Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 20874/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi del!a decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agii artt, 73, comma 5, cliP.R. 303/90 e 13, comma 13: d.1gs286/98.

Rilevato- che, a motivi di ilcorsoi ; la difesa lamenta violazione di legge e vizio cinnoCivazioile con rifer-imente aiia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che i profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di meritc.,, posto in evidenze enhtà dei fatti (detenzione di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente di diversa natura, possesso di una considerevoie somma di danaro) e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plucirni precedenti specifici; considerato che la giusi2l'icazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:«Al fine di ritenere 0 escludere le circostanze, attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. peri, /quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»; Sez. 2, n. 3396 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In terna di diniego dea concessione dee attenuanti genei-lche, la "ratio" delia disposizione di cui ali 'art. 62 bis cod. peni non impone al giudice di merito di esprimere una -valutazione circa ogni S;n00:E: deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente ndicazione clegii elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione cielie ,attenuanti, ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai phecedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque ; nere mpHcitarnente ; un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Ritenuto, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile i; ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 12 maggio 2026 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 449r" [OSCURATO:PERSONA]»:71 2026 FUCZIOn Mania •liS 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi del!a decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agii artt, 73, comma 5, cliP.R. 303/90 e 13, comma 13: d.1gs286/98. Rilevato- che, a motivi di ilcorsoi ; la difesa lamenta violazione di legge e vizio cinnoCivazioile con rifer-imente aiia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che i profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di meritc.,, posto in evidenze enhtà dei fatti (detenzione di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente di diversa natura, possesso di una considerevoie somma di danaro) e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plucirni precedenti specifici; considerato che la giusi2l'icazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:«Al fine di ritenere 0 escludere le circostanze, attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. peri, /quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»; Sez. 2, n. 3396 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In terna di diniego dea concessione dee attenuanti genei-lche, la "ratio" delia disposizione di cui ali 'art. 62 bis cod. peni non impone al giudice di merito di esprimere una -valutazione circa ogni S;n00:E: deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente ndicazione clegii elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione cielie ,attenuanti, ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai phecedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque ; nere mpHcitarnente ; un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). Ritenuto, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile i; ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 12 maggio 2026 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 449r" [OSCURATO:PERSONA]»:71 2026 FUCZIOn Mania •liS 2
Sentenza Cassazione n. 20874/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris