CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 agosto 1984
Cassazione n. 39305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; ritenuto che il primo motivo - sulla mancata traduzione dell'imputato alla prima udienza e sulla nullità della dichiarazione di assenza dello stesso - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 ). Rilevato che il secondo motivo sulla sussistenza della recidiva è privo di specificità per lo stesso motivo. In ogni caso, il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Osservato che il terzo motivo sul vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente formulato alcuna richiesta in merito, nemmeno nel corso dell'udienza di discussione del gravame (vedi Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de