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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 22704/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RTCK9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, dichiarando l'inammissibilità dell'atto di appello del ricorrente, ha disposto l'esecuzione della sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti pluriaggravati di tentato furto e di furto;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RTCK9) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, dichiarando l'inammissibilità dell'atto di appello del ricorrente, ha disposto l'esecuzione della sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti pluriaggravati di tentato furto e di furto; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22704/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris