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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 35255/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26795/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Pietra n.26, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Bologna in R.G. n. 18149/2018 depositatoil 10/7/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il G.D. al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 237.284,78 vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità, Dallacasa), aderendo all’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela fallimentare.

2. Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del G.D.

Rilevava che il credito oggetto dell’istanza di insinuazione non risultava contestato nell’an e nel quantum e che il F allimento ne chiedeva l’esclusione dal passivo per compensazione con un maggior credito vantato dalla procedura, mentre Dallacasa sosteneva che quest’ultimo credito fosse stato ceduto e non potesse perciò essere portato in compensazione con le sue ragioni.

Ciò premesso, osservava che la cessione del credito vantato dalla società fallita nei confronti dell’opponente, non risultando da un atto avente data certa, non poteva essere fatta valere nei confronti della procedura per paralizzare l’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela.

3. Dallacasa ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 10 luglio 2019, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistit o con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.: il provvedimento impugnato si pone – in tesi di parte ricorrente – in palese contrasto con il giudicato già formatosi in ordine ai rapporti di dare-avere tra [OSCURATO:SOCIETA]., sicché il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto opporre in compensazione(ammesso che si trattasse di compensazione) una posta creditoria la cui sussistenza era stata già in precedenza esclusa, o comunque non era stata accertata, dal Tribunale di Bologna,all’esito di un giudizio da essa introdotto contro [OSCURATO:PERSONA] in bonisai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ.

5. Il motivo è fondato.

5.1. Va premesso che, benché il decreto impugnato difetti di una compiuta esposizione dei fatti di causa, è pacifico che il credito opposto dal [OSCURATO:PERSONA] “ in compensazione ” traesse origine dal medesimo rapporto contrattuale (di compravendita di un terreno) posto da Dallacasa a fondamento della propria domanda: la pretesa dell’odierna ricorrente, di essere ammessa al passivo per gli oneri sopportati e per i danni subiti a causa dell’inadempimento di SGB al contratto, è stata infatti contestata dal curatore sul rilievo che la società poi fallita era ancora creditrice verso l’opponente del la maggior somma pattuita in corrispettivo della vendita del terreno.

Si versava dunque non già in tema di vera e propria compensazione, disciplinata dagli artt. 1241 e segg. cod. civ., ma di c . d. compensazione impropria o atecnica, perché riguardante un asserito credito nascente dall’unico rapporto negoziale intercorso fra Dallacasae SGB. 5.2.Ciò posto, va rilevato che il Tribunale di Bologna, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702-tercod. proc. civ. in data 2 maggio 2016 e divenuta definitiva anteriormente al [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto riconosciuto dallo stesso giudice dell’opposizione) ha accertato(a pag. 1) che: i) [OSCURATO:SOCIETA]. in data 8 giugno 2011 aveva venduto a Dallacasa un terreno edificabile per il prezzo complessivo di € 1.300.466,86; ii) l’ammontare del prezzo di vendita era stato modificato con atto del 30 settembre 2011, con aumento a € 1.731.363,59, a fronte dell’assunzione dell’obbligo da parte della venditrice di eseguire, a propria cura e spese , tutte le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione generale; iii) [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva adempiuto l’obbligo assunto con l’atto modificativo; iv) gli oneri di urbanizzazione erano stati sostenuti da Dallacasa.

Il tribunale, sulla scorta dei predetti accertamenti, ha dichiarato (a pag. 2) come non dovuta da parte di Dallacasa ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 430.896 pattuita fra le parti con l’atto modificativo del 30 settembre 2011 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a Dallacasa la medesima somma, oltre a interessi e al risarcimento del danno subito. 5.3 Il principio secondo cui il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella decisione, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo.

In forza di questo principio l’efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia, cosicché è preclusa alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (cfr. Cass.6091/2020, Cass. 22520/2011, Cass. 112/2004, Cass. 14747/2000).

Per questa ragione il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 19113/2018; nello stesso senso Cass. 6091/2020). 5.4 Se il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, è evidente che nella specie la statuizione di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva che comportare un giudicato in ordine all’inesistenza di alcuna contropretesa della venditrice derivante dai medesimi negozi (di vendita e di modifica delle condizioni di vendita) dedotti in sede di opposizione , contropretesa che dunque il curatore non poteva far valere al fine di escludere (o limitare) l’ammissione al passivo del credito vantato dall’acquirente.

Il giudice dell’opposizione, in conseguenza, avrebbe dovuto limitarsi aprendere atto del giudicato esterno intervenuto fra [OSCURATO:SOCIETA]. in bonisprima della declaratoria di fallimento e, in ragione della sua accertata opponibilità alla massa, escludere la sussistenza del credito opposto “in compensazione”dal curatore. 5.5 Non è possibile sostenere, infine, che i principi in materia di giudicato appena ricordati siano superati dal fatto che la statuizione non presa in considerazione dal tribunale fosse stata assunta all’esito di un procedimento sommario di cognizione.

Difatti, il giudizio sommario di cognizione è un giudizio semplificato nelle forme ma a cognizione piena, che si conclude con un’ordinanza in senso formale che ha natura di sentenza in senso sostanziale, sia per la funzione, in ragione dell’idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato (Cass., Sez.

U., 28975/2022); tanto che tale ordinanza, ai sensi dell’art. 702-quater cod. civ., “produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile” se non tempestivamente impugnata e assume, dunque, gli stessi effetti, nessuno escluso, della sentenza pronunciata.

Peraltro, all’interno del procedimento sommario di cognizione non è affatto precluso alla parte convenuta di far valere ragioni in fatto o in diritto al fine di contrastare la pretesa di controparte, ma è previsto soltanto (dall’art. 702-ter, comma 3, cod. proc. civ.) che se le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria il giudice fissi l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., con la successiva applicazione della disciplina prevista dal libro II per il processo di cognizione nelleforme ordinarie.

In assenza di limiti di sorta alle deduzioni difensive sollevabili nell’ambito di tale giudizio, non è possibile sostenere che anche il giudicato formatosi all’esito del medesimo non sia idoneo a coprire il «dedotto ed il deducibile» in ragione della sua ristretta cognizione. 5.6I superiori rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame delle ulteriori doglianze presentate.

6. Il provvedimento impugnato, dunque , deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Bologna, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26795/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Pietra n.26, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Bologna in R.G. n. 18149/2018 depositatoil 10/7/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il G.D. al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 237.284,78 vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità, Dallacasa), aderendo all’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela fallimentare. 2. Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del G.D. Rilevava che il credito oggetto dell’istanza di insinuazione non risultava contestato nell’an e nel quantum e che il F allimento ne chiedeva l’esclusione dal passivo per compensazione con un maggior credito vantato dalla procedura, mentre Dallacasa sosteneva che quest’ultimo credito fosse stato ceduto e non potesse perciò essere portato in compensazione con le sue ragioni. Ciò premesso, osservava che la cessione del credito vantato dalla società fallita nei confronti dell’opponente, non risultando da un atto avente data certa, non poteva essere fatta valere nei confronti della procedura per paralizzare l’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela. 3. Dallacasa ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 10 luglio 2019, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistit o con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.: il provvedimento impugnato si pone – in tesi di parte ricorrente – in palese contrasto con il giudicato già formatosi in ordine ai rapporti di dare-avere tra [OSCURATO:SOCIETA]., sicché il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto opporre in compensazione(ammesso che si trattasse di compensazione) una posta creditoria la cui sussistenza era stata già in precedenza esclusa, o comunque non era stata accertata, dal Tribunale di Bologna,all’esito di un giudizio da essa introdotto contro [OSCURATO:PERSONA] in bonisai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ. 5. Il motivo è fondato. 5.1. Va premesso che, benché il decreto impugnato difetti di una compiuta esposizione dei fatti di causa, è pacifico che il credito opposto dal [OSCURATO:PERSONA] “ in compensazione ” traesse origine dal medesimo rapporto contrattuale (di compravendita di un terreno) posto da Dallacasa a fondamento della propria domanda: la pretesa dell’odierna ricorrente, di essere ammessa al passivo per gli oneri sopportati e per i danni subiti a causa dell’inadempimento di SGB al contratto, è stata infatti contestata dal curatore sul rilievo che la società poi fallita era ancora creditrice verso l’opponente del la maggior somma pattuita in corrispettivo della vendita del terreno. Si versava dunque non già in tema di vera e propria compensazione, disciplinata dagli artt. 1241 e segg. cod. civ., ma di c . d. compensazione impropria o atecnica, perché riguardante un asserito credito nascente dall’unico rapporto negoziale intercorso fra Dallacasae SGB. 5.2.Ciò posto, va rilevato che il Tribunale di Bologna, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702-tercod. proc. civ. in data 2 maggio 2016 e divenuta definitiva anteriormente al [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto riconosciuto dallo stesso giudice dell’opposizione) ha accertato(a pag. 1) che: i) [OSCURATO:SOCIETA]. in data 8 giugno 2011 aveva venduto a Dallacasa un terreno edificabile per il prezzo complessivo di € 1.300.466,86; ii) l’ammontare del prezzo di vendita era stato modificato con atto del 30 settembre 2011, con aumento a € 1.731.363,59, a fronte dell’assunzione dell’obbligo da parte della venditrice di eseguire, a propria cura e spese , tutte le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione generale; iii) [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva adempiuto l’obbligo assunto con l’atto modificativo; iv) gli oneri di urbanizzazione erano stati sostenuti da Dallacasa. Il tribunale, sulla scorta dei predetti accertamenti, ha dichiarato (a pag. 2) come non dovuta da parte di Dallacasa ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 430.896 pattuita fra le parti con l’atto modificativo del 30 settembre 2011 ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a Dallacasa la medesima somma, oltre a interessi e al risarcimento del danno subito. 5.3 Il principio secondo cui il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella decisione, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In forza di questo principio l’efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia, cosicché è preclusa alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (cfr. Cass.6091/2020, Cass. 22520/2011, Cass. 112/2004, Cass. 14747/2000). Per questa ragione il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 19113/2018; nello stesso senso Cass. 6091/2020). 5.4 Se il giudicato sostanziale copre non soltanto l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, è evidente che nella specie la statuizione di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva che comportare un giudicato in ordine all’inesistenza di alcuna contropretesa della venditrice derivante dai medesimi negozi (di vendita e di modifica delle condizioni di vendita) dedotti in sede di opposizione , contropretesa che dunque il curatore non poteva far valere al fine di escludere (o limitare) l’ammissione al passivo del credito vantato dall’acquirente. Il giudice dell’opposizione, in conseguenza, avrebbe dovuto limitarsi aprendere atto del giudicato esterno intervenuto fra [OSCURATO:SOCIETA]. in bonisprima della declaratoria di fallimento e, in ragione della sua accertata opponibilità alla massa, escludere la sussistenza del credito opposto “in compensazione”dal curatore. 5.5 Non è possibile sostenere, infine, che i principi in materia di giudicato appena ricordati siano superati dal fatto che la statuizione non presa in considerazione dal tribunale fosse stata assunta all’esito di un procedimento sommario di cognizione. Difatti, il giudizio sommario di cognizione è un giudizio semplificato nelle forme ma a cognizione piena, che si conclude con un’ordinanza in senso formale che ha natura di sentenza in senso sostanziale, sia per la funzione, in ragione dell’idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato (Cass., Sez. U., 28975/2022); tanto che tale ordinanza, ai sensi dell’art. 702-quater cod. civ., “produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile” se non tempestivamente impugnata e assume, dunque, gli stessi effetti, nessuno escluso, della sentenza pronunciata. Peraltro, all’interno del procedimento sommario di cognizione non è affatto precluso alla parte convenuta di far valere ragioni in fatto o in diritto al fine di contrastare la pretesa di controparte, ma è previsto soltanto (dall’art. 702-ter, comma 3, cod. proc. civ.) che se le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria il giudice fissi l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., con la successiva applicazione della disciplina prevista dal libro II per il processo di cognizione nelleforme ordinarie. In assenza di limiti di sorta alle deduzioni difensive sollevabili nell’ambito di tale giudizio, non è possibile sostenere che anche il giudicato formatosi all’esito del medesimo non sia idoneo a coprire il «dedotto ed il deducibile» in ragione della sua ristretta cognizione. 5.6I superiori rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame delle ulteriori doglianze presentate. 6. Il provvedimento impugnato, dunque , deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Bologna, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e
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