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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22055/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 del TRIBUNALE di PAVIA!iato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5, 7 -bis e 61 n. 5 cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con un solo motivo, l'illegalità della pena applicata all'imputata sotto il profilo del vizio di violazione di legge (artt. 132, 133, 81, comma 2, cod. proc.pen.) quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione alla pena base nel rispetto del limite edittale stabilito per il più grave delitto di cui al capo 1) (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326): in disparte il rilievo che nella motivazione della sentenza impugnazione è specificato quale sia l'aumento di pena applicato per ciascun episodio di furto, è, comunque, jus receptum che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509) ovvero, ancora, all'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011, Rv. 250966); - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.. - che va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 15(v~ 45\AAAUmmjA4 /[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 del TRIBUNALE di PAVIA!iato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5, 7 -bis e 61 n. 5 cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con un solo motivo, l'illegalità della pena applicata all'imputata sotto il profilo del vizio di violazione di legge (artt. 132, 133, 81, comma 2, cod. proc.pen.) quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione alla pena base nel rispetto del limite edittale stabilito per il più grave delitto di cui al capo 1) (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326): in disparte il rilievo che nella motivazione della sentenza impugnazione è specificato quale sia l'aumento di pena applicato per ciascun episodio di furto, è, comunque, jus receptum che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509) ovvero, ancora, all'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011, Rv. 250966); - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.. - che va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 15(v~ 45\AAAUmmjA4 /[OSCURATO:PERSONA]
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