CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.268/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 807/ 24/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 14 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – persona fisica iscritta all’AIRE - stabile organizzazione Rilevato che: Con avviso di accertamento relativo ad Irpef, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2001, l’Agen zia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’AIRE, l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’attività di commercio di autoveicoli usati, svolta in Italia mediante una stabile organizzazione. Contro l’atto impositivo il contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecceche lo rigettava. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal Serraritenendo che – contrariamente a quanto statuito dal primo giudice – non fosse stata raggiunta la prova della esistenza in Italia diuna stabile organizzazione. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il controricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato istanza di sospensione del processo. Considerato che: 1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 162, commi 1 e 6, t.u.i.r., 32 d.P.R. n. 600 del 1973e 51, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697e 2729 cod. civ., per avere la CTR erroneamente escluso che il contribuente svolgesse in Italia l’attività di commercio di auto veicoli usatimediante una stabile organizzazione. 2. Va preliminarmente rilevato che il contribuenteha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere dell a definizione agevolata delle liti fiscali,ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023. 3. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 4. Sulla base delle disposizioni innanzi richiamate l’istanza di sospensione del processo avanzata dal contribuente deve essere quindi accolta.Il processo va dunque sospeso sino al 10 luglio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuov