CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 09/11/2017 del Tribunale di Lecce, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., equivalente alla contestata recidiva (reiterata specifica e infraquinquennale), riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - il quale era stato condannato dal Tribunale di Lecce per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 3, cod. pen. (nel testo applicabile ratione temporis) - a sei mesi di reclusione. Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42, 43 e 635 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di danneggiamento - è manifestamente infondato, attesa l'assenza di contraddizioni o illogicità nel ritenere, come ha fatto la Corte d'appello di Lecce, che l'avere l'imputato sbattuto con violenza la finestra della propria cella, così determinando la rottura del vetro, implicasse che lo stesso imputato, nel momento in cui pose in essere la predetta azione, fosse consapevole che il vetro della finestra avrebbe potuto rompersi e, tuttavia, accettò tale rischio; motivazione che non integra, evidentemente, alcuna violazione degli artt. 42, 43 e 635 cod. pen.; considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62, n. 4), 62-bis, 69, quarto comma, 99 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo: all'applicazione della contestata recidiva (reiterata specifica e infrquinquennale); al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche; al mancato riconoscimento della prevalenza di queste, oltre che dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., sulla predetta recidiva - è manifestamente infondato, atteso che: a) quanto all'applicazione della recidiva - posto che la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01; in motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) e che, in senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01) - nel caso di specie, la Corte d'appello di Lecce ha applicato l'aggravante soggettiva ritenendo che il reato di danneggiamento sub iudice, sia in sé stesso sia posto in relazione con le plurime precedenti condanne riportate, anche di recente, dal Petti, fosse dimostrativo dell'indifferenza dell'imputato rispetto alle leggi e di una sua personalità pervicacemente proclive a delinquere, così rendendo una motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra ricordati, si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità;b) quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione: in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01); il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01) - nel caso di specie, la Corte d'appello di Lecce ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo, del tutto legittimamente, decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi attinenti alla personalità dell'imputato, quale risultava dai suoi plurimi precedenti penali, e all'assenza di qualsivoglia elemento suscettibile di favorevole valutazione; c) quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, la Corte d'appello di Lecce ha correttamente applicato il divieto previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d