CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato consumato, così riqualificato il fatto ritenuto in primo grado integrare la diversa fattispecie di tentato furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla riqualificazione del fatto operata dal giudice dell'appello. Sotto un primo profilo i ricorrenti lamentano l'erroneità di detta riqualificazione, posto che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, gli imputati non hanno mai conseguito l'autonomo possesso della refurtiva, in quanto gli operanti li hanno tratti in arresto quando ancora erano intenti nella sottrazione delle barre portapacchi dalla vettura della persona offesa, mentre quelle rinvenute a terra dagli stessi operanti apparterebbero ad altro veicolo e non sarebbero oggetto di contestazione. Non di meno la statuizione del giudice dell'appello violerebbe il divieto di riforma peggiorativa in quanto gli imputati non sarebbero stati posti nelle condizioni di conoscere la diversa qualificazione attribuita al fatto e di contraddire rispetto ad essa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondata è l'eccezione processuale ad oggetto la violazione dell'art.597 c.p.p. Va infatti ricordato che rientra nei poteri di cognizione officiosa del giudice dell'appello la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, purché ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438). Non di meno è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU [OSCURATO:DATA_NASCITA], Drassich c. Italia), consentendo all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (ex multis Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204). Ne consegue che legittimamente la Corte territoriale ha esercitato il proprio potere di attribuire al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, né tale statuizione può ritenersi aver leso in concreto il diritto di difesa degli imputati, essendo stato il suddetto esito ampiamente prevedibile, posto che il giudice dell'appello si è limitato a ripristinare la qualificazione in ordine alla quale era stata esercitata l'azione penale nei loro confronti. 3. Generici e parimenti manifestamente infondati sono i residui rilievi dei ricorrenti, che non si confrontano compiutamente, se non in maniera assertiva, con la motivazione della sentenza impugnata, che ha precisato come, al momento dell'intervento degli operanti, il [OSCURATO:PERSONA] avesse già asportato le barre portapacchi dal tetto della vettura della persona offesa, provvedendo altresì ad apporvi del nastro isolante per tenerle insieme, nonché si stava dirigendo verso il Cuomo che lo attendeva a bordo di un motociclo. Né sussiste l'equivoco in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello confondendo le barre di cui si discute con quelle ulteriori rinvenute a terra accanto ai due imputati, giacchè la sentenza ha chiaramente sottolineato come queste ultime non costituissero l'oggetto materiale del reato contestato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas