolta presso detto centro universitario con sede in Roma, per conto enell’interesse dei candidati Fragale, Fiorentino, con l’intermediazione di FabianoGiovanni (docente di sostegno presso la scuola di cui la [OSCURATO:PERSONA] era la preside),nonché dai candidati Mercurio e Lucente.Dalle intercettazioni emergeva che detto Fabiano con l’aiuto di [OSCURATO:PERSONA] eCalabretta chiedeva loro di intercedere presso funzionari del Ministerodell’Istruzione non individuati al fine di favorire alcuni candidati disposti a pagareper superare la prova preselettiva.Secondo la ricostruzione delle emergenze probatorie (in particolare delleconversazioni whatsapp del 3 maggio 2022 e del tracciato GPS dell’autovetturaTiguan VW del 21 maggio 2022 in uso a [OSCURATO:PERSONA]) operata nell’ordinanzaimpugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe verosimilmente ricevuto il giorno 21 maggio inlocalità Sant’Onofrio l’offerta di cinquemila euro da [OSCURATO:PERSONA], di cui metà per lapropria mediazione illecita e l’altra metà come prezzo della corruzione necessariaper pagare il pubblico ufficiale non identificato.Dai messaggi scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 24 e 25 maggioè stata desunta la prova logica che l’accordo illecito corruttivo con il pubblicoufficiale si era concluso positivamente, atteso che i due predetti interlocutori(ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si accordavano per comunicare ad una candidata ilnumero di telefono della persona (“[OSCURATO:PERSONA]”) che avrebbe poi effettivamente messoa loro disposizione le risposte dei quiz di preselezione.2.

Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedel’annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione dilegge e vizio della motivazione in relazione all’individuazione del locus commissidelicti ai fini della valutazione della sussistenza della competenza territoriale delgiudice che ha emesso la misura cautelare.In particolare, osserva che la sede in Roma dove si è svolta la provapreselettiva e dove poteva trovarsi il presunto pubblico ufficiale corrotto,costituisce un indice plausibile che in tale luogo si sia perfezionato l’accordocorruttivo.Si osserva che l’accordo non si è formato al telefono, ma attraverso l’incontrotra l’intermediario [OSCURATO:PERSONA] ed il pubblico ufficiale, e quindi il criterio da applicarenon è quello del luogo in cui il proponente ha ricevuto comunicazionedell’accettazione da parte dell’acquirente, ma quello del luogo in cui il pubblicoufficiale ha accettato la promessa indebita del denaro da parte dell’intermediario,e, quindi, verosimilmente in Roma dove si trova l’[OSCURATO:PERSONA] nella quale si sonosvolte le selezioni.In subordine, si osserva che tale luogo deve essere individuato nella localitàdi Sant’Onofrio ([OSCURATO:PERSONA]) in cui sarebbe avvenuto l’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] eCarbone per la presumibile consegna della busta contenente la somma dicinquemila euro.Si assume che tale luogo è determinante perché, non essendo stato possibileindividuare il luogo in cui è si è perfezionato l’accordo, deve applicarsi il criterioresiduale di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. della competenza del giudicedell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione, e quindi, dell’AutoritàGiudiziaria di [OSCURATO:PERSONA].In ultima istanza, ove non fosse ritenuta valida tale conclusione, si reputa chedovrebbe assumere rilevanza il criterio residuale di cui all’art. 9, comma 2, cod.proc. pen. del luogo di residenza o domicilio dell’indagato, con conseguentecompetenza del Tribunale di Palmi.2.1.

Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione circa lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che, contrariamente aquanto ritenuto dal Tribunale non vi è certezza sulla partecipazione all’accordo diun pubblico ufficiale, non solo perché non identificato, ma perché la suapartecipazione è stata illogicamente inferita dal disvelamento delle risposte deiquiz, che non implica necessariamente l’intervento di un pubblico ufficiale.Si osserva che l’unico soggetto individuato nell’attività di disvelamento dellerisposte è tale [OSCURATO:PERSONA] che non ha alcuna veste pubblica, dovendosi perciòritenere mancante in radice la prova dell’accordo con un pubblico ufficiale e nonsolo il dato della sua identificazione.2.2.

Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente denuncia vizio dimotivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della carente valutazionedei presupposti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, tenutoconto che i fatti risalgono al maggio 2022, e considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non rivestealcun ruolo nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come anche [OSCURATO:PERSONA], che ha dismesso lacarica prima rivestita di amministratore unico.Infine, si osserva che nulla è stato detto circa la inidoneità di misure menoafflittive di quella degli arresti domiciliari.3.

Deve darsi atto che il ricorrente ha depositato una memoria scritta con laquale ha riproposto e illustrato le dedotte carenze di motivazione in punto di graviindizi e di valutazione delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi sia conriferimento alla questione della competenza per territorio e sia con riferimento allavalutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.2.

Va premesso che la questione in punto di valutazione dei gravi indiziassume una rilevanza imprescindibile perché il giudice dell’impugnazione che rilevil’incompetenza deve comunque sempre verificare se l’ordinanza cautelare, anchese emessa da giudice incompetente, vada confermata o annullata ai sensi dell'art.291, comma 2, cod. proc. pen., conservando il potere, nel caso in cui tale verificaabbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, diprovvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza di anchesolo una delle esigenze cautelari riscontrate (vedi, Sez.

U, n.19214del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092).In secondo luogo, va osservato che la valutazione della gravità indiziariapotrebbe incidere sulla questione della competenza per territorio perché laindividuazione del locus commissi delicti è necessariamente condizionata dallafattispecie di reato che si ritiene integrata, per la diversità dei relativi elementifattuali che ne compongono la struttura e che devono essere presi inconsiderazione per la individuazione del giudice territorialmente competente.È, peraltro, discusso se nell'ipotesi di diversa qualificazione dei fatti contestatiche incide sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento geneticosussiste sempre la necessità che la misura limitativa della libertà personale siaapprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale, secondo il meccanismoprevisto dall’art. 27 cod. proc. pen.In linea di principio deve essere ricordato che la valutazione della competenzain tema di applicazione di misure cautelari conserva la propria autonomia rispettoalle decisioni sulla competenza del giudizio di merito, restando libero il pubblicoministero in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio di prescinderedalle determinazioni dei giudici della cautela, oltre a non essere neppure vincolatoa dare seguito alla trasmissione degli atti al giudice competente, optando per laperdita di efficacia della misura ove ritenga di mantenere ferma la propriacompetenza confidando nelle acquisizioni delle indagini utili a confermare ladiversa qualificazione sostenta in sede di richiesta cautelare (cfr. Sez.

U, n. 42030del 17/07/2014, P.M. in proc.

Giuliano ed altri, Rv. 260242; Sez. 4, n. 20425 del27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281384).Salvo quanto affermato in tema di competenza distrettuale ex art. 328,commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen. per la specificità della materia (vedi, Sez.U, n. 32584 del 26/06/2025, Cascino, Rv. 288516, che hanno affermato chela competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale sussiste fino aquando permane l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. per il reato o la circostanza"qualificante", anche qualora sia stata esclusa la gravità indiziaria per siffatti reati,con la conseguente inoperatività del meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc.pen.), resta aperta la questione se la valutazione della gravità indiziaria in ordineai reati per i quali è stata avanzata la richiesta cautelare incida o meno sulladecisione sulla competenza del giudice che ha emesso la misura, per la necessitàdi salvaguardare il principio del giudice naturale con riferimento al dirittodell’imputato che la decisione sulla misura cautelare sia emessa dal giudicecompetente.Su tale questione con la sentenza emessa dalla Sez. 6, n. 5644 del22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, Rv. 286064 - 01, richiamata nella decisioneassunta dalle Sezioni Unite “Cascino” sulla competenza del giudice distrettuale,era stato affermato il principio secondo cui la verifica sulla competenza «vaeseguita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione cheprescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa», e daquesto principio generale si era desunto come conseguenza applicativa inmateriale cautelare che «l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispettoall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., da cui discende la competenzadel G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si trova il giudice territorialmentecompetente, non comporta l'incompetenza c.d. distrettuale del predetto giudice».Il contrasto che si era registrato con altre pronunce (vedi, fra le altre, Sez. 1,n. 32956 del 14/07/2022, Fall, Rv. 283564) è stato affrontato dalle Sez.

Unite conspecifico riferimento alla questione della incidenza della valutazione della gravitàindiziaria rispetto ai reati di competenza distrettuale, ed è stato risolto nel sensodi escludere tale rilevanza con argomenti incentrati, tuttavia, principalmente sullapeculiarità della competenza distrettuale correlata alla pendenza del procedimentoe, quindi, al presupposto dell’iscrizione del reato da parte del pubblico ministerodi una delle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3- bis, cod. proc.pen.Tuttavia, sembra potersi evincere dalla decisione delle Sezioni Unite chel’orientamento espresso dalla sentenza “Orecchio” sopra citata non sia stato deltutto condiviso, non essendo stato affermato e ribadito il principio secondo cui lacompetenza in materia cautelare resta soggetta alla prospettazione formulata dalpubblico ministero nella richiesta cautelare con la conseguente irrilevanza dellavalutazione in punto di gravità indiziaria.Nella motivazione della sentenza delle Sez.

U. citata si è affermato, infatti,che «la declaratoria d'incompetenza da parte del giudice per le indagini preliminaridistrettuale o del tribunale in sede d'impugnazione - nel caso di esclusione dellagravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nelcatalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. -contrasterebbe con alcuni basilari principi del codice di rito che si sono inprecedenza ricordati: la peculiare attribuzione al pubblico ministero della D.D.A.delle indagini per alcuni gravi delitti, con la conseguente speculare competenzadel giudice per le indagini preliminari (e per l'udienza preliminare) distrettuale,determinata dalla sola pendenza del procedimento; la naturale fluiditàdell'imputazione e il fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fasedelle indagini preliminari; l'autonomia del procedimento cautelare rispetto alprocesso di cognizione».Il riferimento anche ai principii riferiti alla naturale fluidità dell'imputazione eal fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fase delle indaginipreliminari e all'autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo dicognizione, sembrano avvalorare la tesi che – al di fuori della specifica materia deireati di competenza distrettuale - la valutazione della gravità indiziaria, quandoincida sulla qualificazione giuridica e indirettamente sulla competenza, impongacomunque al giudice che decide sulla misura cautelare di tenere conto della diversaqualificazione ritenuta fondata sulla base della propria valutazione e non di quellaformulata dal pubblico ministero nella propria richiesta ai fini anchedell’applicazione del meccanismo processuale previsto dall’art. 27 cod. proc. pen.Rispetto alla affermazione del principio della perpetuatio iurisdictionis,richiamato dalla Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, cit., è statoall’opposto osservato nella sopracitata sentenza delle Sez.

U. che esso, «intesocome immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale edi tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alladeterminazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudicedell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e allaconseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito diquel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio» (Sez.

U,n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01), e non può, dunque, essereconsiderato quale limite del potere del giudice della decisione cautelare diriqualificare il fatto anche ai fini della decisione sulla propria competenza restandovincolato dalla prospettazione formulata dal pubblico ministero nella sua richiesta.Deve, quindi, ritenersi che il controllo sulla competenza da parte del giudiceche decide sulla richiesta cautelare, presupponendo il controllo della correttezzadella qualificazione operata dal pubblico ministero, finisca inevitabilmente conessere condizionato dalla verifica della sussistenza della gravità indiziaria, conconseguente incidenza di detta valutazione anche sull’applicazione delmeccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. che attribuisce alla misuracautelare disposta dal giudice che contestualmente si dichiara incompetente unaefficacia solo provvisoria in attesa della decisione che dovrà eventualmente essereassunta dal giudice ritenuto competente, sempre che il pubblico ministeroprovveda alla trasmissione degli atti nei termini previsti da detta disposizione (inquesto senso si veda Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, Ladogana, Rv. 262939),spettando a quest'ultimo valutare se accettare la decisione del giudice in meritoalla competenza e trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudiceritenuto competente perché solleciti l'emissione di un nuovo titolo cautelare ovverolasciare che quello originario perda efficacia allo spirare del termine dei ventigiorni, conservando però la titolarità dell'indagine e la possibilità di sollecitare allostesso giudice una nuova valutazione sul punto, ad esempio alla lucedell'acquisizione di nuovi elementi.Va, peraltro, ricordato che la sindacabilità, da parte del tribunale delriesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento,si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicchè, una volta chiusa tale fase,ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenutoradicarsi della competenza del giudice che procede, ed in tale quadro si comprendeche è solo nella fase delle indagini preliminari che si pone il problema di verificarela competenza anche ai fini della decisione cautelare per il carattere fluido dellaimputazione che si stabilizza tendenzialmente solo dopo il rinvio a giudizio davantial giudice della cognizione (Sez. 1, n. 39250 (del 16/07/2014, Rv. 260906; Sez. 3,n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599).3.

Tornando al caso in esame, ove si dovesse ritenere integrata la fattispecieprevista dall’art. 346-bis cod.pen. (Traffico di influenze illecite), è evidente che laconsumazione del reato andrebbe riferita al momento ed al luogo in cui si èverificata la dazione di denaro o altra utilità economica o si è formato l’accordocon l’accettazione della relativa promessa di futura dazione tra i soggetti chehanno pianificato la corruzione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblicoservizio, senza che assuma rilievo il comportamento del pubblico ufficiale odell’incaricato di pubblico servizio, essendo presupposto del traffico di influenzeche tale soggetto qualificato resti fuori dall’accordo illecito e che non vi abbia inalcun modo aderito, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cuiagli artt. 318 e 319 cod. pen.Nel caso in cui fosse, invece, configurabile il concorso nel reato di corruzionedi cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. assumerebbe rilievo decisivo ai fini dellaindividuazione del luogo di consumazione del reato il comportamento del pubblicoufficiale o incaricato di pubblico servizio, dovendosi tenere conto del luogo in cui èintervenuto l’accordo corruttivo, con l’accettazione da parte del soggetto conqualifica pubblicistica della promessa della futura dazione di denaro o di altrautilità, o, alternativamente, del luogo della consegna del denaro o di altra utilità,nel caso che la dazione fosse concretamente seguita alla promessa.È oramai consolidato, infatti, l’orientamento secondo cui il reato di corruzionesi configura come una fattispecie a duplice schema, sicchè se alla promessa facciaseguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosil'offesa tipica, il reato viene a consumazione» (Sez.

U. n. 15208 del 25/2/2010,Mills, Rv. 246583; in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 4105, del 1/12/2016, dep.nel 2017, Ferroni, Rv. 269501).4.

Ciò premesso, con riferimento ai motivi dedotti in punto di gravitàindiziaria, si deve rilevare che si tratta di censure in parte generiche ed in parteinfondate.Sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale l’odierno ricorrentesi sarebbe prestato a svolgere la funzione di intermediario per la dazione o lapromessa di una dazione di denaro dell’importo di 2.500 euro (pari alla metàdell’importo offertogli dai corruttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al fine di corrompere unpubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, funzionario del Ministero dellaIstruzione, non identificato, che in cambio di tale somma di denaro si sarebbeprestato a fornire le risposte dei quesiti delle prove di preselezione alle quali eranointeressati alcuni candidati, i quali si erano a loro volta dichiarati disponibili apagare per conseguire il superamento della prova di preselezione.Il ricorrente ha censurato questa ricostruzione, per un verso negando che visarebbero elementi indiziari gravi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli accordicorruttivi, intercorsi in ultima analisi tra la coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e l’ignotofunzionario pubblico, essendo la sua partecipazione desunta da intercettazioni diconversazioni intercorse tra i predetti soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), senza una suadiretta interlocuzione.Per altro verso, ha censurato la ricostruzione del fatto anche con riguardo allaprova della partecipazione all’accordo del pubblico funzionario, evidenziando cheoltre a non essere identificato, risulterebbe carente la dimostrazione che per ildisvelamento dei quiz delle prove di preselezione sarebbe stato necessariol’intervento di un pubblico funzionario, e comunque, anche ove vi fosse stato taleintervento, non sarebbe stato provato che il predetto concorrente necessario abbiaposto in essere l’atto contrario per dare seguito ad un accordo corruttivo,accettando la promessa della dazione del denaro o comunque ricevendone ilpagamento.5.

Con riguardo al primo profilo, il Tribunale ha fornito adeguata motivazionefacendo riferimento sia alle conversazioni intercorse tra i predetti corruttori ([OSCURATO:PERSONA]), ritenute preparatorie della consegna della “busta” contenente lasomma di cinquemila euro destinata a tale “Gianni”, poi identificato con assolutacertezza nell’odierno ricorrente grazie alle risultanze del tracciato GPS estrapolatodal sistema di localizzazione dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso alCalabretta, che hanno riscontrato l’incontro avvenuto tra quest’ultimo e Carboneil 21 maggio 2022 in località Sant’Onofrio, e sia facendo riferimento alle chatwhatsapp tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] che dimostrerebbero la fissazione delpredetto appuntamento.Con riguardo al secondo profilo, relativo alla partecipazione all’accordocorruttivo del pubblico funzionario non identificato, va evidenziata innanzitutto lagenericità delle censure che non si confrontano con la incontestata acquisizionedei quiz di preselezione messi a disposizione dei candidati coinvolti nella vicendae che sono stati preannunciati dalle chat del 24 e 25 maggio 2022 intercorse traCarbone e [OSCURATO:PERSONA], con le quali si dava larvatamente notizia del conseguimentodei quiz, attraverso la persona di [OSCURATO:PERSONA], individuata come colei che avrebbepoi effettivamente messo a disposizione dei candidati le domande di esameoggetto della prova preliminare.Conseguentemente, con riferimento ad entrambi i profili oggetto dellecensure, si deve ritenere che la motivazione resa dal Tribunale risulta non inficiatada carenze logiche o da travisamenti degli elementi di prova valorizzati.Non può assumere rilevanza, in sede di valutazione della gravità indiziaria, lacircostanza che non siano stati oggetto di diretto accertamento gli accordiintercorsi con la persona non identificata, in servizio presso la commissione delleprove di esame gestite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la cui veste pubblicaneppure è stata oggetto di censure, trattandosi evidentemente di un soggettoavente accesso alla predisposizione delle domande e, quindi, inserito nell’organicodella Commissione ministeriale incaricata di redigere i quiz.Peraltro, la ritenuta conclusione dell’accordo corruttivo sia pure nella formadella mera accettazione della promessa della dazione di denaro da parte delpredetto ignoto pubblico funzionario è stata supportata dalla circostanza delconseguimento dei quiz di preselezione da parte dei candidati favoriti, rispetto allaquale il ricorrente neppure ha fornito una spiegazione plausibile alternativa sulleconcrete modalità con le quali un soggetto estraneo alla Commissione di esamiavrebbe potuto avere accesso a tali atti riservati della procedura amministrativa.Quanto, poi, alla partecipazione all’accordo è stata valorizzata coerentementesul piano della prova indiziaria la predisposizione da parte degli indagati di unsistema collaudato per favorire i candidati delle prove di esame per ilconseguimento dell’abilitazione di insegnante di sostegno, che rende del tuttoplausibile la partecipazione di funzionari pubblici in grado di fornire le informazioninecessarie agli scopi illeciti perseguiti.Correttamente il Tribunale ha fatto applicazione della giurisprudenza dilegittimità consolidata secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di corruzionenon ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, a condizione chenon sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di unincaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto (Sez. 6, n. 28430 del15/05/2024, non mass.; Sez. 6, n. 34929 del 17/4/2018, Guarischi, Rv. 273787;Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251651).6.

Tanto ciò premesso in punto di gravità indiziaria, ed esclusol’inquadramento dei fatti nel reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., con riguardoalla questione della competenza territoriale va osservato quanto segue.Una volta ricostruita come corruzione per atto contrario ex art. 319 cod. pen.la fattispecie di reato per la quale sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi, devetenersi conto ai fini della determinazione della competenza per territorio dellapeculiare struttura del reato di corruzione, la cui consumazione si perfeziona nelmomento e nel luogo in cui interviene l'accordo, che può concretizzarsi o con lacontestuale ricezione della "retribuzione" da parte del pubblico ufficiale o conl'accettazione della promessa, non richiedendosi in quest'ultimo caso che questasia eseguita o che il denaro sia consegnato.Quanto alla corruzione antecedente il compimento dell'atto è estraneo allastruttura della fattispecie, con l'effetto che esso non va ad influiresull'individuazione del momento e del luogo di consumazione del reato, ma assumerilievo solo sul terreno del dolo, come specifica finalità che deve animare iprotagonisti della pattuizione illecita (cfr. Sez.

U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills,Rv. 246583).Sebbene deve ritenersi erroneo il criterio di attribuzione della competenzaseguito dal Tribunale del riesame di Catanzaro per affermare la competenza delTribunale di Crotone, deve comunque ritenersi corretta l’individuazione dellacompetenza di detta autorità giudiziaria in base all’applicazione della regolasuppletiva di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. del giudice del luogo in cuiha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto ad iscriverela notizia di reato, e, quindi, del giudice del Tribunale di Crotone.Deve, infatti, rilevarsi che non essendo stato accertato il luogo diconsumazione del reato, non possono neppure applicarsi le altre regole suppletivepreviste dall’art. 9 cod. proc. pen. in ordine successivo di preferenza rispettoall’ultimo criterio che radica la competenza in base all’iniziativa assunta dalpubblico ministero nella iscrizione della notizia di reato.7.

In primo luogo, non può trovare applicazione la regola suppletiva delcomma 1 dell’art. 9 cit. del luogo in cui è avvenuta parte dell’azione, perchél’accordo per la consegna del denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso la località diSant’Onofrio nel circondario di [OSCURATO:PERSONA] è solo un antefatto che esula dallastruttura del reato di corruzione e non integra nemmeno in parte la fattispeciecorruttiva.Quindi, tale luogo non rileva ai fini della competenza territoriale allo stessomodo del luogo del compimento dell’atto contrario, trattandosi di elementi cherestano al di fuori della struttura della fattispecie del reato di corruzione.Gli unici elementi di fatto che possono assumere rilievo ai fini dellacompetenza territoriale sono quelli che integrano “una parte dell’azione odell’omissione”, da intendersi riferita alla condotta tipica descritta dalla normaincriminatrice.La condotta tipica che integra l’accordo corruttivo si sostanzia nella offertadi denaro o di altra utilità o nella promessa della loro futura dazione dal lato delcorruttore, e nell’accettazione della promessa o nella ricezione del denaro o di altraretribuzione dal lato del pubblico funzionario corrotto.Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’incontrointervenuto a Sant’Onofrio tra il corruttore [OSCURATO:PERSONA] e l’intermediario Carbonenon integra una parte dell’azione tipica, essendo riferito solo ad una attivitàpreordinata alla conclusione dell’accordo corruttivo che presuppone, invece,necessariamente l’adesione e la partecipazione del pubblico ufficiale, essendo taleincontro risultato soltanto finalizzato a definire le modalità per la futuraconclusione dell’accordo corruttivo con il pubblico ufficiale.Mentre ove si ritenesse che in tale luogo è avvenuta la consegna del denaroda destinare alla futura dazione al pubblico funzionario, si tratta comunque di unacondotta preparatoria che esula dalla struttura del reato che richiede che ladazione sia eseguita in favore del pubblico ufficiale.Se è pur vero che la consegna del denaro può avvenire anche materialmentenelle mani di un terzo per conto del corrotto, perché possa ritenersi integrata ladazione corruttiva è necessario che l’accordo con il pubblico ufficiale siaintervenuto prima o che comunque l’intermediario abbia agito per conto delpubblico ufficiale già a conoscenza della dazione operata nelle mani del terzo.Ma nel caso in esame, non essendo stati acquisiti elementi di fatto necessaria definire tempi e modalità dell’accordo corruttivo con il pubblico funzionario nonidentificato, risulta erroneo il riferimento all’incontro di Sant’Onofrio comeintegrante una frazione della fattispecie corruttiva, mancando la prova chel’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuto dopo che l’ignoto funzionariopubblico era stato già stato interpellato e fosse perciò già stato coinvoltonell’accordo.Altrettanto erroneo è il riferimento al luogo in cui il proponente l’offertacorruttiva abbia ricevuto la comunicazione dell’accettazione da parte del pubblicoufficiale corrotto, apprezzato come determinate dal Tribunale per individuare illuogo di consumazione del reato in Crotone.In applicazione della natura del reato a duplice schema, ove il reato dicorruzione si fosse ipoteticamente consumato con la dazione del denaro, sarebberilevante il luogo ed il tempo in cui è avvenuta tale consegna per determinare lacompetenza in base al luogo di consumazione del reato (vedi, Sez.

U, Mills).Ma neppure è possibile fare riferimento ai sensi dell’art. 9, comma 1 cod.proc. pen. al preliminare accordo, come frazione della condotta che precede ladazione del denaro, mancando elementi di fatto per ritenere che il corruttore([OSCURATO:PERSONA]) si fosse accordato direttamente con l’ignoto pubblico funzionarioprima di procedere alla dazione del denaro, essendosi piuttosto individuato nelCarbone, come intermediario, l’unico soggetto ad avere contatti diretti con taleconcorrente necessario in luogo e tempi non definiti allo stato delle attualirisultanze.Sulla base delle emergenze in atti valorizzate dalla ordinanza impugnata perla ricostruzione della fattispecie di reato in termini di corruzione, alternativamenterealizzata nelle forme dello scambio di promesse o della dazione di denaro, non èpossibile individuare il momento preciso in cui si è concluso l’accordo corruttivo,dato che la comunicazione via chat con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha informato Calabrettadell’indebito conseguimento delle domande della preselezione, può solodimostrare indirettamente per logica inferenziale che l’accordo si è concluso manon consente di definire tempi e luogo di consumazione, atteso che il reato siperfeziona attraverso la dazione di denaro o, in alternativa, con lo scambio dipromesse intervenute tra l’intermediario [OSCURATO:PERSONA] e l’ignoto funzionario pubblico.Peraltro, non può neppure condividersi la tesi che ove l’accordo corruttivo siconcluda attraverso un delegato-intermediario, il reato di corruzione deveintendersi consumato nel luogo e nel momento in cui il delegante riceve la notiziadella conclusione dell’accordo.La tesi della rilevanza in sede penale del principio della efficacia dell’attorecettizio ex art. 1334 cod. civ. secondo cui tali atti unilaterali producono effettonel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sonodestinati e, quindi, con riferimento alla dichiarazione di accettazione nel momentoin cui questa perviene al proponente (art. 1326 cod. civ.), potrebbe assumererilevanza nel caso in cui l’accettazione dell’offerta di denaro o di altra utilità daparte del pubblico ufficiale venga comunicata al privato corruttore ad esempio pertelefono tra soggetti che si trovano in luoghi diversi rientranti in differenti distrettidi competenza territoriale, ma non anche nel caso in esame in cui si assume chel’accordo corruttivo si è perfezionato tramite un delegato.In tale caso, ai fini della consumazione del reato di corruzione non assumealcuna rilevanza il momento in cui il delegato abbia comunicato al delegantel’accettazione dell’offerta corruttiva (post factum), ma il momento ed il luogo incui il pubblico funzionario corrotto ha manifestato personalmente al delegato lapropria volontà di accettare la promessa di denaro o ne abbia conseguito ilpagamento, perché è in questo momento e luogo (ignoto) che si è perfezionatol’accordo corruttivo, in applicazione delle regole del concorso di persona nel reatoex art. 110 cod. pen.Deve tenersi conto che nel caso in esame non vi sono elementi di fatto perstabilire quando, dove e come si sia perfezionato l’accordo corruttivo, né se alloscambio di promesse sia seguita l’effettiva dazione dell’utilità o del denaro offertoin cambio del compimento dell’atto contrario.Va ricordato, inoltre, che la corruzione si distingue in susseguente edantecedente a seconda che l’accordo o la dazione/ricezione precedano o seguanoil compimento dell’atto che rappresenta la finalità dell’accordo o la giustificazionedella dazione o dell’accordo che siano seguiti al compimento dell’atto (l’art. 319cod. pen. espressamente prevede che la promessa o la dazione possano essereintervenute indifferentemente “per compiere” o “per aver compiuto un attocontrario”).Ciò che rileva ai fini della competenza non è perciò mai il compimento dell’atto,ma l’accordo o la dazione del denaro o di altra utilità che hanno comportato ilmercimonio della funzione, con la conseguenza che non deve essere confusa laprova della consumazione del reato, che si ricava da indizi e quindi anche dalcomplimento dell’atto contrario - come nel caso di specie – con la determinazionedel momento consumativo del reato che viene integrato alternativamentedall’accordo o dalla dazione/ricezione, elementi della fattispecie che nonnecessariamente intervengono prima del compimento dell’atto contrario e checomunque anche nel caso di corruzione antecedente non coincidono con taleevento.8.

In conclusione, non potendosi neppure applicare il criterio suppletivo delluogo di residenza di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. essendovi plurimiconcorrenti nel reato con diversa residenza, il motivo di ricorso va rigettato perchéla competenza territoriale è del luogo in cui si consuma il reato di corruzione, e,ove non vi sia stata consegna del denaro ma solo accettazione della promessa daparte del pubblico ufficiale, si deve ritenersi consumato nel luogo non individuatoin cui il funzionario corrotto si è incontrato con [OSCURATO:PERSONA].Non si è trattato, infatti, di un accordo corruttivo perfezionatosi per telefono,ma attraverso un intermediario ([OSCURATO:PERSONA]) che si è accordato con il soggettopubblico (ignoto), in un luogo e con modalità e tempi che non sono stati oggettodi alcuno specifico accertamento, in coerenza con l’imputazione provvisoriadescritta nella richiesta cautelare in cui si fa riferimento ad un “luogo sconosciuto”e ad una data incerta di consumazione, “antecedente e prossima al 26 maggio2022”.9.

In ultima analisi, con riferimento al motivo in punto di esigenze cautelari,deve essere rilevata la genericità delle censure motivatamente respinte dalTribunale in relazione alla dismissione delle cariche nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. daparte del ricorrente e della coindagata [OSCURATO:PERSONA] che appaiono avulse dalleargomentazioni utilizzate nell’ordinanza impugnata per ribadire la sussistenza delpericolo di reiterazione, incentrate sulla stabilità dei legami con i soggettimaggiormente implicati nella vicenda giudiziaria per cui si procede ed inseritistabilmente nel settore della formazione e della gestione di corsi di preparazionein rapporto alla loro strumentalizzazione per la commissione di reati della stessaspecie di quello per cui si procede.Le valutazioni sul tempo - pari a circa tre anni - decorso dai fatti contestati,sono coerenti a quanto evidenziato sul grado di pericolosità correlato al ritenutosistema di collusioni finalizzato ad alterare l’esito di concorsi pubblici a favore diun numero elevato di candidati.Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti edecisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinatadalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevolevalutazione delle esigenze cautelari, inammissibile in questa sede.10.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, che ha concluso chiedendo l’annullamento per incompetenzadell’ordinanza impugnata, con conseguente attribuzione della competenzaterritoriale al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche insostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame diCatanzaro ha confermato l’ordinanza emessa in data 17 novembre 2025 dalGiudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone con la quale è stataapplicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per i reatidi cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen. per avere operato come intermediario nelreato di corruzione intercorso tra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblicoservizio non identificato ed altri soggetti privati che operando come ulterioriintermediari gli avrebbero promesso o consegnato la somma di denaro dicinquemila euro per favorire dei candidati di un concorso pubblico per TFA-sostegno ([OSCURATO:PERSONA] per il sostegno) bandito dall’[OSCURATO:PERSONA] “LinkCampus University” di Roma per l’anno scolastico 2021/2022 per il conseguimentodell’abilitazione per la figura di insegnante di sostegno per le scuole secondarie disecondo grado, relativamente alle preselezioni svoltesi a Roma dal 24 al 27 maggio2022.Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] (presidedell’Istituto scolastico Pertini-Santoni di Crotone) e [OSCURATO:PERSONA] (generodella [OSCURATO:PERSONA] e socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA] che gestiva corsi di formazionee servizi di istruzione) una offerta di denaro da versare al pubblico ufficiale, incambio della rivelazione delle risposte dei quesiti per la preselezione che si sarebbesvolta presso detto centro universitario con sede in Roma, per conto enell’interesse dei candidati Fragale, Fiorentino, con l’intermediazione di FabianoGiovanni (docente di sostegno presso la scuola di cui la [OSCURATO:PERSONA] era la preside),nonché dai candidati Mercurio e Lucente.Dalle intercettazioni emergeva che detto Fabiano con l’aiuto di [OSCURATO:PERSONA] eCalabretta chiedeva loro di intercedere presso funzionari del Ministerodell’Istruzione non individuati al fine di favorire alcuni candidati disposti a pagareper superare la prova preselettiva.Secondo la ricostruzione delle emergenze probatorie (in particolare delleconversazioni whatsapp del 3 maggio 2022 e del tracciato GPS dell’autovetturaTiguan VW del 21 maggio 2022 in uso a [OSCURATO:PERSONA]) operata nell’ordinanzaimpugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe verosimilmente ricevuto il giorno 21 maggio inlocalità Sant’Onofrio l’offerta di cinquemila euro da [OSCURATO:PERSONA], di cui metà per lapropria mediazione illecita e l’altra metà come prezzo della corruzione necessariaper pagare il pubblico ufficiale non identificato.Dai messaggi scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 24 e 25 maggioè stata desunta la prova logica che l’accordo illecito corruttivo con il pubblicoufficiale si era concluso positivamente, atteso che i due predetti interlocutori(ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si accordavano per comunicare ad una candidata ilnumero di telefono della persona (“[OSCURATO:PERSONA]”) che avrebbe poi effettivamente messoa loro disposizione le risposte dei quiz di preselezione.2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedel’annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione dilegge e vizio della motivazione in relazione all’individuazione del locus commissidelicti ai fini della valutazione della sussistenza della competenza territoriale delgiudice che ha emesso la misura cautelare.In particolare, osserva che la sede in Roma dove si è svolta la provapreselettiva e dove poteva trovarsi il presunto pubblico ufficiale corrotto,costituisce un indice plausibile che in tale luogo si sia perfezionato l’accordocorruttivo.Si osserva che l’accordo non si è formato al telefono, ma attraverso l’incontrotra l’intermediario [OSCURATO:PERSONA] ed il pubblico ufficiale, e quindi il criterio da applicarenon è quello del luogo in cui il proponente ha ricevuto comunicazionedell’accettazione da parte dell’acquirente, ma quello del luogo in cui il pubblicoufficiale ha accettato la promessa indebita del denaro da parte dell’intermediario,e, quindi, verosimilmente in Roma dove si trova l’[OSCURATO:PERSONA] nella quale si sonosvolte le selezioni.In subordine, si osserva che tale luogo deve essere individuato nella localitàdi Sant’Onofrio ([OSCURATO:PERSONA]) in cui sarebbe avvenuto l’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] eCarbone per la presumibile consegna della busta contenente la somma dicinquemila euro.Si assume che tale luogo è determinante perché, non essendo stato possibileindividuare il luogo in cui è si è perfezionato l’accordo, deve applicarsi il criterioresiduale di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. della competenza del giudicedell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione, e quindi, dell’AutoritàGiudiziaria di [OSCURATO:PERSONA].In ultima istanza, ove non fosse ritenuta valida tale conclusione, si reputa chedovrebbe assumere rilevanza il criterio residuale di cui all’art. 9, comma 2, cod.proc. pen. del luogo di residenza o domicilio dell’indagato, con conseguentecompetenza del Tribunale di Palmi.2.1. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione circa lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che, contrariamente aquanto ritenuto dal Tribunale non vi è certezza sulla partecipazione all’accordo diun pubblico ufficiale, non solo perché non identificato, ma perché la suapartecipazione è stata illogicamente inferita dal disvelamento delle risposte deiquiz, che non implica necessariamente l’intervento di un pubblico ufficiale.Si osserva che l’unico soggetto individuato nell’attività di disvelamento dellerisposte è tale [OSCURATO:PERSONA] che non ha alcuna veste pubblica, dovendosi perciòritenere mancante in radice la prova dell’accordo con un pubblico ufficiale e nonsolo il dato della sua identificazione.2.2. Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente denuncia vizio dimotivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della carente valutazionedei presupposti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, tenutoconto che i fatti risalgono al maggio 2022, e considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non rivestealcun ruolo nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come anche [OSCURATO:PERSONA], che ha dismesso lacarica prima rivestita di amministratore unico.Infine, si osserva che nulla è stato detto circa la inidoneità di misure menoafflittive di quella degli arresti domiciliari.3. Deve darsi atto che il ricorrente ha depositato una memoria scritta con laquale ha riproposto e illustrato le dedotte carenze di motivazione in punto di graviindizi e di valutazione delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi sia conriferimento alla questione della competenza per territorio e sia con riferimento allavalutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.2. Va premesso che la questione in punto di valutazione dei gravi indiziassume una rilevanza imprescindibile perché il giudice dell’impugnazione che rilevil’incompetenza deve comunque sempre verificare se l’ordinanza cautelare, anchese emessa da giudice incompetente, vada confermata o annullata ai sensi dell'art.291, comma 2, cod. proc. pen., conservando il potere, nel caso in cui tale verificaabbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, diprovvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza di anchesolo una delle esigenze cautelari riscontrate (vedi, Sez. U, n.19214del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092).In secondo luogo, va osservato che la valutazione della gravità indiziariapotrebbe incidere sulla questione della competenza per territorio perché laindividuazione del locus commissi delicti è necessariamente condizionata dallafattispecie di reato che si ritiene integrata, per la diversità dei relativi elementifattuali che ne compongono la struttura e che devono essere presi inconsiderazione per la individuazione del giudice territorialmente competente.È, peraltro, discusso se nell'ipotesi di diversa qualificazione dei fatti contestatiche incide sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento geneticosussiste sempre la necessità che la misura limitativa della libertà personale siaapprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale, secondo il meccanismoprevisto dall’art. 27 cod. proc. pen.In linea di principio deve essere ricordato che la valutazione della competenzain tema di applicazione di misure cautelari conserva la propria autonomia rispettoalle decisioni sulla competenza del giudizio di merito, restando libero il pubblicoministero in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio di prescinderedalle determinazioni dei giudici della cautela, oltre a non essere neppure vincolatoa dare seguito alla trasmissione degli atti al giudice competente, optando per laperdita di efficacia della misura ove ritenga di mantenere ferma la propriacompetenza confidando nelle acquisizioni delle indagini utili a confermare ladiversa qualificazione sostenta in sede di richiesta cautelare (cfr. Sez. U, n. 42030del 17/07/2014, P.M. in proc. Giuliano ed altri, Rv. 260242; Sez. 4, n. 20425 del27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281384).Salvo quanto affermato in tema di competenza distrettuale ex art. 328,commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen. per la specificità della materia (vedi, Sez.U, n. 32584 del 26/06/2025, Cascino, Rv. 288516, che hanno affermato chela competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale sussiste fino aquando permane l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. per il reato o la circostanza"qualificante", anche qualora sia stata esclusa la gravità indiziaria per siffatti reati,con la conseguente inoperatività del meccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc.pen.), resta aperta la questione se la valutazione della gravità indiziaria in ordineai reati per i quali è stata avanzata la richiesta cautelare incida o meno sulladecisione sulla competenza del giudice che ha emesso la misura, per la necessitàdi salvaguardare il principio del giudice naturale con riferimento al dirittodell’imputato che la decisione sulla misura cautelare sia emessa dal giudicecompetente.Su tale questione con la sentenza emessa dalla Sez. 6, n. 5644 del22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, Rv. 286064 - 01, richiamata nella decisioneassunta dalle Sezioni Unite “Cascino” sulla competenza del giudice distrettuale,era stato affermato il principio secondo cui la verifica sulla competenza «vaeseguita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione cheprescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa», e daquesto principio generale si era desunto come conseguenza applicativa inmateriale cautelare che «l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispettoall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., da cui discende la competenzadel G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si trova il giudice territorialmentecompetente, non comporta l'incompetenza c.d. distrettuale del predetto giudice».Il contrasto che si era registrato con altre pronunce (vedi, fra le altre, Sez. 1,n. 32956 del 14/07/2022, Fall, Rv. 283564) è stato affrontato dalle Sez. Unite conspecifico riferimento alla questione della incidenza della valutazione della gravitàindiziaria rispetto ai reati di competenza distrettuale, ed è stato risolto nel sensodi escludere tale rilevanza con argomenti incentrati, tuttavia, principalmente sullapeculiarità della competenza distrettuale correlata alla pendenza del procedimentoe, quindi, al presupposto dell’iscrizione del reato da parte del pubblico ministerodi una delle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3- bis, cod. proc.pen.Tuttavia, sembra potersi evincere dalla decisione delle Sezioni Unite chel’orientamento espresso dalla sentenza “Orecchio” sopra citata non sia stato deltutto condiviso, non essendo stato affermato e ribadito il principio secondo cui lacompetenza in materia cautelare resta soggetta alla prospettazione formulata dalpubblico ministero nella richiesta cautelare con la conseguente irrilevanza dellavalutazione in punto di gravità indiziaria.Nella motivazione della sentenza delle Sez. U. citata si è affermato, infatti,che «la declaratoria d'incompetenza da parte del giudice per le indagini preliminaridistrettuale o del tribunale in sede d'impugnazione - nel caso di esclusione dellagravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nelcatalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. -contrasterebbe con alcuni basilari principi del codice di rito che si sono inprecedenza ricordati: la peculiare attribuzione al pubblico ministero della D.D.A.delle indagini per alcuni gravi delitti, con la conseguente speculare competenzadel giudice per le indagini preliminari (e per l'udienza preliminare) distrettuale,determinata dalla sola pendenza del procedimento; la naturale fluiditàdell'imputazione e il fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fasedelle indagini preliminari; l'autonomia del procedimento cautelare rispetto alprocesso di cognizione».Il riferimento anche ai principii riferiti alla naturale fluidità dell'imputazione eal fisiologico arricchimento del patrimonio conoscitivo nella fase delle indaginipreliminari e all'autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo dicognizione, sembrano avvalorare la tesi che – al di fuori della specifica materia deireati di competenza distrettuale - la valutazione della gravità indiziaria, quandoincida sulla qualificazione giuridica e indirettamente sulla competenza, impongacomunque al giudice che decide sulla misura cautelare di tenere conto della diversaqualificazione ritenuta fondata sulla base della propria valutazione e non di quellaformulata dal pubblico ministero nella propria richiesta ai fini anchedell’applicazione del meccanismo processuale previsto dall’art. 27 cod. proc. pen.Rispetto alla affermazione del principio della perpetuatio iurisdictionis,richiamato dalla Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, cit., è statoall’opposto osservato nella sopracitata sentenza delle Sez. U. che esso, «intesocome immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale edi tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alladeterminazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del giudicedell'udienza preliminare sull'accusa formulata dal pubblico ministero e allaconseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell'esito diquel controllo e degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio» (Sez. U,n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 - 01), e non può, dunque, essereconsiderato quale limite del potere del giudice della decisione cautelare diriqualificare il fatto anche ai fini della decisione sulla propria competenza restandovincolato dalla prospettazione formulata dal pubblico ministero nella sua richiesta.Deve, quindi, ritenersi che il controllo sulla competenza da parte del giudiceche decide sulla richiesta cautelare, presupponendo il controllo della correttezzadella qualificazione operata dal pubblico ministero, finisca inevitabilmente conessere condizionato dalla verifica della sussistenza della gravità indiziaria, conconseguente incidenza di detta valutazione anche sull’applicazione delmeccanismo previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. che attribuisce alla misuracautelare disposta dal giudice che contestualmente si dichiara incompetente unaefficacia solo provvisoria in attesa della decisione che dovrà eventualmente essereassunta dal giudice ritenuto competente, sempre che il pubblico ministeroprovveda alla trasmissione degli atti nei termini previsti da detta disposizione (inquesto senso si veda Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, Ladogana, Rv. 262939),spettando a quest'ultimo valutare se accettare la decisione del giudice in meritoalla competenza e trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudiceritenuto competente perché solleciti l'emissione di un nuovo titolo cautelare ovverolasciare che quello originario perda efficacia allo spirare del termine dei ventigiorni, conservando però la titolarità dell'indagine e la possibilità di sollecitare allostesso giudice una nuova valutazione sul punto, ad esempio alla lucedell'acquisizione di nuovi elementi.Va, peraltro, ricordato che la sindacabilità, da parte del tribunale delriesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento,si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicchè, una volta chiusa tale fase,ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenutoradicarsi della competenza del giudice che procede, ed in tale quadro si comprendeche è solo nella fase delle indagini preliminari che si pone il problema di verificarela competenza anche ai fini della decisione cautelare per il carattere fluido dellaimputazione che si stabilizza tendenzialmente solo dopo il rinvio a giudizio davantial giudice della cognizione (Sez. 1, n. 39250 (del 16/07/2014, Rv. 260906; Sez. 3,n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599).3. Tornando al caso in esame, ove si dovesse ritenere integrata la fattispecieprevista dall’art. 346-bis cod.pen. (Traffico di influenze illecite), è evidente che laconsumazione del reato andrebbe riferita al momento ed al luogo in cui si èverificata la dazione di denaro o altra utilità economica o si è formato l’accordocon l’accettazione della relativa promessa di futura dazione tra i soggetti chehanno pianificato la corruzione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblicoservizio, senza che assuma rilievo il comportamento del pubblico ufficiale odell’incaricato di pubblico servizio, essendo presupposto del traffico di influenzeche tale soggetto qualificato resti fuori dall’accordo illecito e che non vi abbia inalcun modo aderito, configurandosi altrimenti il concorso nei diversi reati di cuiagli artt. 318 e 319 cod. pen.Nel caso in cui fosse, invece, configurabile il concorso nel reato di corruzionedi cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. assumerebbe rilievo decisivo ai fini dellaindividuazione del luogo di consumazione del reato il comportamento del pubblicoufficiale o incaricato di pubblico servizio, dovendosi tenere conto del luogo in cui èintervenuto l’accordo corruttivo, con l’accettazione da parte del soggetto conqualifica pubblicistica della promessa della futura dazione di denaro o di altrautilità, o, alternativamente, del luogo della consegna del denaro o di altra utilità,nel caso che la dazione fosse concretamente seguita alla promessa.È oramai consolidato, infatti, l’orientamento secondo cui il reato di corruzionesi configura come una fattispecie a duplice schema, sicchè se alla promessa facciaseguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosil'offesa tipica, il reato viene a consumazione» (Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010,Mills, Rv. 246583; in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 4105, del 1/12/2016, dep.nel 2017, Ferroni, Rv. 269501).4. Ciò premesso, con riferimento ai motivi dedotti in punto di gravitàindiziaria, si deve rilevare che si tratta di censure in parte generiche ed in parteinfondate.Sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale l’odierno ricorrentesi sarebbe prestato a svolgere la funzione di intermediario per la dazione o lapromessa di una dazione di denaro dell’importo di 2.500 euro (pari alla metàdell’importo offertogli dai corruttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al fine di corrompere unpubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, funzionario del Ministero dellaIstruzione, non identificato, che in cambio di tale somma di denaro si sarebbeprestato a fornire le risposte dei quesiti delle prove di preselezione alle quali eranointeressati alcuni candidati, i quali si erano a loro volta dichiarati disponibili apagare per conseguire il superamento della prova di preselezione.Il ricorrente ha censurato questa ricostruzione, per un verso negando che visarebbero elementi indiziari gravi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli accordicorruttivi, intercorsi in ultima analisi tra la coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e l’ignotofunzionario pubblico, essendo la sua partecipazione desunta da intercettazioni diconversazioni intercorse tra i predetti soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), senza una suadiretta interlocuzione.Per altro verso, ha censurato la ricostruzione del fatto anche con riguardo allaprova della partecipazione all’accordo del pubblico funzionario, evidenziando cheoltre a non essere identificato, risulterebbe carente la dimostrazione che per ildisvelamento dei quiz delle prove di preselezione sarebbe stato necessariol’intervento di un pubblico funzionario, e comunque, anche ove vi fosse stato taleintervento, non sarebbe stato provato che il predetto concorrente necessario abbiaposto in essere l’atto contrario per dare seguito ad un accordo corruttivo,accettando la promessa della dazione del denaro o comunque ricevendone ilpagamento.5. Con riguardo al primo profilo, il Tribunale ha fornito adeguata motivazionefacendo riferimento sia alle conversazioni intercorse tra i predetti corruttori ([OSCURATO:PERSONA]), ritenute preparatorie della consegna della “busta” contenente lasomma di cinquemila euro destinata a tale “Gianni”, poi identificato con assolutacertezza nell’odierno ricorrente grazie alle risultanze del tracciato GPS estrapolatodal sistema di localizzazione dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso alCalabretta, che hanno riscontrato l’incontro avvenuto tra quest’ultimo e Carboneil 21 maggio 2022 in località Sant’Onofrio, e sia facendo riferimento alle chatwhatsapp tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] che dimostrerebbero la fissazione delpredetto appuntamento.Con riguardo al secondo profilo, relativo alla partecipazione all’accordocorruttivo del pubblico funzionario non identificato, va evidenziata innanzitutto lagenericità delle censure che non si confrontano con la incontestata acquisizionedei quiz di preselezione messi a disposizione dei candidati coinvolti nella vicendae che sono stati preannunciati dalle chat del 24 e 25 maggio 2022 intercorse traCarbone e [OSCURATO:PERSONA], con le quali si dava larvatamente notizia del conseguimentodei quiz, attraverso la persona di [OSCURATO:PERSONA], individuata come colei che avrebbepoi effettivamente messo a disposizione dei candidati le domande di esameoggetto della prova preliminare.Conseguentemente, con riferimento ad entrambi i profili oggetto dellecensure, si deve ritenere che la motivazione resa dal Tribunale risulta non inficiatada carenze logiche o da travisamenti degli elementi di prova valorizzati.Non può assumere rilevanza, in sede di valutazione della gravità indiziaria, lacircostanza che non siano stati oggetto di diretto accertamento gli accordiintercorsi con la persona non identificata, in servizio presso la commissione delleprove di esame gestite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la cui veste pubblicaneppure è stata oggetto di censure, trattandosi evidentemente di un soggettoavente accesso alla predisposizione delle domande e, quindi, inserito nell’organicodella Commissione ministeriale incaricata di redigere i quiz.Peraltro, la ritenuta conclusione dell’accordo corruttivo sia pure nella formadella mera accettazione della promessa della dazione di denaro da parte delpredetto ignoto pubblico funzionario è stata supportata dalla circostanza delconseguimento dei quiz di preselezione da parte dei candidati favoriti, rispetto allaquale il ricorrente neppure ha fornito una spiegazione plausibile alternativa sulleconcrete modalità con le quali un soggetto estraneo alla Commissione di esamiavrebbe potuto avere accesso a tali atti riservati della procedura amministrativa.Quanto, poi, alla partecipazione all’accordo è stata valorizzata coerentementesul piano della prova indiziaria la predisposizione da parte degli indagati di unsistema collaudato per favorire i candidati delle prove di esame per ilconseguimento dell’abilitazione di insegnante di sostegno, che rende del tuttoplausibile la partecipazione di funzionari pubblici in grado di fornire le informazioninecessarie agli scopi illeciti perseguiti.Correttamente il Tribunale ha fatto applicazione della giurisprudenza dilegittimità consolidata secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di corruzionenon ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, a condizione chenon sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di unincaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto (Sez. 6, n. 28430 del15/05/2024, non mass.; Sez. 6, n. 34929 del 17/4/2018, Guarischi, Rv. 273787;Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251651).6. Tanto ciò premesso in punto di gravità indiziaria, ed esclusol’inquadramento dei fatti nel reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., con riguardoalla questione della competenza territoriale va osservato quanto segue.Una volta ricostruita come corruzione per atto contrario ex art. 319 cod. pen.la fattispecie di reato per la quale sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi, devetenersi conto ai fini della determinazione della competenza per territorio dellapeculiare struttura del reato di corruzione, la cui consumazione si perfeziona nelmomento e nel luogo in cui interviene l'accordo, che può concretizzarsi o con lacontestuale ricezione della "retribuzione" da parte del pubblico ufficiale o conl'accettazione della promessa, non richiedendosi in quest'ultimo caso che questasia eseguita o che il denaro sia consegnato.Quanto alla corruzione antecedente il compimento dell'atto è estraneo allastruttura della fattispecie, con l'effetto che esso non va ad influiresull'individuazione del momento e del luogo di consumazione del reato, ma assumerilievo solo sul terreno del dolo, come specifica finalità che deve animare iprotagonisti della pattuizione illecita (cfr. Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills,Rv. 246583).Sebbene deve ritenersi erroneo il criterio di attribuzione della competenzaseguito dal Tribunale del riesame di Catanzaro per affermare la competenza delTribunale di Crotone, deve comunque ritenersi corretta l’individuazione dellacompetenza di detta autorità giudiziaria in base all’applicazione della regolasuppletiva di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. del giudice del luogo in cuiha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto ad iscriverela notizia di reato, e, quindi, del giudice del Tribunale di Crotone.Deve, infatti, rilevarsi che non essendo stato accertato il luogo diconsumazione del reato, non possono neppure applicarsi le altre regole suppletivepreviste dall’art. 9 cod. proc. pen. in ordine successivo di preferenza rispettoall’ultimo criterio che radica la competenza in base all’iniziativa assunta dalpubblico ministero nella iscrizione della notizia di reato.7. In primo luogo, non può trovare applicazione la regola suppletiva delcomma 1 dell’art. 9 cit. del luogo in cui è avvenuta parte dell’azione, perchél’accordo per la consegna del denaro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso la località diSant’Onofrio nel circondario di [OSCURATO:PERSONA] è solo un antefatto che esula dallastruttura del reato di corruzione e non integra nemmeno in parte la fattispeciecorruttiva.Quindi, tale luogo non rileva ai fini della competenza territoriale allo stessomodo del luogo del compimento dell’atto contrario, trattandosi di elementi cherestano al di fuori della struttura della fattispecie del reato di corruzione.Gli unici elementi di fatto che possono assumere rilievo ai fini dellacompetenza territoriale sono quelli che integrano “una parte dell’azione odell’omissione”, da intendersi riferita alla condotta tipica descritta dalla normaincriminatrice.La condotta tipica che integra l’accordo corruttivo si sostanzia nella offertadi denaro o di altra utilità o nella promessa della loro futura dazione dal lato delcorruttore, e nell’accettazione della promessa o nella ricezione del denaro o di altraretribuzione dal lato del pubblico funzionario corrotto.Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’incontrointervenuto a Sant’Onofrio tra il corruttore [OSCURATO:PERSONA] e l’intermediario Carbonenon integra una parte dell’azione tipica, essendo riferito solo ad una attivitàpreordinata alla conclusione dell’accordo corruttivo che presuppone, invece,necessariamente l’adesione e la partecipazione del pubblico ufficiale, essendo taleincontro risultato soltanto finalizzato a definire le modalità per la futuraconclusione dell’accordo corruttivo con il pubblico ufficiale.Mentre ove si ritenesse che in tale luogo è avvenuta la consegna del denaroda destinare alla futura dazione al pubblico funzionario, si tratta comunque di unacondotta preparatoria che esula dalla struttura del reato che richiede che ladazione sia eseguita in favore del pubblico ufficiale.Se è pur vero che la consegna del denaro può avvenire anche materialmentenelle mani di un terzo per conto del corrotto, perché possa ritenersi integrata ladazione corruttiva è necessario che l’accordo con il pubblico ufficiale siaintervenuto prima o che comunque l’intermediario abbia agito per conto delpubblico ufficiale già a conoscenza della dazione operata nelle mani del terzo.Ma nel caso in esame, non essendo stati acquisiti elementi di fatto necessaria definire tempi e modalità dell’accordo corruttivo con il pubblico funzionario nonidentificato, risulta erroneo il riferimento all’incontro di Sant’Onofrio comeintegrante una frazione della fattispecie corruttiva, mancando la prova chel’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuto dopo che l’ignoto funzionariopubblico era stato già stato interpellato e fosse perciò già stato coinvoltonell’accordo.Altrettanto erroneo è il riferimento al luogo in cui il proponente l’offertacorruttiva abbia ricevuto la comunicazione dell’accettazione da parte del pubblicoufficiale corrotto, apprezzato come determinate dal Tribunale per individuare illuogo di consumazione del reato in Crotone.In applicazione della natura del reato a duplice schema, ove il reato dicorruzione si fosse ipoteticamente consumato con la dazione del denaro, sarebberilevante il luogo ed il tempo in cui è avvenuta tale consegna per determinare lacompetenza in base al luogo di consumazione del reato (vedi, Sez. U, Mills).Ma neppure è possibile fare riferimento ai sensi dell’art. 9, comma 1 cod.proc. pen. al preliminare accordo, come frazione della condotta che precede ladazione del denaro, mancando elementi di fatto per ritenere che il corruttore([OSCURATO:PERSONA]) si fosse accordato direttamente con l’ignoto pubblico funzionarioprima di procedere alla dazione del denaro, essendosi piuttosto individuato nelCarbone, come intermediario, l’unico soggetto ad avere contatti diretti con taleconcorrente necessario in luogo e tempi non definiti allo stato delle attualirisultanze.Sulla base delle emergenze in atti valorizzate dalla ordinanza impugnata perla ricostruzione della fattispecie di reato in termini di corruzione, alternativamenterealizzata nelle forme dello scambio di promesse o della dazione di denaro, non èpossibile individuare il momento preciso in cui si è concluso l’accordo corruttivo,dato che la comunicazione via chat con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha informato Calabrettadell’indebito conseguimento delle domande della preselezione, può solodimostrare indirettamente per logica inferenziale che l’accordo si è concluso manon consente di definire tempi e luogo di consumazione, atteso che il reato siperfeziona attraverso la dazione di denaro o, in alternativa, con lo scambio dipromesse intervenute tra l’intermediario [OSCURATO:PERSONA] e l’ignoto funzionario pubblico.Peraltro, non può neppure condividersi la tesi che ove l’accordo corruttivo siconcluda attraverso un delegato-intermediario, il reato di corruzione deveintendersi consumato nel luogo e nel momento in cui il delegante riceve la notiziadella conclusione dell’accordo.La tesi della rilevanza in sede penale del principio della efficacia dell’attorecettizio ex art. 1334 cod. civ. secondo cui tali atti unilaterali producono effettonel momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sonodestinati e, quindi, con riferimento alla dichiarazione di accettazione nel momentoin cui questa perviene al proponente (art. 1326 cod. civ.), potrebbe assumererilevanza nel caso in cui l’accettazione dell’offerta di denaro o di altra utilità daparte del pubblico ufficiale venga comunicata al privato corruttore ad esempio pertelefono tra soggetti che si trovano in luoghi diversi rientranti in differenti distrettidi competenza territoriale, ma non anche nel caso in esame in cui si assume chel’accordo corruttivo si è perfezionato tramite un delegato.In tale caso, ai fini della consumazione del reato di corruzione non assumealcuna rilevanza il momento in cui il delegato abbia comunicato al delegantel’accettazione dell’offerta corruttiva (post factum), ma il momento ed il luogo incui il pubblico funzionario corrotto ha manifestato personalmente al delegato lapropria volontà di accettare la promessa di denaro o ne abbia conseguito ilpagamento, perché è in questo momento e luogo (ignoto) che si è perfezionatol’accordo corruttivo, in applicazione delle regole del concorso di persona nel reatoex art. 110 cod. pen.Deve tenersi conto che nel caso in esame non vi sono elementi di fatto perstabilire quando, dove e come si sia perfezionato l’accordo corruttivo, né se alloscambio di promesse sia seguita l’effettiva dazione dell’utilità o del denaro offertoin cambio del compimento dell’atto contrario.Va ricordato, inoltre, che la corruzione si distingue in susseguente edantecedente a seconda che l’accordo o la dazione/ricezione precedano o seguanoil compimento dell’atto che rappresenta la finalità dell’accordo o la giustificazionedella dazione o dell’accordo che siano seguiti al compimento dell’atto (l’art. 319cod. pen. espressamente prevede che la promessa o la dazione possano essereintervenute indifferentemente “per compiere” o “per aver compiuto un attocontrario”).Ciò che rileva ai fini della competenza non è perciò mai il compimento dell’atto,ma l’accordo o la dazione del denaro o di altra utilità che hanno comportato ilmercimonio della funzione, con la conseguenza che non deve essere confusa laprova della consumazione del reato, che si ricava da indizi e quindi anche dalcomplimento dell’atto contrario - come nel caso di specie – con la determinazionedel momento consumativo del reato che viene integrato alternativamentedall’accordo o dalla dazione/ricezione, elementi della fattispecie che nonnecessariamente intervengono prima del compimento dell’atto contrario e checomunque anche nel caso di corruzione antecedente non coincidono con taleevento.8. In conclusione, non potendosi neppure applicare il criterio suppletivo delluogo di residenza di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. essendovi plurimiconcorrenti nel reato con diversa residenza, il motivo di ricorso va rigettato perchéla competenza territoriale è del luogo in cui si consuma il reato di corruzione, e,ove non vi sia stata consegna del denaro ma solo accettazione della promessa daparte del pubblico ufficiale, si deve ritenersi consumato nel luogo non individuatoin cui il funzionario corrotto si è incontrato con [OSCURATO:PERSONA].Non si è trattato, infatti, di un accordo corruttivo perfezionatosi per telefono,ma attraverso un intermediario ([OSCURATO:PERSONA]) che si è accordato con il soggettopubblico (ignoto), in un luogo e con modalità e tempi che non sono stati oggettodi alcuno specifico accertamento, in coerenza con l’imputazione provvisoriadescritta nella richiesta cautelare in cui si fa riferimento ad un “luogo sconosciuto”e ad una data incerta di consumazione, “antecedente e prossima al 26 maggio2022”.9. In ultima analisi, con riferimento al motivo in punto di esigenze cautelari,deve essere rilevata la genericità delle censure motivatamente respinte dalTribunale in relazione alla dismissione delle cariche nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. daparte del ricorrente e della coindagata [OSCURATO:PERSONA] che appaiono avulse dalleargomentazioni utilizzate nell’ordinanza impugnata per ribadire la sussistenza delpericolo di reiterazione, incentrate sulla stabilità dei legami con i soggettimaggiormente implicati nella vicenda giudiziaria per cui si procede ed inseritistabilmente nel settore della formazione e della gestione di corsi di preparazionein rapporto alla loro strumentalizzazione per la commissione di reati della stessaspecie di quello per cui si procede.Le valutazioni sul tempo - pari a circa tre anni - decorso dai fatti contestati,sono coerenti a quanto evidenziato sul grado di pericolosità correlato al ritenutosistema di collusioni finalizzato ad alterare l’esito di concorsi pubblici a favore diun numero elevato di candidati.Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti edecisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinatadalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevolevalutazione delle esigenze cautelari, inammissibile in questa sede.10. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris