CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 33086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11866/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2832/2016 depositata i l 16/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2832 del 2016,ha accolto in parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero degli affari esteri (MAE) avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma, e ha dichiarato l’illegittimità dei quattro contratti a termine stipulati tra le parti dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2004, presso il Consolato generale di Italia a Stoccarda, e per l’effetto ha condannato il Ministero al risarcimento del danno liquidato in misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo. Ha rigettato la domanda relativa alla conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MAE prospettando due motivi di ricorso. 3. Resiste la lavoratrice con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione degli art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; dell’art. 153 del dPR 18 del 1967; dell’art. 2 legge n. 1904 del 2002, dell’art. 8 del d.l. n. 236 del 2002, dell’art. 1-bisdel d.l. n. 52 del 2003, dell’art. 2 del d.l n. 272 del 2003, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente con i suddetti motivi censura la statuizione di appello sul risarcimento, in quanto non avrebbe indicato le ragioni dell’illegittimità del contegno del Ministero, anche tenuto conto che non era statodimostrato, in violazione dell’art. 2697, cod. proc. civ, che la lavoratrice era stata assunta per svolgere compiti istituzionali. Deduce che i rinnovi trovavano legittimo fondamento in alcune disposizioni legislative successive, in particolare la legge n. 104 del 2002, l’art. 8 del d.l. n. 236 del 2002, l’art.1-bis del d.l. n. 52 del 2003, l’art. 2 del d.l. n. 272 del 2003, di cui la Corte d’Appello non si era fatta carico. Nei DD.MM. relativi alleproroghe, si era fatto riferimento a tali fonti normative. 3.I suddetti motivi devono essere trattati congiuntament e in quanto connessi. I motivisono infondati 3.1. La Corte d’Appello ha riconosciuto il danno da illegittima rinnovazione del contratto a termine secondo i principi di Cass., SU, n. 5072 del 2016, atteso che la disciplina di riferimento stabiliva in sei mesi,rinnovabile una sola volta, la durata massima del contratto. Effettivamente, come deduce il ricorrente, intervenivano disposizioni di proroga, ma le stesse come si evince dal seguente excursus normativo e come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 32896 del 2021, le cui motivazioni si richiamano, dandovi continuità, ai sensi dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ., riguardavano la deroga ai limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, e non la deroga alla durata massima dei contratti sei mesi con la possibilità di un solo rinnovo di seimesi. 3.2. Ed infatti, come si afferma nella suddetta pronuncia,occorre rilevare che sia l’art. 2 legge 27 maggio 2002, n. 104, sia l’art. 1-bisdel d.l. 31 marzo 2003, n. 52, aggiunto dalla legge di conversione n. 122 del 2003, consentono la stipula di contratti di impiego temporaneo - previo rilascio di autorizzazione caso per caso da parte dell’Amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi –“in deroga ai limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma” del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Peraltro, entrambe le norme espressamente chiariscono e confermano che “I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18del 1967”, il quale prevede, all’art. 153, come si è rilevato, che -nei limiti del contingente di cui all’art. 152 - l’assunzione di impiegati temporanei da parte degli uffici all’estero può avvenire unicamente “per periodi non superiori a sei mesi”, con possibilità “di un solo rinnovo” per un periodo di eguale durata. Anche l’art. 8 del d.l. 25 ottobre 2002, 236, convertito in legge n. 284/2002, nel prorogare all’anno 2003 le disposizioni della I. 27 maggio 2002, n. 104, ha fatto salva la regola “di un solo rinnovo”, per un periodo non superiore a sei mesi, già fissata in via generale dal secondo comma dell’art. 153 d.P.R. n. 18/1967.Il limite di “un periodo massimo di dodici mesi”, costituito dalla somma del periodo di assunzione (non superiore a sei mesi) e dal periodo di un eventuale rinnovo (anch’esso non superiore a sei mesi), è ribadito al comma 2 dell’art. 1-bis d.l. 31 marzo 2003, n. 52, convertito in legge n. 122/2003; come è ribadita dalla relativa norma di interpretazione “una durata massima complessiva di dodici mesi” del rapporto: ciò che si pone in una linea di continuità e di coerenza con la disciplina fondamentale, di cui all’art. 153 del d.P.R. n. 18/1967, e con i richiami che alla stessa risultano compiuti nelle disposizioni che si sono succedute nel tempo a regolare la fattispecie, sempre e unicamente operando sul piano specifico della deroga ai limiti quantitativi (contingente) della possibilità di assunzione nelle forme dell’impiego temporaneo. 3.3. Peraltro, il Ministero, nel censurare l’accertamento sulla illegittima reiterazione effettuato dalla Corte d’Appello nel riconoscere il risarcimento del danno secondo i principi affermati dalla sentenza Cass., S.U., n. 5072 del 2016, ha fatto solo un generico riferimento ai DD.MM. di proroga. Nel caso di specie, il Ministero ricorrente si limita a riportare gli estremi dei decreti in questione, e la citazione negli stessi degli estremi delle suddette fonti normative, senza illustrarne il contenuto quanto alla indicazione delle ragioni della proroga rispetto alla originaria disciplina, sia pure come si è visto ai fini del solo superamento del contingente.. Né nel contestareche la lavoratrice sarebbe stata addetta a compiti istituzionali ha prospettato le attività a cui sarebbe stata assegnata. 4. Il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. 6. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenzada parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo deldPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antis