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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10370/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la correzione della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18 marzo 2021 che "in riforma della sentenza del Tribunale di Trani -articolazione territoriale di Andria- emessa in data 3 novembre 2015 ed appellata da Tondo, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali" (la sentenza di primo grado aveva condannato Tondo per il reato di ricettazione). 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la nullità della sentenza, in quanto dal testo della stessa non si comprendeva in cosa fosse consistita la riforma della sentenza impugnata. 1.2 Il difensore eccepisce) inoltre) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al momento della perquisizione che, anche se rese spontaneamente e anche se Tondo, nel corso del dibattimento, aveva prestato il consenso all'acquisizione del verbale di perquisizione in cui erano contenute, erano comunque inutilizzabili; senza quelle dichiarazioni, il materiale probatorio non consentiva di ritenere provata la responsabilità dell'imputato, in quanto il bene oggetto di furto era stato trovato in un deposito aziendale gestito da Tondo e dalla sua segretaria, unica dipendente dell'azienda, che si occupava sia degli affari di segreteria che della gestione del magazzino e del controllo merci. 1.3 II difensore eccepisce vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva reiterata specifica in misura "minusvalente" rispetto alle circostanze attenuanti generiche, per quanto la sentenza avesse stimato la recidiva equivalente rispetto alle predette circostanze

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e la correzione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, con declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della \r‘A decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso." (Sez.3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018.

B., Rv. 275690 - 01); nel caso in esame, nella motivazione della sentenza vi è l'espressa affermazione secondo cui "il gravame si rivela destituito di fondamento sotto ogni profilo, imponendosi di conseguenza la conferma integrale della pronunzia di primo grado" (prima pagina della motivazione), e la Corte di appello ha poi argomentato le ragioni di tale decisione: è quindi chiaro che la dizione contenuta nel dispositivo di "riforma" della sentenza costituisce un mero lapsus calami, anche perché Tondo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, pronuncia che poteva essere conseguente solo alla conferma della sentenza; deve pertantoi I procedersi alla correzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che "Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse." (Sez.2, Sentenza n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 - 01); nel caso in esame, non è contestato che il verbale di perquisizione e sequestro, contenente le dichiarazioni dell'imputato, sia stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, per cui la censura è manifestamente infondata.

Inoltre, come rilevato dai giudici di merito, nessuna giustificazione ha comunque fornito l'imputato sul possesso da parte sua del bene oggetto di furto, rinvenuto all'interno dei locali della ditta di cui era titolare: a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 3 rs..\. \Jv 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha dato atto che il giudizio di comparazione delle circostanze effettuato dal giudice di primo grado era errato, in quanto anche la circostanza di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen. sarebbe dovuta entrare nel suddetto giudizio, ma ha anche evidenziato che nessun interesse aveva il ricorrente, in quanto la ritenuta recidiva era stata evidentemente ritenuta minusvalente rispetto alle due attenuanti concesse (generiche e art. 648 comma 2 cod.pen.).

Sul punto, il ricorso muove da considerazioni errate, ritenendo che la recidiva sia stata applicata nella forma semplice quando invece entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto correttamente contestata la recidiva reiterata e specifica, per cui l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Rettificato il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove è scritto "in riforma della" va inteso "conferma la", dichiara nel resto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/02/2022 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la correzione della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18 marzo 2021 che "in riforma della sentenza del Tribunale di Trani -articolazione territoriale di Andria- emessa in data 3 novembre 2015 ed appellata da Tondo, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali" (la sentenza di primo grado aveva condannato Tondo per il reato di ricettazione). 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la nullità della sentenza, in quanto dal testo della stessa non si comprendeva in cosa fosse consistita la riforma della sentenza impugnata. 1.2 Il difensore eccepisce) inoltre) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al momento della perquisizione che, anche se rese spontaneamente e anche se Tondo, nel corso del dibattimento, aveva prestato il consenso all'acquisizione del verbale di perquisizione in cui erano contenute, erano comunque inutilizzabili; senza quelle dichiarazioni, il materiale probatorio non consentiva di ritenere provata la responsabilità dell'imputato, in quanto il bene oggetto di furto era stato trovato in un deposito aziendale gestito da Tondo e dalla sua segretaria, unica dipendente dell'azienda, che si occupava sia degli affari di segreteria che della gestione del magazzino e del controllo merci. 1.3 II difensore eccepisce vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva reiterata specifica in misura "minusvalente" rispetto alle circostanze attenuanti generiche, per quanto la sentenza avesse stimato la recidiva equivalente rispetto alle predette circostanze 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e la correzione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, con declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della \r‘A decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso." (Sez.3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018. B., Rv. 275690 - 01); nel caso in esame, nella motivazione della sentenza vi è l'espressa affermazione secondo cui "il gravame si rivela destituito di fondamento sotto ogni profilo, imponendosi di conseguenza la conferma integrale della pronunzia di primo grado" (prima pagina della motivazione), e la Corte di appello ha poi argomentato le ragioni di tale decisione: è quindi chiaro che la dizione contenuta nel dispositivo di "riforma" della sentenza costituisce un mero lapsus calami, anche perché Tondo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, pronuncia che poteva essere conseguente solo alla conferma della sentenza; deve pertantoi I procedersi alla correzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che "Sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l'atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse." (Sez.2, Sentenza n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 - 01); nel caso in esame, non è contestato che il verbale di perquisizione e sequestro, contenente le dichiarazioni dell'imputato, sia stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, per cui la censura è manifestamente infondata. Inoltre, come rilevato dai giudici di merito, nessuna giustificazione ha comunque fornito l'imputato sul possesso da parte sua del bene oggetto di furto, rinvenuto all'interno dei locali della ditta di cui era titolare: a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 3 rs..\. \Jv 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha dato atto che il giudizio di comparazione delle circostanze effettuato dal giudice di primo grado era errato, in quanto anche la circostanza di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen. sarebbe dovuta entrare nel suddetto giudizio, ma ha anche evidenziato che nessun interesse aveva il ricorrente, in quanto la ritenuta recidiva era stata evidentemente ritenuta minusvalente rispetto alle due attenuanti concesse (generiche e art. 648 comma 2 cod.pen.). Sul punto, il ricorso muove da considerazioni errate, ritenendo che la recidiva sia stata applicata nella forma semplice quando invece entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto correttamente contestata la recidiva reiterata e specifica, per cui l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Rettificato il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove è scritto "in riforma della" va inteso "conferma la", dichiara nel resto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022 Il consiglier
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