CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05050/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Amore, di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 18/06/2007, irrevocabile il 30/05/2008, con la quale è stata inflitta la pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 "per aver detenuto illegalmente a fini di spaccio nove grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina (pietra grezza), in Manduria (TA) il 26.02.2007", alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. Il decidente ha posto alla base del rigetto la circostanza per cui la pena irrogata con la sentenza sopra citata, oggetto di richiesta di rideterminazione, era già stata rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione tra il reato in essa giudicato e quelli di cui alla sentenza, indicata sub 3 nell'istanza de qua, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 27.9.2013, della Corte di Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, riducendo la pena nella misura dell'aumento apportato ex art. 81 cod. pen., tenendo conto, ai fini della dimensione di tale maggiorazione, della disciplina sanzionatoria dell'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90 come modificata dalla legge n. 49 del 2006. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione Piero d'Amore, tramite difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. con riferimento ai parametri edittali di pena dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione a fronte delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 32/2014 e 40/2019. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso in quanto, come affermato da questa Corte, il giudice, ai fini della rideterminazione in executivis della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, in relazione ad una porzione di pena calcolata in continuazione, deve adottare i criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla nuova e più favorevole cornice edittale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32451, del 22/02/2019).[OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata. 2. Occorre premettere che l'episodio delittuoso in esame risulta commesso in data 26 febbraio 2007, quindi nella vigenza del D.L. 30 dicembre 2005, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, in vigore dal 12 febbraio 2006. Il testo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, come sostituito dall'art. 4- bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, recita: "Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000". Il testo ora riportato ha sostituito il seguente: "Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 a euro 25.822 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle Il e IV'. 3. Non rileva, ai nostri fini, in quanto successiva al passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, la trasformazione dell'ipotesi di "lieve entità" da circostanza attenuante c.d. indipendente e ad effetto speciale a reato autonomo operata dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, novellato con riguardo al trattamento sanzionatorio dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79. 4. Neppure rileva che, successivamente alla pronuncia della sentenza irrevocabile di applicazione di pena nei confronti dell'odierno ricorrente, sia intervenuta, con la sentenza C. Cost. 25 febbraio 2014, n. 32, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio (gli artt. 4-bis e 4- vicíes ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarati costituzionalmente illegittimi in quanto unificanti il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309/90 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti"). 5. Infatti, la pena detentiva edittale, al momento del fatto, dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, coincide esattamente con quella, prevista, per le droghe cd. "pesanti", dall'originario testo del citato art. 73, comma 5, tornato in vigore dopo la declaratoria di incostituzionalità prima menzionata. Né, tanto meno, potrebbe rilevare, nel caso di specie, la successiva pronuncia del Giudice delle Leggi n. 8 marzo 2019, n. 40, che si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, senza alcun riflesso sull'ipotesi lieve, oggi reato autonomo. 6. In definitiva, per quanto appena esposto, non può profilarsi, nella specie, un'ipotesi di illegalità della pena, attesa la perfetta coincidenza, nella componente detentiva, della forbice edittale vigente al momento del fatto commesso da D'Amore con quella ripristinata a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale: in entrambi i casi - lo si ripete - l'ipotesi di lieve entità risulta punita, per le droghe c.d. "pesanti", con la reclusione da uno a sei anni. 7. Nessun interesse, attuale e concreto, può, conseguentemente, vantare il condannato, il quale non potrebbe ottenere dall'incidente di esecuzione promosso una rideterminazione della pena detentiva in senso favorevole. 8. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle