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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 39583/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 28/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 20/02/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. (capi A e B dell'imputazione).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, la cui versione alternativa non è stata correttamente ritenuta credibile, alla luce delle risultanze probatorie (denuncia ed escussione della p.o., nonché indagini e accertamenti di P.G.), che hanno avvalorato il rapporto di materiale detenzione del medesimo con la cosa rubata e confortato l'ipotesi accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 28/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 20/02/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. (capi A e B dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, la cui versione alternativa non è stata correttamente ritenuta credibile, alla luce delle risultanze probatorie (denuncia ed escussione della p.o., nonché indagini e accertamenti di P.G.), che hanno avvalorato il rapporto di materiale detenzione del medesimo con la cosa rubata e confortato l'ipotesi accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris