CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29044/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] PALERMOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. Cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo ha rigettatol'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di aggravamento degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico già applicati nei suoi confronti.A seguito della riscontrata protrazione da parte dell’indagato dell’attività dispaccio di stupefacente dal domicilio assegnatogli, la misura residenziale è statasostituita dalla custodia cautelare in carcere.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesadell'indagato formulando un unico motivo basato sulla violazione di legge inrelazione agli artt. 275 e 276, cod. proc. pen., e vizio di motivazione per illogicitàmanifesta e carenza di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delmotivo addotto.2. Premesso che, pur deducendo (anche) la violazione di legge, il ricorsosostanzialmente è incentrato sulla lamentata carenza motivazionale, è d'obbligoosservare che ogni argomentazione che miri ad ottenere la rivalutazione delgiudizio fattuale, operato dal giudice ed espresso nella motivazione, è preclusa inquesta fase di legittimità, anche nel caso di procedimenti riguardanti misurecautelari.È ben vero che tanto nella rubrica come nel corpo argomentativo (pg. 3) delricorso si menziona uno dei vizi idonei ad elevare il giudizio sulla motivazione aparametro di legittimità (la manifesta illogicità motivazionale, ex art. 606, lett. e,cod. proc. pen.), ma ciò avviene in relazione ad una valutazione espressa dalgiudice per le indagini preliminari ed avallata dal tribunale che certamente nonmanifesta le caratteristiche necessarie per poter rientrare nella categoriadenunciata. Lo standard della manifesta illogicità, infatti, identifica non ilragionamento carente o la presenza di incongruenze, quanto lo ‘strappo’ radicaletra premesse e conclusioni trattene, a segnalare la totale – e rilevabile ictu oculi –frattura tra l’argomento posto a base della decisione e la logica o le regoleesperienziali comuni. Ebbene, la conclusione espressa dal Tribunale nel passaggiodenunciato (ove si riteneva che le circostanze del caso – rinvenimento diquantitativo non ‘personale’ di stupefacente, foro nella zanzariera e rinvenimento,sul davanzale prospiciente il foro, di una dose confezionata di hashish – alludesseroalla protrazione dell’attività di spaccio da parte dell’indagato) è del tutto logica enon aggredibile dalla interpretazione riduttiva operata dal difensore, che menzionail solo foro nella zanzariera senza considerare gli ulteriori elementi di contorno,pure evidenziati nell’ordinanza.Manifestamente infondato è il motivo anche sul piano della critica allaproporzionalità della misura – l’altro tema sollevato con il ricorso – dato che, unavolta deliberata la necessità dell’aggravamento, la custodia cautelare costituiscela misura immediatamente più grave (e l’unica in concreto applicabile inaggravamento) rispetto agli arresti domiciliari con uso del braccialetto elettronico,già rivelatisi inadeguati al contenimento delle condotte delinquenziali del giovane.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione conseguealtresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istitutopenitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personaledel detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente