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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09772/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un appartamento ritenuto nella disponibilità sua e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica risultante da una doppia pronuncia conforme (v. pagg. 3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento punitivo benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre con il terzo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, riproponendosi doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice dell'appello; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo mancante la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati in sentenza; Considerato che anche detta impugnazione è inammissibile in quanto costituta da mere doglianze in punto di fatto e riproduttiva di censure già vagliate adeguatamente nel giudizio, sollecitandosi a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie incompatibile con il giudizio di legittimità; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute in un appartamento ritenuto nella disponibilità sua e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie a fronte di una motivazione non manifestamente illogica risultante da una doppia pronuncia conforme (v. pagg. 3-5 sentenza impugnata) Considerato che sono inammissibili anche le ulteriori due doglianze dal medesimo proposte, poiché col secondo motivo si censura - peraltro genericamente - l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento punitivo benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, mentre con il terzo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, riproponendosi doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice dell'appello; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo mancante la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati in sentenza; Considerato che anche detta impugnazione è inammissibile in quanto costituta da mere doglianze in punto di fatto e riproduttiva di censure già vagliate adeguatamente nel giudizio, sollecitandosi a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie incompatibile con il giudizio di legittimità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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