CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAthata-avvistral-le-rrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 163 d.p. OSSERVA Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto in data 28 settembre 2022, è tardivo (il termine per l'impugnazione scadeva 11 15 settembre 2022); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 1'0/03/20