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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19947/2026

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on, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIspettorato territoriale del lavoro di Novara - Verbania, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12,Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 544/2022 pubblicata indata 12/12/2022, n.r.g. 267/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Sulla base del verbale unico di accertamento del 27/07/2016 dellaDirezione territoriale del lavoro di Novara – V.C.O. (che faceva seguito alverbale unico di accertamento ispettivo dell’INAIL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), conordinanza ingiunzione n. 94/2019 l’Ispettorato territoriale del lavoro diNumero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026Novara – Verbania aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualitàdi titolare della ditta Arberi di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma dieuro 55.350,00 a titolo di sanzioni amministrative per due illeciti: per averfatto ricorso, in qualità di utilizzatore, alla soministrazione di otto lavoratorida parte di soggetti non autorizzati, nel periodo da gennaio ad ottobre 2015,in violazione dell’art. 18, co. 2, d.lgs. n. 276/2003; per avere utilizzato neglianni 2011-2013 lavoratori interinali oltre i limiti numerici consentiti, inviolazione dell’art. 20, co. 4, d.lgs. n. 276/2003.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella predetta qualità,proponeva opposizione, deducendo che l’atto sanzionatorio riguardava anchela posizione di tre lavoratori (Aversa, Fanchini e Cherasimov) in relazione aiquali però nulla era stato contestato con il verbale del 27/07/2016.

Deducevaaltresì l’illegittimità della pretesa sanzionatoria, contestando la sussistenzadel primo illecito e, per il secondo, invocando la previsione di esonero di cuiall’art. 29 d.lgs. n. 81/2015.2.- Costituitosi il contraddittorio, esperita l’istruttoria testimoniale, acquisitii verbali di giudizio relativi ad altra causa analoga (n.r.g. n. 1281/2019), ilTribunale rigettava l’opposizione.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale – dato atto che la decisione di primo grado non era stataimpugnata con riguardo al secondo illecito, per il quale il Tribunale avevaritenuto inapplicabile ratione temporis la previsione di esonero introdotta solocon l’art. 29 d.lgs. n. 81/2015, con conseguente passaggio in giudicato –affermava:a) in data 24/02/2015, nel corso dell’accesso degli ispettori INAIL pressoil capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, [OSCURATO:PERSONA], per verificare laregolarità assicurativa della [OSCURATO:SOCIETA], vennero trovati intenti allavoro nel reparto officina molteplici lavoratori, dei quali solo il MoutiaA. era in quel momento formale dipendente della ditta Arberi, risultandogli altri invece dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA];Numero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026b) in quello stesso giorno gli ispettori INAIL sentirono i lavoratori, nonchéil Kurtalija e, successivamente, il giorno 13/07/2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA]) le ispettrici della Direzione territoriale del lavoro, in sede di secondoaccesso, trovarono altri lavoratori e quindi ritennero sussistente il primoillecito, ossia che nel periodo da gennaio ad ottobre 2015 il Kurtalijaavesse organizzato e diretto l’attività dell’officina e tutti i lavoratori chein essa vi operavano e, quindi, che si fosse realizzata unasomministrazione illecita di manodopera, che aveva visto coinvolti ottolavoratori;d) anche in sede di questo secondo accesso vennero sentiti il Kurtalija, ilDamiano e molti lavoratori;e) tutte le dichiarazioni consentono senza dubbio, nel loro complesso, diritenere sussistente la somministrazione illecita di manodopera e quindiassolto l’onere probatorio incombente sull’amministrazione;f) trattasi di dichiarazioni che, lungi dal confermare l’asserita autonomiadelle due imprese, esercenti entrambe lavori di carpenteria metallicasenza posa in opera, e l’esistenza, nello stesso capannone, di due“settori” distinti, consentono di ricostruire l’illecito contestato esanzionato;g) nel corso del giudizio alcuni lavoratori sono stati escussi cometestimoni, che tuttavia, senza alcuna plausibile giustificazione, hannosmentito quanto avevano precedentemente dichiarato agli ispettori;h) trattasi di testimoni inattendibili, anche perché le loro deposizioni sonostate confuse e contraddittorie;i) peraltro, la ditta Arberi, nel periodo considerato, emise in favore deiclienti un numero consistente di fatture e per importi decisamenterilevanti ed è impensabile che le relative commesse possano esserestate soddisfatte solo grazie all’esclusivo lavoro del Kurtalija.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità dititolare della ditta Arberi di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.5.- L’Ispettorato territoriale del lavoro di Novara - Verbania ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/20266.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 18, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 (comenovellato dal d.lgs. n. 8/2016) per avere la Corte territoriale ritenuto che tuttii dipendenti fossero stati somministrati, senza verificare per ciascuno di loro“gli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipicadella somministrazione”.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato laddove addebita alla Corte territoriale di non aver consideratola posizione dei singoli lavoratori.

Diversamente dall’assunto del ricorrente, iGiudici d’appello hanno espressamente considerato le dichiarazioni rese damolti di loro e sono pervenuti ad un coerente convincimento, motivato conriguardo al ruolo di direttore dell’officina svolto – nel periodo da gennaio adottobre 2015 – dal Kurtalija con esercizio di poteri organizzativi e direttivi neiconfronti di tutti lavoratori che formalmente erano dipendenti della D.F.

Groupsrl.Il motivo è poi inammissibile, laddove sollecita a questa Corte una diversavalutazione di determinati elementi istruttori – come il numero delle fattureemesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nello stesso periodo ed il relativi importi –interdetta in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice dimerito.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 14 L. n. 689/1981 per avere la Corteterritoriale confermato il rigetto dell’opposizione, senza considerare che lasanzione riguardava anche lavoratori rimasti estranei agli accertamentiispettivi.Il motivo è inammissibile.Nello “storico di lite” la Corte territoriale ha ricordato che il Tribunale avevarigettato il motivo di opposizione fondato, appunto, sulla violazione dell’art.14 L. n. 689/1981, sostenendo che “il Verbale di Accertamento del 27.7.2016riporta tutti i nominativi dei lavoratori interessati, richiamati nelprovvedimento impugnato, ivi compresi i tre lavoratori indicati nel ricorso; inNumero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026ogni caso dal tenore del Verbale si evince che la violazione contestata è riferitaa tutti coloro che all’epoca erano dipendenti della d.f. [OSCURATO:SOCIETA], fra i qualiindubbiamente rientrano i lavoratori Aversa, Fanchini e Gerasimov” (v.sentenza impugnata, p. 5).

Nel riportare poi i sette motivi di appello, la Corteterritoriale li ha esattamente individuati (v. sentenza impugnata, pp. 8-9) efra questi manca quello riferito all’asserita violazione dell’art. 14 L. n.689/1981.

In omaggio al principio tantum appellatum quantum devolutum,pertanto, la Corte territoriale non si è pronunziata su quella ragione diopposizione, che, in quanto costituente un capo autonomo della decisione diprimo grado, è passata in giudicato c.d. interno, come tale preclusivo dellariproposizione di quella doglianza in questa sede con apposito motivo diricorso per cassazione.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 per averela Corte territoriale ritenuto sussistente un appalto illecito di manodopera.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato laddove addebita alla Corte territoriale di non aver rilevato lamancanza di un accordo di somministrazione, anche non scritto, e di non averconsiderato che dall’istruttoria era emerso l’insussistenza di “significativimargini di interferenza e di ingerenza della pretesa committente Arberi nellemodalità tecniche di realizzazione dei servizi offerti dai lavoratori c.d.appaltati” (v. ricorso per cassazione, p. 18).

Al contrario, la Corte territorialeha esaminato le molteplici dichiarazioni rese dai lavoratori e dagli stessiprotagonisti datoriali nel corso degli accessi ispettivi e ne ha tratto ilconvincimento della sussistenza di una vera e propria piena utilizzazione, daparte del Kurtalija, dei lavoratori che formalmente risultavano dipendenti dellaD.[OSCURATO:SOCIETA], stabilmente ed interamente impiegati nell’officina, risultata –all’esito dell’accertamento di fatto – diretta, organizzata e gestita appunto dalKurtalija.Per il resto il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte unadiversa valutazione di determinati elementi istruttori, interdetta in sede dilegittimità, in quanto attività riservata al giudice di merito.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1655 c.c. e 29, co. 1, d.lgs. n.Numero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto, in modo contraddittorio,che l’attività era di fatto svolta dai dipendenti dell’appaltatrice presso lacommittente ed era un’attività organizzata in via esclusiva e senza delega delcommittente.Il motivo è inammissibile per la confusione della ricostruzione fattualepresupposta, in parte diversa da quella accertata in fatto dalla Corteterritoriale, rispetto alla quale il ricorrente non si confronta.

Peraltro, i Giudicid’appello hanno ribadito il convincimento del Tribunale, ossia che nel casoconcreto si è trattato di somministrazione irregolare di manodopera, perchéproveniente da soggetto giuridico non autorizzato (la [OSCURATO:SOCIETA]), e nondi appalto illecito.

In tale ricostruzione l’odierno ricorrente non era ilcommittente, bensì l’utilizzatore dei lavoratori (e delle loro prestazioni) postia sua completa disposizione dalla [OSCURATO:SOCIETA]Anche nel resto il motivo è inammissibile, perché, ancora una volta,sollecita a questa Corte una diversa valutazione dei risultati dell’istruttoria,interdetta in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice dimerito.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 18, co. 1, d.lgs. n. 276/2003, comenovellato dal d.lgs. n. 8/2016, per non avere la Corte territoriale consideratoerrato per eccesso l’importo della sanzione pecuniaria irrogata per ciascunlavoratore e comunque l’importo complessivo.Il motivo è inammissibile, perché introduce una questione nuova, su cui laCorte territoriale tace e di cui non vi traccia neppure nello “storico di lite”.Quindi sarebbe stato onere del ricorrente specificare e riportare in primo luogol’atto processuale nel quale quella questione fosse stata posta sin dal giudiziodi primo grado come motivo di opposizione all’ordinanza ingiunzione; insecondo luogo, trascrivere il relativo motivo di appello; infine dolersidell’omessa pronunzia su quel motivo di appello, in violazione dell’art. 112c.p.c.

Nessuno di tali oneri è stato adempiuto.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIspettorato territoriale del lavoro di Novara - Verbania, in persona dellegale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12,Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 544/2022 pubblicata indata 12/12/2022, n.r.g. 267/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Sulla base del verbale unico di accertamento del 27/07/2016 dellaDirezione territoriale del lavoro di Novara – V.C.O. (che faceva seguito alverbale unico di accertamento ispettivo dell’INAIL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), conordinanza ingiunzione n. 94/2019 l’Ispettorato territoriale del lavoro diNumero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026Novara – Verbania aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualitàdi titolare della ditta Arberi di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma dieuro 55.350,00 a titolo di sanzioni amministrative per due illeciti: per averfatto ricorso, in qualità di utilizzatore, alla soministrazione di otto lavoratorida parte di soggetti non autorizzati, nel periodo da gennaio ad ottobre 2015,in violazione dell’art. 18, co. 2, d.lgs. n. 276/2003; per avere utilizzato neglianni 2011-2013 lavoratori interinali oltre i limiti numerici consentiti, inviolazione dell’art. 20, co. 4, d.lgs. n. 276/2003.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella predetta qualità,proponeva opposizione, deducendo che l’atto sanzionatorio riguardava anchela posizione di tre lavoratori (Aversa, Fanchini e Cherasimov) in relazione aiquali però nulla era stato contestato con il verbale del 27/07/2016. Deducevaaltresì l’illegittimità della pretesa sanzionatoria, contestando la sussistenzadel primo illecito e, per il secondo, invocando la previsione di esonero di cuiall’art. 29 d.lgs. n. 81/2015.2.- Costituitosi il contraddittorio, esperita l’istruttoria testimoniale, acquisitii verbali di giudizio relativi ad altra causa analoga (n.r.g. n. 1281/2019), ilTribunale rigettava l’opposizione.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale – dato atto che la decisione di primo grado non era stataimpugnata con riguardo al secondo illecito, per il quale il Tribunale avevaritenuto inapplicabile ratione temporis la previsione di esonero introdotta solocon l’art. 29 d.lgs. n. 81/2015, con conseguente passaggio in giudicato –affermava:a) in data 24/02/2015, nel corso dell’accesso degli ispettori INAIL pressoil capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, [OSCURATO:PERSONA], per verificare laregolarità assicurativa della [OSCURATO:SOCIETA], vennero trovati intenti allavoro nel reparto officina molteplici lavoratori, dei quali solo il MoutiaA. era in quel momento formale dipendente della ditta Arberi, risultandogli altri invece dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA];Numero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026b) in quello stesso giorno gli ispettori INAIL sentirono i lavoratori, nonchéil Kurtalija e, successivamente, il giorno 13/07/2015, il sig. [OSCURATO:PERSONA]) le ispettrici della Direzione territoriale del lavoro, in sede di secondoaccesso, trovarono altri lavoratori e quindi ritennero sussistente il primoillecito, ossia che nel periodo da gennaio ad ottobre 2015 il Kurtalijaavesse organizzato e diretto l’attività dell’officina e tutti i lavoratori chein essa vi operavano e, quindi, che si fosse realizzata unasomministrazione illecita di manodopera, che aveva visto coinvolti ottolavoratori;d) anche in sede di questo secondo accesso vennero sentiti il Kurtalija, ilDamiano e molti lavoratori;e) tutte le dichiarazioni consentono senza dubbio, nel loro complesso, diritenere sussistente la somministrazione illecita di manodopera e quindiassolto l’onere probatorio incombente sull’amministrazione;f) trattasi di dichiarazioni che, lungi dal confermare l’asserita autonomiadelle due imprese, esercenti entrambe lavori di carpenteria metallicasenza posa in opera, e l’esistenza, nello stesso capannone, di due“settori” distinti, consentono di ricostruire l’illecito contestato esanzionato;g) nel corso del giudizio alcuni lavoratori sono stati escussi cometestimoni, che tuttavia, senza alcuna plausibile giustificazione, hannosmentito quanto avevano precedentemente dichiarato agli ispettori;h) trattasi di testimoni inattendibili, anche perché le loro deposizioni sonostate confuse e contraddittorie;i) peraltro, la ditta Arberi, nel periodo considerato, emise in favore deiclienti un numero consistente di fatture e per importi decisamenterilevanti ed è impensabile che le relative commesse possano esserestate soddisfatte solo grazie all’esclusivo lavoro del Kurtalija.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità dititolare della ditta Arberi di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.5.- L’Ispettorato territoriale del lavoro di Novara - Verbania ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/20266.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 18, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 (comenovellato dal d.lgs. n. 8/2016) per avere la Corte territoriale ritenuto che tuttii dipendenti fossero stati somministrati, senza verificare per ciascuno di loro“gli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipicadella somministrazione”.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato laddove addebita alla Corte territoriale di non aver consideratola posizione dei singoli lavoratori. Diversamente dall’assunto del ricorrente, iGiudici d’appello hanno espressamente considerato le dichiarazioni rese damolti di loro e sono pervenuti ad un coerente convincimento, motivato conriguardo al ruolo di direttore dell’officina svolto – nel periodo da gennaio adottobre 2015 – dal Kurtalija con esercizio di poteri organizzativi e direttivi neiconfronti di tutti lavoratori che formalmente erano dipendenti della D.F. Groupsrl.Il motivo è poi inammissibile, laddove sollecita a questa Corte una diversavalutazione di determinati elementi istruttori – come il numero delle fattureemesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nello stesso periodo ed il relativi importi –interdetta in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice dimerito.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 14 L. n. 689/1981 per avere la Corteterritoriale confermato il rigetto dell’opposizione, senza considerare che lasanzione riguardava anche lavoratori rimasti estranei agli accertamentiispettivi.Il motivo è inammissibile.Nello “storico di lite” la Corte territoriale ha ricordato che il Tribunale avevarigettato il motivo di opposizione fondato, appunto, sulla violazione dell’art.14 L. n. 689/1981, sostenendo che “il Verbale di Accertamento del 27.7.2016riporta tutti i nominativi dei lavoratori interessati, richiamati nelprovvedimento impugnato, ivi compresi i tre lavoratori indicati nel ricorso; inNumero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026ogni caso dal tenore del Verbale si evince che la violazione contestata è riferitaa tutti coloro che all’epoca erano dipendenti della d.f. [OSCURATO:SOCIETA], fra i qualiindubbiamente rientrano i lavoratori Aversa, Fanchini e Gerasimov” (v.sentenza impugnata, p. 5). Nel riportare poi i sette motivi di appello, la Corteterritoriale li ha esattamente individuati (v. sentenza impugnata, pp. 8-9) efra questi manca quello riferito all’asserita violazione dell’art. 14 L. n.689/1981. In omaggio al principio tantum appellatum quantum devolutum,pertanto, la Corte territoriale non si è pronunziata su quella ragione diopposizione, che, in quanto costituente un capo autonomo della decisione diprimo grado, è passata in giudicato c.d. interno, come tale preclusivo dellariproposizione di quella doglianza in questa sede con apposito motivo diricorso per cassazione.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 per averela Corte territoriale ritenuto sussistente un appalto illecito di manodopera.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato laddove addebita alla Corte territoriale di non aver rilevato lamancanza di un accordo di somministrazione, anche non scritto, e di non averconsiderato che dall’istruttoria era emerso l’insussistenza di “significativimargini di interferenza e di ingerenza della pretesa committente Arberi nellemodalità tecniche di realizzazione dei servizi offerti dai lavoratori c.d.appaltati” (v. ricorso per cassazione, p. 18). Al contrario, la Corte territorialeha esaminato le molteplici dichiarazioni rese dai lavoratori e dagli stessiprotagonisti datoriali nel corso degli accessi ispettivi e ne ha tratto ilconvincimento della sussistenza di una vera e propria piena utilizzazione, daparte del Kurtalija, dei lavoratori che formalmente risultavano dipendenti dellaD.[OSCURATO:SOCIETA], stabilmente ed interamente impiegati nell’officina, risultata –all’esito dell’accertamento di fatto – diretta, organizzata e gestita appunto dalKurtalija.Per il resto il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte unadiversa valutazione di determinati elementi istruttori, interdetta in sede dilegittimità, in quanto attività riservata al giudice di merito.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1655 c.c. e 29, co. 1, d.lgs. n.Numero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto, in modo contraddittorio,che l’attività era di fatto svolta dai dipendenti dell’appaltatrice presso lacommittente ed era un’attività organizzata in via esclusiva e senza delega delcommittente.Il motivo è inammissibile per la confusione della ricostruzione fattualepresupposta, in parte diversa da quella accertata in fatto dalla Corteterritoriale, rispetto alla quale il ricorrente non si confronta. Peraltro, i Giudicid’appello hanno ribadito il convincimento del Tribunale, ossia che nel casoconcreto si è trattato di somministrazione irregolare di manodopera, perchéproveniente da soggetto giuridico non autorizzato (la [OSCURATO:SOCIETA]), e nondi appalto illecito. In tale ricostruzione l’odierno ricorrente non era ilcommittente, bensì l’utilizzatore dei lavoratori (e delle loro prestazioni) postia sua completa disposizione dalla [OSCURATO:SOCIETA]Anche nel resto il motivo è inammissibile, perché, ancora una volta,sollecita a questa Corte una diversa valutazione dei risultati dell’istruttoria,interdetta in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice dimerito.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 18, co. 1, d.lgs. n. 276/2003, comenovellato dal d.lgs. n. 8/2016, per non avere la Corte territoriale consideratoerrato per eccesso l’importo della sanzione pecuniaria irrogata per ciascunlavoratore e comunque l’importo complessivo.Il motivo è inammissibile, perché introduce una questione nuova, su cui laCorte territoriale tace e di cui non vi traccia neppure nello “storico di lite”.Quindi sarebbe stato onere del ricorrente specificare e riportare in primo luogol’atto processuale nel quale quella questione fosse stata posta sin dal giudiziodi primo grado come motivo di opposizione all’ordinanza ingiunzione; insecondo luogo, trascrivere il relativo motivo di appello; infine dolersidell’omessa pronunzia su quel motivo di appello, in violazione dell’art. 112c.p.c. Nessuno di tali oneri è stato adempiuto.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 13282/2023Numero sezionale 2683/2026Numero di raccolta generale 19947/2026Data pubblicazione 15/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19947/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris