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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03761/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5700/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin ROMA

V. TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Actio confessoria servitutis R.G.N. 5700/2018 Ud. 13/12/2022CC R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1949/2017 depositata in data 23/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 novembre 2017, la Corte d’Appello di Bari respinse l’appello da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 757/2015 del 20 febbraio 2015.

La sentenza impugnata era stata pronunciata in relazione ad un giudizio originariamente promosso con citazione del 9 gennaio 2009 da [OSCURATO:PERSONA] eMARISTELLA QUARANTA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In detto giudizio -che aveva ad oggetto la domanda di condanna dei convenuti alla rimozione di manufatti realizzati su un’area rivendicata dagli attori come di propria titolarità e gravata a favore dei fondi dei convenuti da una mera servitù- [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta con comparsa in data 20 maggio 2013, formulando anch’essa domanda di rimozione dei manufatti.

R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 3 di 16 Il Tribunale di Bari, qualificata detta domanda come intervento principale autonomo, la rigettò anche in considerazione del rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardive, così come rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accogliendo invece la domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto della proprietà dell’area per usucapione formulata dai convenuti.

2. La Corte d’appello di Bari- adita in via di appello principal e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di appello incidentale sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia, infine, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- respinse sia l’appello principale sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], mentre accolse gli appelli incidentali - aventi ad oggetto la statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado- condannando gli appellanti principali alla rifusione in favore degli originari convenuti delle spese del giudizio di primo grado e gravando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido delle spese del giudizio di appello.

Per quel che ancora rileva nella presente sede, la Corte disattese il gravame di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che: − infondate erano le doglianze circa la mancata concessione da parte del Tribunale della rimessione in termini dell’appellante in relazione alle produzioni documentali, non avendo [OSCURATO:PERSONA] neppure motivato le ragioni della relativa istanza, e considerato il lasso temporale decorso in modo ingiustificato tra l’introduzione del giudizio di primo grado (gennaio 2009) e l’intervento dell’appellante incidentale (maggio 2013); R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 4 di 16 − parimenti infondata era la tesi dell’appellante circa la possibilità di avvalersi dei titoli di provenienza prodotti dagli originari attori ed appellanti principali, in quanto tali titoli concernevano un terreno diverso e non erano idonei a provare la lesione lamentata dall’appellante incidentale.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con separati controricorsi sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della decisione per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo il giudice dell’appello posto a fondamento della decisione e prove documentali offerte dalle parti e i fatti non contestati, omettendo, per giunta, la valutazione della documentazione offerta, nonché l’ammissione della consulenza tecnica sollecitata come da richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni”.

La ricorrente premette di essere titolare di un fondo con sovrastante costruzione a favore del quale deve ritenersi sussistente servitù di passaggio gravante sul fondo oggetto della domanda di rivendica degli originari attori e della domanda di acquisto per usucapione degli originari convenuti, deducendo, quindi, di avere agito per la tutela del R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 5 di 16 suddetto diritto di servitù e per la rimozione dei manufatti realizzati dai convenuti medesimi, di cui contesta l’acquisto per usucapione.

Lamenta, quindi, l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto che la domanda della ricorrente medesima concernesse un suolo diverso da quello oggetto della domanda originaria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale errore, prosegue il ricorso, avrebbe precluso l’esame delle deduzioni della medesima ricorrente, inducendo la Corte territoriale a disattendere la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della decisione per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto preclusa la esibizione dei documenti prodotti dalla Camasta, omettendo di considerare che la predetta, in quanto litisconsorte necessario, non poteva incorrere in detta preclusione”.

Il ricorso deduce la qualità di litisconsorte necessaria della ricorrente, in quanto titolare di fondo a favore del quale era da ritenersi sussistente servitù a carico del fondo oggetto della domanda di accertamento di usucapione degli originari convenuti.

In virtù di tale veste, prosegue il ricorso, la ricorrente non poteva ritenersi decaduta dall’esercizio delle facoltà istruttorie, da ciò derivando il vizio della decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di tardività delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente in primo grado.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 36 0, n. 5 , c.p.c., il “difetto di motivazione con riguardo a un fatto decisivo ai fini della decisione della causa, che aveva formato oggetto di discussione R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 6 di 16 tra le parti nel corso del giudizio di merito, quale la qualificazione del possesso esercitato solo iure servitutis, non già iure proprietatis, da parte degli aventi causa della Camasta”.

Col motivo di ricorso si lamenta che la Corte non abbia valutato rigorosamente gli oneri probatori gravanti sugli originari convenuti nel momento in cui essi avevano agito per l’accertamento dell’usucapione di un terreno sul quale esercitavano una servitù.

Deduce, quindi, il ricorso che sugli originari attori in riconvenzionale sarebbe gravato l’onere di fornire adeguata prova del mutamento del possesso a titolo di servitù in possesso uti domini, prova che invece non sarebbe stata fornita. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione di legge per omessa applicazione delle norme di cui agli artt. 1164 e 2697 c.c. e per falsa applicazione di quelle di cui agli artt. 1140 e 1158 c.c., difettando la prova del possesso ad usucapionem del suolo in questione”.

Il motivo lamenta chela Corte territoriale: a) abbia erroneamente escluso la necessità di fornire la prova dell’interversione del possesso ex art. 1164 c.c. da parte di chi, esercitando sul suolo il diritto reale di servitù, aveva poi agito per l’accertamento dell’usucapione del diritto di piena proprietà; b) abbia altrettanto erroneamente ritenuto che le attività materiali svolte dai controricorrenti, comunque riconducibili almero esercizio della servitù, fossero idonee ad integrare un possesso utile all’usucapione del diritto di proprietà. 1.5.Con il q uinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, D.M. 127/2004; 4 e 8 D.M. 55/2014.

R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 7 di 16 Il ricorso lamenta che la Corte d’appello abbia liquidato le spese dei due gradi di giudizio, riconoscendole separatamente per ognuno degli originari convenuti nonché appellati, sebbene molti di essi fossero patrocinati dal medesimo legale, da ciò derivando che la liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere effettuata al più applicando la maggiorazione sul compenso del 20% per la difesa di più parti in giudizio.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 -02) ha affermato il principio per cui: • per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; • la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 8 di 16 oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Le doglianze formulate nel motivo di ricorso si pongono ampiamente al di fuori di tale perimetrodi ammissibilità, in quanto, in primo luogo, non risultano indirizzate alla vera ratio complessiva della decisione, la quale ha confermato il giudizio -già espresso dal giudice di prime cure-in ordine all’inammissibilità delle produzioni documentali dell’odierna ricorrente, in virtù del già avvenuto maturar e delle preclusioni processuali nel momento in cui era avvenuto l’intervento in giudizio di quest’ultima ( Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 -Rv. 621882 – 01 ) .

L’inammissibilità discende, ulteriormente, dal mancato rispetto del principio di specificità del ricorso, dettato dall’art. 366 c.p.c., dal momento che la ricorrente viene ad invocare genericamente le risultanze di prove documentali il cui tenore, tuttavia, non risulta riprodotto neppure nella minima misura necessaria al fine di consentire un’adeguata valutazione della fondatezza o meno del ricorso, dovendosi anzi rilevare che l’intero ricorso appare caratterizzato dalla deduzione di circostanze fattuali e documentali del tutto non precisate, in tal modo sia esorbitando dai parametri fissati dall’art. 360 sia dal contenuto necessario imposto dall’art. 366 c.p.c.

R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 9 di 16 Occorre, infatti, rammentare che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018 - Rv. 649421 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016 -Rv. 641115 - 01) .

Quanto alle doglianz e circa il mancato es pletamento di una consulenza tecnica, le stesse risultano parimenti inammissibili alla luce del principio per cui il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, se non nei limiti consentiti dalla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 - Rv. 644826 - 02) , dove ndosi tuttavia osservare che, nella specie, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2015, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 10 di 16 Sez. 1 -Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 -Rv. 630359 - 01).

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

In primo luogo, infatti, il motivo non chiarisce in alcun modo se il profilo in esso dedotto sia stato oggetto di uno specifico motivo di appello concernente, appunto, la deduzione della veste di litisconsorte necessario della ricorrente e la conseguente ammissibilità delle istanze istruttorieda essa formulate.

La lettura della decisione della Corte territoriale, infatti, evidenzia che oggetto delle iniziali doglianze dell’appello era unicamente il diniego del giudice di prime cure all’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini formulata dalla ricorrente, ed è significativo, al riguardo, che la ricorrente, nel proprio motivo, richiami i passaggi della propria comparsa conclusionale in appello, e non il tenore dell’originario appello incidentale.

In secondo luogo, occorre rilevare, ancora una volta, il mancato rispetto del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto il motivo di ricorso omette di indicare in alcun modo i fatti storici che assumerebbero rilievo ai fini della decisione e che sarebbero dimostrati dalle produzioni documentali di cui si lamenta la mancata ammissione.

Va, infine, osservato che la ricorrente non ha, in realtà, dedotto elementi da cui desumere la propria veste di litisconsorte necessario, ed ha, anzi, essa stessa fornito elementi in senso contrario, dal momento che non solo non emerge in alcun modo dagli atti che la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dagli originari convenuti venisse a contestare eventuali diritti dell’odierna ricorrente - invocando quindi una vera e propria usucapio libertatis- ma anche la stessa ricorrente viene a riprodurre nel ricorso il testo della propria comparsa conclusionale in appello (pag. 16, ultimo paragrafo, del R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 11 di 16 ricorso), nella quale si affermava testualmente, che “nessuna delle parti ha osato eccepire l’estinzione per prescrizione delle servitù rivendicate dalla Camasta sia nel giudizio di primo grado sia nel presente giudizio di appello”, in tal modo riconoscendo che la ricorrente non risultava interessata dalle domande azionate in giudizio, con conseguente assenza della veste di litisconsorte necessario.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sotto molteplici profili.

Il primo è costituito dal fatto, già rammentato, che il giudizio di appello è iniziato nel 2015, con conseguente applicazione, ancora una volta, della preclusione di cui all’art. 348 - ter c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 -Rv. 630359 - 01).

Il secondo è riferibile alla deduzione di un “difetto di motivazione con riguardo a un fatto decisivo ai fini della decisione della causa”, dovendosi rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadella violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 12 di 16 e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 –01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 -01).

Rimarcata la incompatibilità logica, rispetto all’ambito del motivo di ricorso delineato dall’art. 360, n. 5), tra il profilo dell’omesso esame del fatto decisivo ela deduzione di un “difetto di motivazione” sul fatto medesimo (che postula, in ogni caso, l’avvenuto esame del fatto medesimo), va osservato che, anche volendo ricondurre la doglianza pienamente nell’alveo dell’art. 360, n. 5), la stessa non risulterebbe in ogni caso rispettosa dei principi fissati da Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629831 - 01, la quale ha chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività".

Occorre, invece, ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 - 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 13 di 16 motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 -Rv. 648686 - 01) .

Il terzo profilo di inammissibilità discende proprio da tale ultima puntualizzazione, in quanto il motivo di ricorso, in realtà, si traduce proprio nella critica della valutazione delle prove operata dal giudice del merito, sollecitando a questa Corte una inammissibile valutazione ex novo delle prove stesse (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01).

5. Inammissibile, ancora, è il quarto motivo di ricorso.

La ricorrente, invero, viene a dolersi dell’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione azionata -come visto anche in precedenza, e come ammesso dallo stess o ricor so - dagli originari convenuti nei confronti degli originari attori e non nei confronti della ricorrentemedesima.

Tuttavia, nel dolersi dell’accoglimento di tale domanda - e del correlato rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- la ricorrente viene , conseguentemente , a sollevare una exceptio de iure tertii, da questa Corte costantemente dichiarata inammissibile per difetto di interesse (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 27607 del 29/10/2019 -Rv. 655495 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8705 del 29/04/2015 - Rv. 635205 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6301 del 19/03/2014 -Rv. 630521 - 01) .

L’odierna ricorrente, invero, è titolare dell’interesse ad impugnare la decisione della Corte territoriale non nella parte in cui quest’ultima ha accolto la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione - in quanto detta domanda non è stata indirizzata nei suoi confronti - bensì unicamente nella parte la decisione medesima ha disatteso l’actio R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 14 di 16 confessoria servitutis azionata da [OSCURATO:PERSONA] con il proprio intervento in giudizio.

Tale domanda, tuttavia, è stata disattesa non in virtù del rigetto della domanda degli originari attori, bensì -come visto in precedenza- sulla scorta dell’assenza di adeguata prova dell’esistenza stessa della servitùrivendicata dalla ricorrente.

Poiché è il rilievo dell’assenza di prova della pretesa a costituire la ratio della statuizione assunta nei confronti dell’odierna ricorrente, deriva che il motivo di ricorso non solo solleva un’inammissibile exceptio de iure tertii, ma risulta ulteriormente inammissibile nel momento in cui si viene a constatare che lo stesso non viene ad interessare la specifica ratio decidendi della decisione impugnata la quale, quindi, risulta del tutto immune rispetto al motivo di ricorso medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 - Rv. 621882 –01; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 –01; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 - Rv. 619427 –01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 - Rv. 590852 -01).

6. Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo di ricorso.

Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato il principio per cui ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche(Cass. Sez. 6 -2, Sentenza n. 11591 del 04/06/2015 - R v. 635594 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009 -Rv. 609694 - 01) .

R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 15 di 16

7. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, sia per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sia per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5700/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin ROMA V. TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Actio confessoria servitutis R.G.N. 5700/2018 Ud. 13/12/2022CC R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1949/2017 depositata in data 23/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2017, la Corte d’Appello di Bari respinse l’appello da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 757/2015 del 20 febbraio 2015. La sentenza impugnata era stata pronunciata in relazione ad un giudizio originariamente promosso con citazione del 9 gennaio 2009 da [OSCURATO:PERSONA] eMARISTELLA QUARANTA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In detto giudizio -che aveva ad oggetto la domanda di condanna dei convenuti alla rimozione di manufatti realizzati su un’area rivendicata dagli attori come di propria titolarità e gravata a favore dei fondi dei convenuti da una mera servitù- [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta con comparsa in data 20 maggio 2013, formulando anch’essa domanda di rimozione dei manufatti. R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 3 di 16 Il Tribunale di Bari, qualificata detta domanda come intervento principale autonomo, la rigettò anche in considerazione del rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardive, così come rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accogliendo invece la domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto della proprietà dell’area per usucapione formulata dai convenuti. 2. La Corte d’appello di Bari- adita in via di appello principal e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di appello incidentale sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia, infine, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- respinse sia l’appello principale sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], mentre accolse gli appelli incidentali - aventi ad oggetto la statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado- condannando gli appellanti principali alla rifusione in favore degli originari convenuti delle spese del giudizio di primo grado e gravando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido delle spese del giudizio di appello. Per quel che ancora rileva nella presente sede, la Corte disattese il gravame di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che: − infondate erano le doglianze circa la mancata concessione da parte del Tribunale della rimessione in termini dell’appellante in relazione alle produzioni documentali, non avendo [OSCURATO:PERSONA] neppure motivato le ragioni della relativa istanza, e considerato il lasso temporale decorso in modo ingiustificato tra l’introduzione del giudizio di primo grado (gennaio 2009) e l’intervento dell’appellante incidentale (maggio 2013); R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 4 di 16 − parimenti infondata era la tesi dell’appellante circa la possibilità di avvalersi dei titoli di provenienza prodotti dagli originari attori ed appellanti principali, in quanto tali titoli concernevano un terreno diverso e non erano idonei a provare la lesione lamentata dall’appellante incidentale. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati controricorsi sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della decisione per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo il giudice dell’appello posto a fondamento della decisione e prove documentali offerte dalle parti e i fatti non contestati, omettendo, per giunta, la valutazione della documentazione offerta, nonché l’ammissione della consulenza tecnica sollecitata come da richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni”. La ricorrente premette di essere titolare di un fondo con sovrastante costruzione a favore del quale deve ritenersi sussistente servitù di passaggio gravante sul fondo oggetto della domanda di rivendica degli originari attori e della domanda di acquisto per usucapione degli originari convenuti, deducendo, quindi, di avere agito per la tutela del R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 5 di 16 suddetto diritto di servitù e per la rimozione dei manufatti realizzati dai convenuti medesimi, di cui contesta l’acquisto per usucapione. Lamenta, quindi, l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto che la domanda della ricorrente medesima concernesse un suolo diverso da quello oggetto della domanda originaria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale errore, prosegue il ricorso, avrebbe precluso l’esame delle deduzioni della medesima ricorrente, inducendo la Corte territoriale a disattendere la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della decisione per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto preclusa la esibizione dei documenti prodotti dalla Camasta, omettendo di considerare che la predetta, in quanto litisconsorte necessario, non poteva incorrere in detta preclusione”. Il ricorso deduce la qualità di litisconsorte necessaria della ricorrente, in quanto titolare di fondo a favore del quale era da ritenersi sussistente servitù a carico del fondo oggetto della domanda di accertamento di usucapione degli originari convenuti. In virtù di tale veste, prosegue il ricorso, la ricorrente non poteva ritenersi decaduta dall’esercizio delle facoltà istruttorie, da ciò derivando il vizio della decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la statuizione di tardività delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente in primo grado. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 36 0, n. 5 , c.p.c., il “difetto di motivazione con riguardo a un fatto decisivo ai fini della decisione della causa, che aveva formato oggetto di discussione R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 6 di 16 tra le parti nel corso del giudizio di merito, quale la qualificazione del possesso esercitato solo iure servitutis, non già iure proprietatis, da parte degli aventi causa della Camasta”. Col motivo di ricorso si lamenta che la Corte non abbia valutato rigorosamente gli oneri probatori gravanti sugli originari convenuti nel momento in cui essi avevano agito per l’accertamento dell’usucapione di un terreno sul quale esercitavano una servitù. Deduce, quindi, il ricorso che sugli originari attori in riconvenzionale sarebbe gravato l’onere di fornire adeguata prova del mutamento del possesso a titolo di servitù in possesso uti domini, prova che invece non sarebbe stata fornita. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione di legge per omessa applicazione delle norme di cui agli artt. 1164 e 2697 c.c. e per falsa applicazione di quelle di cui agli artt. 1140 e 1158 c.c., difettando la prova del possesso ad usucapionem del suolo in questione”. Il motivo lamenta chela Corte territoriale: a) abbia erroneamente escluso la necessità di fornire la prova dell’interversione del possesso ex art. 1164 c.c. da parte di chi, esercitando sul suolo il diritto reale di servitù, aveva poi agito per l’accertamento dell’usucapione del diritto di piena proprietà; b) abbia altrettanto erroneamente ritenuto che le attività materiali svolte dai controricorrenti, comunque riconducibili almero esercizio della servitù, fossero idonee ad integrare un possesso utile all’usucapione del diritto di proprietà. 1.5.Con il q uinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, D.M. 127/2004; 4 e 8 D.M. 55/2014. R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 7 di 16 Il ricorso lamenta che la Corte d’appello abbia liquidato le spese dei due gradi di giudizio, riconoscendole separatamente per ognuno degli originari convenuti nonché appellati, sebbene molti di essi fossero patrocinati dal medesimo legale, da ciò derivando che la liquidazione del compenso avrebbe dovuto essere effettuata al più applicando la maggiorazione sul compenso del 20% per la difesa di più parti in giudizio. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 -02) ha affermato il principio per cui: • per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; • la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 8 di 16 oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Le doglianze formulate nel motivo di ricorso si pongono ampiamente al di fuori di tale perimetrodi ammissibilità, in quanto, in primo luogo, non risultano indirizzate alla vera ratio complessiva della decisione, la quale ha confermato il giudizio -già espresso dal giudice di prime cure-in ordine all’inammissibilità delle produzioni documentali dell’odierna ricorrente, in virtù del già avvenuto maturar e delle preclusioni processuali nel momento in cui era avvenuto l’intervento in giudizio di quest’ultima ( Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 -Rv. 621882 – 01 ) . L’inammissibilità discende, ulteriormente, dal mancato rispetto del principio di specificità del ricorso, dettato dall’art. 366 c.p.c., dal momento che la ricorrente viene ad invocare genericamente le risultanze di prove documentali il cui tenore, tuttavia, non risulta riprodotto neppure nella minima misura necessaria al fine di consentire un’adeguata valutazione della fondatezza o meno del ricorso, dovendosi anzi rilevare che l’intero ricorso appare caratterizzato dalla deduzione di circostanze fattuali e documentali del tutto non precisate, in tal modo sia esorbitando dai parametri fissati dall’art. 360 sia dal contenuto necessario imposto dall’art. 366 c.p.c. R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 9 di 16 Occorre, infatti, rammentare che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018 - Rv. 649421 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016 -Rv. 641115 - 01) . Quanto alle doglianz e circa il mancato es pletamento di una consulenza tecnica, le stesse risultano parimenti inammissibili alla luce del principio per cui il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità, se non nei limiti consentiti dalla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 - Rv. 644826 - 02) , dove ndosi tuttavia osservare che, nella specie, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2015, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 10 di 16 Sez. 1 -Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 -Rv. 630359 - 01). 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. In primo luogo, infatti, il motivo non chiarisce in alcun modo se il profilo in esso dedotto sia stato oggetto di uno specifico motivo di appello concernente, appunto, la deduzione della veste di litisconsorte necessario della ricorrente e la conseguente ammissibilità delle istanze istruttorieda essa formulate. La lettura della decisione della Corte territoriale, infatti, evidenzia che oggetto delle iniziali doglianze dell’appello era unicamente il diniego del giudice di prime cure all’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini formulata dalla ricorrente, ed è significativo, al riguardo, che la ricorrente, nel proprio motivo, richiami i passaggi della propria comparsa conclusionale in appello, e non il tenore dell’originario appello incidentale. In secondo luogo, occorre rilevare, ancora una volta, il mancato rispetto del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto il motivo di ricorso omette di indicare in alcun modo i fatti storici che assumerebbero rilievo ai fini della decisione e che sarebbero dimostrati dalle produzioni documentali di cui si lamenta la mancata ammissione. Va, infine, osservato che la ricorrente non ha, in realtà, dedotto elementi da cui desumere la propria veste di litisconsorte necessario, ed ha, anzi, essa stessa fornito elementi in senso contrario, dal momento che non solo non emerge in alcun modo dagli atti che la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dagli originari convenuti venisse a contestare eventuali diritti dell’odierna ricorrente - invocando quindi una vera e propria usucapio libertatis- ma anche la stessa ricorrente viene a riprodurre nel ricorso il testo della propria comparsa conclusionale in appello (pag. 16, ultimo paragrafo, del R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 11 di 16 ricorso), nella quale si affermava testualmente, che “nessuna delle parti ha osato eccepire l’estinzione per prescrizione delle servitù rivendicate dalla Camasta sia nel giudizio di primo grado sia nel presente giudizio di appello”, in tal modo riconoscendo che la ricorrente non risultava interessata dalle domande azionate in giudizio, con conseguente assenza della veste di litisconsorte necessario. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sotto molteplici profili. Il primo è costituito dal fatto, già rammentato, che il giudizio di appello è iniziato nel 2015, con conseguente applicazione, ancora una volta, della preclusione di cui all’art. 348 - ter c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 -Rv. 630359 - 01). Il secondo è riferibile alla deduzione di un “difetto di motivazione con riguardo a un fatto decisivo ai fini della decisione della causa”, dovendosi rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadella violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 12 di 16 e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 –01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 -01). Rimarcata la incompatibilità logica, rispetto all’ambito del motivo di ricorso delineato dall’art. 360, n. 5), tra il profilo dell’omesso esame del fatto decisivo ela deduzione di un “difetto di motivazione” sul fatto medesimo (che postula, in ogni caso, l’avvenuto esame del fatto medesimo), va osservato che, anche volendo ricondurre la doglianza pienamente nell’alveo dell’art. 360, n. 5), la stessa non risulterebbe in ogni caso rispettosa dei principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629831 - 01, la quale ha chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Occorre, invece, ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 - 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 13 di 16 motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 -Rv. 648686 - 01) . Il terzo profilo di inammissibilità discende proprio da tale ultima puntualizzazione, in quanto il motivo di ricorso, in realtà, si traduce proprio nella critica della valutazione delle prove operata dal giudice del merito, sollecitando a questa Corte una inammissibile valutazione ex novo delle prove stesse (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). 5. Inammissibile, ancora, è il quarto motivo di ricorso. La ricorrente, invero, viene a dolersi dell’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione azionata -come visto anche in precedenza, e come ammesso dallo stess o ricor so - dagli originari convenuti nei confronti degli originari attori e non nei confronti della ricorrentemedesima. Tuttavia, nel dolersi dell’accoglimento di tale domanda - e del correlato rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- la ricorrente viene , conseguentemente , a sollevare una exceptio de iure tertii, da questa Corte costantemente dichiarata inammissibile per difetto di interesse (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 27607 del 29/10/2019 -Rv. 655495 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8705 del 29/04/2015 - Rv. 635205 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6301 del 19/03/2014 -Rv. 630521 - 01) . L’odierna ricorrente, invero, è titolare dell’interesse ad impugnare la decisione della Corte territoriale non nella parte in cui quest’ultima ha accolto la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione - in quanto detta domanda non è stata indirizzata nei suoi confronti - bensì unicamente nella parte la decisione medesima ha disatteso l’actio R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 14 di 16 confessoria servitutis azionata da [OSCURATO:PERSONA] con il proprio intervento in giudizio. Tale domanda, tuttavia, è stata disattesa non in virtù del rigetto della domanda degli originari attori, bensì -come visto in precedenza- sulla scorta dell’assenza di adeguata prova dell’esistenza stessa della servitùrivendicata dalla ricorrente. Poiché è il rilievo dell’assenza di prova della pretesa a costituire la ratio della statuizione assunta nei confronti dell’odierna ricorrente, deriva che il motivo di ricorso non solo solleva un’inammissibile exceptio de iure tertii, ma risulta ulteriormente inammissibile nel momento in cui si viene a constatare che lo stesso non viene ad interessare la specifica ratio decidendi della decisione impugnata la quale, quindi, risulta del tutto immune rispetto al motivo di ricorso medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 - Rv. 621882 –01; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 –01; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 - Rv. 619427 –01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 - Rv. 590852 -01). 6. Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo di ricorso. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato il principio per cui ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche(Cass. Sez. 6 -2, Sentenza n. 11591 del 04/06/2015 - R v. 635594 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009 -Rv. 609694 - 01) . R.G. 5700/2018 - Pagina nr. 15 di 16 7. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, sia per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sia per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 2
Sentenza Cassazione n. 03761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris