CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 22850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7151/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3493/2015depositata il 07/08/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia con la sentenza n. 3493/18/2015 depositata il 07 / 08 /201 5 e non notificata accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado rideterminando l’imposta di registro dovuta in relazione all’ atto di compravendita in [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2007; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi; 2.1. l’Ufficio è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti hanno depositato in data 28 maggio 2019 rinunzia al ricorso, da loro sottoscritta personalmente , in ragione dell’intervenuta conciliazione stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate la quale risulta aveva adottato conseguente provvedimento di sgravio; 2. per effetto della intervenuta conciliazione e della conseguente rinunzia al ricorso va dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. le spese rimangono a carico di parte ricorrente; 4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi d i norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 21 giugno 2023 . Il Presidente (Giacomo