CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40527/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] popone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 28 settembre, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto in abitazione aggravato (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 gennaio 2014), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato: con il denunciare la mancata considerazione da parte del decidente di merito del comportamento serbato dall'imputato dopo la commissione del reato (ossia l'essersi astenuto da nuove violazione della legge penale) omette di considerare che il beneficio è stato negato anche sul rilievo che il richiedente, già pluricensurato, era gravato da «plurime condanne, quasi tutte per delitti della stessa indole accumulate all'indomani dei fatti di causa», tali da neutralizzare l'allegazione difensiva circa lo stabile svolgimento da parte sua di attività lavorativa, non suscettibile, perciò, di rilevare quale comportamento positivo successivo alla commissione del reato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consiglie stensore [OSCURATO:PERSONA]