CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. DP092 [OSCURATO:PERSONA] W§gliA 0 T T 2672 -[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 18 maggio 2021 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania del 10 aprile 2015 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. in mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, con la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria di euro 30.000,00 d multa; dichiarava prescritti i reati ascritti all'imputato ai capi B, C e D dell'imputazione (art. 171 legge 633 del 1944, art. 61 e 337 cod. pen. e art. 459 cod. pen.). 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente •necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 135 cod. pen. e 459 comma 1 bis cod. proc. pen.) per pena illegale. La sostituzione della pena detentiva è stata effettuata con la conversione della pena detentiva con C 250,00 al giorno invece che C 75,00 per ogni giorno di detenzione. La Corte di appello ha, pertanto irrogato una pena illegale con la conversione della pena detentiva con il parametro di euro 250,00 per giorno di pena detentiva invece che di euro 75,00. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla conversione della pena detentiva in pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto la pena risulta illegale (la pena detentiva doveva essere convertita con euro 75,00 per ogni giorno di detenzione, in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 28 del 2022: "È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «fiJI valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «fi_11 valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.». Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 15 del 2020, la Corte costituzionale non può che ricorrere alla soluzione di sostituire il minimo di 250 euro, previsto dall'art. 135 cod. pen., con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall'art. 459, comma 1- bis, cod. proc. pen. in relazione al decreto penale di condanna, fermo restando il limite massimo giornaliero. La semplice ablazione della disposizione censurata renderebbe impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando la funzionalità di uno strumento importante per contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e determinando un insostenibile vuoto di tutela. Si rende, perciò, necessario reperire nel sistema soluzioni normative già esistenti, che consentano di porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva. Resta ferma la possibilità che, nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. I), della legge n. 134 del 2021, vengano individuate soluzioni diverse, e in ipotesi ancor più adeguate, a garantire la piena conformità della disciplina della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai principi costituzionali e, più in generale, la stringente opportunità che il legislatore intervenga a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale)". Ciò posto, l'entità della pena sostituita, calcolata per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, non può essere determinata da questa Corte, atteso che il criterio di ragguaglio adottato è il frutto di pattuizioni intervenute tra le parti, le quali devono procedere a nuovo accordo sul punto. Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale ha sostituito solo il minimo della somma (euro 75,00), "fermo restando il limite massimo giornaliero". Invero, la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria potrebbe essere nel minimo, ma anche in una somma superiore, con valutazione di merito (o con accordo delle parti) non effettuabile dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. 6 -, Sentenza n. 16192 del 16/03/2021 Ud. (dep. 28/04/2021) Rv. 280881: "In tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità inficia in toto l'accordo sulla pena, sì che la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio. - In motivazione la Corte ha specificato che l'annullamento lascia libere le parti di rinegoziare l'accordo sulla base dei corretti limiti edittali ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari -"). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena pecuniaria irrogata in sostituzione di quella detentiva e rinvia