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CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 32931/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13258/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4768/2022 depositata il 19/12/2022. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 13258/2023 Numero sezionale 1047/2025 Numero di raccolta generale 32931/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Così deciso in Roma, il 16/12/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13258/2023 Numero sezionale 1047/2025 Numero di raccolta generale 32931/2025 Data pubblicazione 17/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13258/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4768/2022 depositata il 19/12/2022. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 13258/2023 Numero sezionale 1047/2025 Numero di raccolta generale 32931/2025 Data pubblicazione 17/12/2025 Così deciso in Roma, il 16/12/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13258/2023 Numero sezionale 1047/2025 Numero di raccolta generale 32931/2025 Data pubblicazione 17/12/2025
Decreto Cassazione n. 32931/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris