CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13028/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI-o—avviso alle parti;) "udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Napoli in accoglimeni:ci della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen. rideterminnva la pena inflitta all'attuale ricorrente, responsabile del reato di cui agli artt. 81, cp v, cp- 73 d.P.R. n. 309/1990, come concordata. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dal rt. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il rico -s) per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso zhe il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipylesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279501. - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plimo a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendr:. Così de