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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 32507/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30940/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 3279/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma il 04/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Cassino, avverso al decreto ingiuntivo n. 67/2011 con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di €. 117.793,50, oltre accessori, quale saldo di un conto corrente intrattenuto con il predetto istituto di credito, deducendo la mancanza di prova del credito e l’illegittima applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali.

All’esito del giudizio, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la banca opposta al pagamento delle spese di lite con decisione poi confermata dalla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro deduce «la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., 116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., dell’art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 dell’art. 120 t.u.b. e dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3, 4 e 5 c.p.c. (Erroneità della sentenza nella parte in cui la corte di appello ha omesso di disporre la C.T.U. contabile, necessaria per quantificare l’esatto saldo del conto corrente di cui è causa)».

Sul punto, la proposta di definizione evidenzia quanto segue: «la ricorrente rileva, anzitutto, che a far data dal 22 aprile 2000 “non sussiste un illegittimo anatocismo per avere la banca”, in applicazione di quanto disposto dalla delibera CICR del 9 febbraio del 2000, “adeguato il contratto alla nuova disciplina sull'anatocismo bancario e pubblicato il detto adeguamento in [OSCURATO:PERSONA] in data 28 giugno 2000”; «la sentenza impugnata sul punto non merita censura: la banca ricorrente trascura infatti di considerare la giurisprudenza della S.C., pure menzionata dalla Corte di appello, secondo cui, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140); «La banca istante si duole, poi, che la domanda da essa proposta sia stata respinta nonostante avesse prodotto gli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni del rapporto; rileva che la parziale mancanza degli estratti conto “avrebbe dovuto comunque consentire di procedere all’azzeramento del saldo debitore, portato dal primo estratto conto prodotto e, quindi, [di] effettuare da quel momento la ricostruzione per gli anni successivi”; «come rilevato dalla Corte territoriale, l’azzeramento del saldo non costituisce una soluzione praticabile in ogni caso: infatti, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, se il correntista ― come nel caso in esame ― è convenuto in giudizio, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti: ma in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543); «ebbene, la Corte di appello ha precisamente evidenziato non potersi escludere che il saldo intermedio del rapporto, attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti, potesse risultare di segno positivo per effetto della depurazione delle illegittime appostazioni: da tale accertamento di fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, il Giudice distrettuale ha fatto discendere, in conformità del principio sopra richiamato, il mancato azzeramento del saldo; «l’impossibilità di stabilire una base certa per il calcolo delle somme dovute nel periodo documentato dagli estratti conto ha implicato il rigetto della richiesta della banca di procedere all’espletamento della consulenza tecnica: la Corte del merito ha infatti evidenziato che «non sussistono le condizioni per procedere al ricalcolo dei rapporti di dare ed avere partendo dal saldo a zero a mezzo di una c.t.u., come richiesto dall'appellante».

2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dai ricorrenti né nella richiesta di decisione né nella successiva memoria.

Peraltro, con riferimento al profilo concernente l’adeguamento del contratto alla nuova disciplina dell’anatocismo bancario in applicazione di quanto disposto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, giova evidenziare che l’orientamento giurisprudenziale indicato nella proposta di definizione ha trovato ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza di questa Corte.

È stato, infatti, affermato che, in ragione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Ciò in quanto non può assumere rilevanza la pregressa applicazione, in via di fatto, delle clausole nulle, poiché contrario alla regola generale di assoluta inefficacia delle previsioni contrattuali viziate da nullità, con la conseguenza che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (così, Cass. Sez. 1, 29/10/2025, n. 28599; ma si veda anche Cass. Sez. 1, 14/10/2025, n. 27460, secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell’art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall’art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l’applicazione de factodelle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l’eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell’art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell’impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo articolo 7).

Venendo, poi, all’ulteriore profilo evidenziato nella proposta, concernente la possibilità per la Corte di appello di procedere all’azzeramento del saldo debitore portato dal primo estratto conto prodotto, merita di essere sottolineato che, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca (attrice) non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (Cass. Sez. 1, 20/04/2016, n. 7972, Rv. 639462 -01; Cass. Sez. 1, 26/01/2011, n. 1842, Rv. 616351 -01).

Ciò posto, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.

E, infatti, come rilevato nella proposta, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto: ad es., possono essere valorizzate le ammissioni del correntista stesso.

Ebbene, parte ricorrente non ha allegato di avere portato all’attenzione del giudice di merito specifici elementi, non valutati, che avrebbero consentito di escludere che il saldo indicato nel primo estratto conto della serie costituisca il portato dell’applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi nel periodo precedente.

E, infatti, l’unico elemento all’uopo dedotto riguarda la mancata contestazione, da parte del correntista, degli estratti conto.

Tuttavia, come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. (Cass. Sez. 1, 17/11/2016, n. 23421, Rv. 642654 - 01; Cass. Sez. 1, 29/07/2009, n. 17679, Rv. 609454 - 01 secondo la quale la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c.).

3. ― Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la «erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di disporre la c.t.u. contabile, necessaria per quantificare l’esatto saldo del conto corrente di cui è causa, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. sotto il profilo della violazione degli artt. 61, 112 e 191 c.p.c.».

Nella proposta di definizione si legge, sul punto, che: «col detto motivo la ricorrente assume che “dagli atti di causa si evince chiaramente che la signora Stirpe riconosceva di aver un debito con la Banca ricorrente” e cita, in proposito, a titolo di esempio, “le conclusioni rassegnate dalla stessa nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel quale a pag. 8 al punto c) veniva richiesto di accertare ‘l’esatta somma dovuta […] alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. dagli atti di causa’ “: ma una tale questione (che involge la possibilità di inferire dalla precisazione delle conclusioni in giudizio un qualche implicito riconoscimento quanto al segno negativo del saldo che, nonostante la sterilizzazione delle illegittime appostazioni di interessi, sarebbe maturato in passato, all’epoca del primo degli estratti conto prodotti) non è deducibile in sede di legittimità, tanto meno sotto il profilo della violazione delle richiamate norme processuali». [OSCURATO:PERSONA] condivide quanto evidenziato nella proposta, anche alla luce del costante orientamento della Corte secondo il quale il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente). (Cass. Sez.

L., 25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 -01).

Nel caso di specie, peraltro, la scelta del giudice di merito di non procedere ad un esame contabile del conto appare del tutto coerente con la accertata impossibilità di determinare il reale saldo intermedio del rapporto attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bisc.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di una ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.

Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez.

U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01).

Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.

U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01).

In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 -01).

Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: infatti, parte ricorrente non si è neppure confrontata con le ragioni poste a fondamento della proposta di definizione, la quale è stata integralmente confermata.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30940/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 3279/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma il 04/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Cassino, avverso al decreto ingiuntivo n. 67/2011 con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di €. 117.793,50, oltre accessori, quale saldo di un conto corrente intrattenuto con il predetto istituto di credito, deducendo la mancanza di prova del credito e l’illegittima applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali. All’esito del giudizio, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la banca opposta al pagamento delle spese di lite con decisione poi confermata dalla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro deduce «la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., 116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., dell’art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 dell’art. 120 t.u.b. e dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3, 4 e 5 c.p.c. (Erroneità della sentenza nella parte in cui la corte di appello ha omesso di disporre la C.T.U. contabile, necessaria per quantificare l’esatto saldo del conto corrente di cui è causa)». Sul punto, la proposta di definizione evidenzia quanto segue: «la ricorrente rileva, anzitutto, che a far data dal 22 aprile 2000 “non sussiste un illegittimo anatocismo per avere la banca”, in applicazione di quanto disposto dalla delibera CICR del 9 febbraio del 2000, “adeguato il contratto alla nuova disciplina sull'anatocismo bancario e pubblicato il detto adeguamento in [OSCURATO:PERSONA] in data 28 giugno 2000”; «la sentenza impugnata sul punto non merita censura: la banca ricorrente trascura infatti di considerare la giurisprudenza della S.C., pure menzionata dalla Corte di appello, secondo cui, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140); «La banca istante si duole, poi, che la domanda da essa proposta sia stata respinta nonostante avesse prodotto gli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni del rapporto; rileva che la parziale mancanza degli estratti conto “avrebbe dovuto comunque consentire di procedere all’azzeramento del saldo debitore, portato dal primo estratto conto prodotto e, quindi, [di] effettuare da quel momento la ricostruzione per gli anni successivi”; «come rilevato dalla Corte territoriale, l’azzeramento del saldo non costituisce una soluzione praticabile in ogni caso: infatti, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, se il correntista ― come nel caso in esame ― è convenuto in giudizio, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti: ma in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543); «ebbene, la Corte di appello ha precisamente evidenziato non potersi escludere che il saldo intermedio del rapporto, attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, di segno negativo proprio in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti, potesse risultare di segno positivo per effetto della depurazione delle illegittime appostazioni: da tale accertamento di fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, il Giudice distrettuale ha fatto discendere, in conformità del principio sopra richiamato, il mancato azzeramento del saldo; «l’impossibilità di stabilire una base certa per il calcolo delle somme dovute nel periodo documentato dagli estratti conto ha implicato il rigetto della richiesta della banca di procedere all’espletamento della consulenza tecnica: la Corte del merito ha infatti evidenziato che «non sussistono le condizioni per procedere al ricalcolo dei rapporti di dare ed avere partendo dal saldo a zero a mezzo di una c.t.u., come richiesto dall'appellante». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dai ricorrenti né nella richiesta di decisione né nella successiva memoria. Peraltro, con riferimento al profilo concernente l’adeguamento del contratto alla nuova disciplina dell’anatocismo bancario in applicazione di quanto disposto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, giova evidenziare che l’orientamento giurisprudenziale indicato nella proposta di definizione ha trovato ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza di questa Corte. È stato, infatti, affermato che, in ragione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Ciò in quanto non può assumere rilevanza la pregressa applicazione, in via di fatto, delle clausole nulle, poiché contrario alla regola generale di assoluta inefficacia delle previsioni contrattuali viziate da nullità, con la conseguenza che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (così, Cass. Sez. 1, 29/10/2025, n. 28599; ma si veda anche Cass. Sez. 1, 14/10/2025, n. 27460, secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell’art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall’art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l’applicazione de factodelle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l’eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell’art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell’impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo articolo 7). Venendo, poi, all’ulteriore profilo evidenziato nella proposta, concernente la possibilità per la Corte di appello di procedere all’azzeramento del saldo debitore portato dal primo estratto conto prodotto, merita di essere sottolineato che, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca (attrice) non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (Cass. Sez. 1, 20/04/2016, n. 7972, Rv. 639462 -01; Cass. Sez. 1, 26/01/2011, n. 1842, Rv. 616351 -01). Ciò posto, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E, infatti, come rilevato nella proposta, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto: ad es., possono essere valorizzate le ammissioni del correntista stesso. Ebbene, parte ricorrente non ha allegato di avere portato all’attenzione del giudice di merito specifici elementi, non valutati, che avrebbero consentito di escludere che il saldo indicato nel primo estratto conto della serie costituisca il portato dell’applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi nel periodo precedente. E, infatti, l’unico elemento all’uopo dedotto riguarda la mancata contestazione, da parte del correntista, degli estratti conto. Tuttavia, come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. (Cass. Sez. 1, 17/11/2016, n. 23421, Rv. 642654 - 01; Cass. Sez. 1, 29/07/2009, n. 17679, Rv. 609454 - 01 secondo la quale la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 c.c.). 3. ― Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la «erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di disporre la c.t.u. contabile, necessaria per quantificare l’esatto saldo del conto corrente di cui è causa, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. sotto il profilo della violazione degli artt. 61, 112 e 191 c.p.c.». Nella proposta di definizione si legge, sul punto, che: «col detto motivo la ricorrente assume che “dagli atti di causa si evince chiaramente che la signora Stirpe riconosceva di aver un debito con la Banca ricorrente” e cita, in proposito, a titolo di esempio, “le conclusioni rassegnate dalla stessa nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel quale a pag. 8 al punto c) veniva richiesto di accertare ‘l’esatta somma dovuta […] alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. dagli atti di causa’ “: ma una tale questione (che involge la possibilità di inferire dalla precisazione delle conclusioni in giudizio un qualche implicito riconoscimento quanto al segno negativo del saldo che, nonostante la sterilizzazione delle illegittime appostazioni di interessi, sarebbe maturato in passato, all’epoca del primo degli estratti conto prodotti) non è deducibile in sede di legittimità, tanto meno sotto il profilo della violazione delle richiamate norme processuali». [OSCURATO:PERSONA] condivide quanto evidenziato nella proposta, anche alla luce del costante orientamento della Corte secondo il quale il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione temporis vigente). (Cass. Sez. L., 25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 -01). Nel caso di specie, peraltro, la scelta del giudice di merito di non procedere ad un esame contabile del conto appare del tutto coerente con la accertata impossibilità di determinare il reale saldo intermedio del rapporto attestato dal primo degli estratti conto acquisiti al giudizio. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bisc.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di una ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01). Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 -01). Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: infatti, parte ricorrente non si è neppure confrontata con le ragioni poste a fondamento della proposta di definizione, la quale è stata integralmente confermata. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p
Decreto Cassazione n. 32507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris