Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17106/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, M.F.

Loy, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv.

F. Garofalo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 febbraio 2021, di rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare della custodia in carcere, precedentemente emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in quanto gravemente indiziato del reato di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (art. 416-bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cod. pen.) quale appartenente della locale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di reggente della costola di Pagliarelle, assieme ad altri coindagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione in punto gravità indiziaria, quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Il ragionamento del Tribunale non darebbe conto dei motivi del ritenuto inserimento del ricorrente nella struttura organizzata attraverso l'esistenza di condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività manifestamente di partecipazione all'esecuzione del programma associativo, con ruolo attivo di referente.

Secondo il ricorrente, si riproporrebbero gli atti di indagine a carico, senza indicare le ragioni per le quali, da questi, si debba ricavare la partecipazione dinamica e funzionale di Garofalo al gruppo, nonché il contributo soggettivo offerto nella veste di reggente che, secondo il Tribunale, sarebbe stata attribuita al ricorrente, direttamente da [OSCURATO:PERSONA].

Si fa riferimento alla carica rivestita, come da dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], senza indicare, appunto, il contributo materiale offerto.

Inoltre, si sottolinea che le frequentazioni con membri ctel sodalizio non possono essere sintomatiche della partecipazione, ma solo utilizzabili quali riscontri, da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Si evidenzia che il collaboratore Iaquinta — peraltro appartenente ad altra locale diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] — si limita a indicare il ricorrente come capo della costola Pagliarelle, senza precisare azioni espressione del suo coinvolgimento nel programma criminoso, attraverso un contributo dimostrativo dell'appartenenza al sodalizio.

Si esclude che le intercettazioni, indicate dal Tribunale, siano elementi di riscontro individualizzante, trattandosi di materiale valutato in modo parcellizzato e relativo a più soggetti, non specificamente al ricorrente.La conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], estraneo al clan e [OSCURATO:PERSONA], coindagato non avrebbe valenza individualizzante, anzi contrasterebbe con il ruolo attribuito al ricorrente dal collaboratore perché si esclude che, nella frazione Pagliarelle, vi fossero personaggi di spessore oltre al Curcio.

Del pari, contrasterebbe con il ruolo apicale attribuito al ricorrente la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla quale emerge che, a Pagliarelle, ognuno poteva fare ciò che voleva.

In quella intercorsa tra i due e [OSCURATO:PERSONA], poi, i tre conversanti metterebbero in discussione il ruolo di Garofalo nel sodalizio.

Sicché, le captazioni finirebbero, per il ricorrente, solo per provare le frequentazioni con altri sodali non il ruolo attribuito.

Quanto alla partecipazione a summit, si assume che la motivazione traviserebbe il dato indiziario e che non è logica.

In ordine al rito dell'affiliazione del 26 maggio 2018 in [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non sarebbe stato presente, riportando l'ordinanza una captazione inter alios, ove si discute dell'eventuale presenza di Garofalo e, anzi, nemmeno sarebbe chiaro se i conversanti si riferiscano, effettivamente, a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, si sottolinea che il giorno del summit presso il ristorante il Covo del pesce, il servizio di osservazione della polizia giudiziaria non avrebbe rilevato la presenza di Garofalo e la sua utenza telefonica non è stata localizzata, il 26/5/2018, in quelle circostanze di tempo e luogo, avendo sempre agganciato la cella di Petilia come risulta da accertamenti in atti.

2. La difesa ha fatto pervenire corposa memoria difensiva, con allegato, con la quale, articolando approfonditamente i motivi di ricorso, si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione. 2.1.E' stata chiesta la discussione orale per l'odierna udienza, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito.

Si tratta di richiesta accordata, quindi all'esito della discussione, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché senza le dovute specificazioni — indica i vizi di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, va ricordato che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione presenti ciascuno dei lamentati vizi, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.

Si è anche osservato (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535) che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1 lett. c) e 591, comma 1, cod. proc. pen. 1.1.Ciò posto, si osserva che la censura formulata è inammissibile in quanto tesa alla ricostruzione degli elementi indiziari in modo alternativo a quanto operato nel provvedimento censurato, con una rivisitazione, anche parcellizzata del materiale raccolto, non consentita in sede di legittimità.

Si osserva, infatti, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.

Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).

1.2. Si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale del riesame ha evinto la gravità indiziaria circa la partecipazione associativa e al ruolo espletato da Garofalo in base a plurimi elementi di fatto.

Elementi che sono stati logicamente valutati e rispetto ai quali il ricorso si limita da una critica in fatto, chiedendo una rivalutazione di merito che non compete a questa Corte.Il Tribunale del riesame, infatti, ha costruito il giudizio circa la gravità indiziaria innanzitutto sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato l'indagato come capo di Pagliarelle, della locale di [OSCURATO:PERSONA], quale addetto al traffico di stupefacenti, cui si dedicava assieme al fratello Giuseppe.

A riscontro delle dichiarazioni accusatorie il provvedimento censurato menziona plurimi elementi, tra i quali quelli di pregnante significato gravemente indiziario, della partecipazione di Garofalo al summit di 'ndrangheta del 20 ottobre 2018, cui presero parte esponenti di spicco della criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA], Cirò e Cariati, nonché a due riti di affiliazione destinati a nuovi adepti, cui si riferiscono anche le intercettazioni riportate a pagg. 10 e sgg. del provvedimento.

Rispetto a tali significative condotte, la difesa si limita a prospettare elementi di fatto in base ai quali sarebbe dubbia la partecipazione di Garofalo, ad uno dei due riti di affiliazione e al summit descritto, segnalando, all'uopo, circostanze e fonti di prova che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.

Inoltre, il ricorrente ha prospettato una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati, del pari inibita a questa Corte per giurisprudenza consolidata, secondo la quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

In ogni caso, il ricorso appare anche non prendere puntualmente posizione in relazione a una serie di ulteriori elementi di fatto, presi in esame del Tribunale e non attaccati puntualmente con argomenti contrari (riprese video e servizi di osservazione, che documentano i rapporti proprio con esponenti di spicco della frazione Pagliarelle; esiti di altri procedimenti attestanti l'esistenza della locale e i ruoli assunti all'interno di questa da soggetti in posizione apicale, come [OSCURATO:PERSONA], l'attribuzione nell'ambito di altro procedimento cd.

Tabula rasa, al ricorrente, di reati tipici del sodalizio al quale è accusato di appartenere, quali quelli inerenti al traffico di stupefacenti e estorsioni). 2.Da ultimo è appena il caso di osservare che, in diritto, la pronuncia risulta in linea con la giurisprudenza più rigorosa di questa Corte di legittimità che ritiene, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa, l'affiliazione rituale non sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto, con ruolo attivo nel sodalizio (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271205; Sez.

5. n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064).

Del tutto aderente all'indirizzo di questa Corte, invero, è la ritenuta gravità indiziaria quanto al delitto contestato, tenuto conto che integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Moffari, Rv. 281889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M, Rv. 274180). 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 3.1.Non derivando, dalla sentenza, la liberazione dell'imputato, devono essere disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, M.F. Loy, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. F. Garofalo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 15 febbraio 2021, di rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare della custodia in carcere, precedentemente emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in quanto gravemente indiziato del reato di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (art. 416-bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cod. pen.) quale appartenente della locale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di reggente della costola di Pagliarelle, assieme ad altri coindagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione in punto gravità indiziaria, quanto al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il ragionamento del Tribunale non darebbe conto dei motivi del ritenuto inserimento del ricorrente nella struttura organizzata attraverso l'esistenza di condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività manifestamente di partecipazione all'esecuzione del programma associativo, con ruolo attivo di referente. Secondo il ricorrente, si riproporrebbero gli atti di indagine a carico, senza indicare le ragioni per le quali, da questi, si debba ricavare la partecipazione dinamica e funzionale di Garofalo al gruppo, nonché il contributo soggettivo offerto nella veste di reggente che, secondo il Tribunale, sarebbe stata attribuita al ricorrente, direttamente da [OSCURATO:PERSONA]. Si fa riferimento alla carica rivestita, come da dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], senza indicare, appunto, il contributo materiale offerto. Inoltre, si sottolinea che le frequentazioni con membri ctel sodalizio non possono essere sintomatiche della partecipazione, ma solo utilizzabili quali riscontri, da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Si evidenzia che il collaboratore Iaquinta — peraltro appartenente ad altra locale diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] — si limita a indicare il ricorrente come capo della costola Pagliarelle, senza precisare azioni espressione del suo coinvolgimento nel programma criminoso, attraverso un contributo dimostrativo dell'appartenenza al sodalizio. Si esclude che le intercettazioni, indicate dal Tribunale, siano elementi di riscontro individualizzante, trattandosi di materiale valutato in modo parcellizzato e relativo a più soggetti, non specificamente al ricorrente.La conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], estraneo al clan e [OSCURATO:PERSONA], coindagato non avrebbe valenza individualizzante, anzi contrasterebbe con il ruolo attribuito al ricorrente dal collaboratore perché si esclude che, nella frazione Pagliarelle, vi fossero personaggi di spessore oltre al Curcio. Del pari, contrasterebbe con il ruolo apicale attribuito al ricorrente la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla quale emerge che, a Pagliarelle, ognuno poteva fare ciò che voleva. In quella intercorsa tra i due e [OSCURATO:PERSONA], poi, i tre conversanti metterebbero in discussione il ruolo di Garofalo nel sodalizio. Sicché, le captazioni finirebbero, per il ricorrente, solo per provare le frequentazioni con altri sodali non il ruolo attribuito. Quanto alla partecipazione a summit, si assume che la motivazione traviserebbe il dato indiziario e che non è logica. In ordine al rito dell'affiliazione del 26 maggio 2018 in [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non sarebbe stato presente, riportando l'ordinanza una captazione inter alios, ove si discute dell'eventuale presenza di Garofalo e, anzi, nemmeno sarebbe chiaro se i conversanti si riferiscano, effettivamente, a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si sottolinea che il giorno del summit presso il ristorante il Covo del pesce, il servizio di osservazione della polizia giudiziaria non avrebbe rilevato la presenza di Garofalo e la sua utenza telefonica non è stata localizzata, il 26/5/2018, in quelle circostanze di tempo e luogo, avendo sempre agganciato la cella di Petilia come risulta da accertamenti in atti. 2. La difesa ha fatto pervenire corposa memoria difensiva, con allegato, con la quale, articolando approfonditamente i motivi di ricorso, si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione. 2.1.E' stata chiesta la discussione orale per l'odierna udienza, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito. Si tratta di richiesta accordata, quindi all'esito della discussione, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché senza le dovute specificazioni — indica i vizi di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione presenti ciascuno dei lamentati vizi, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio. Si è anche osservato (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535) che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1 lett. c) e 591, comma 1, cod. proc. pen. 1.1.Ciò posto, si osserva che la censura formulata è inammissibile in quanto tesa alla ricostruzione degli elementi indiziari in modo alternativo a quanto operato nel provvedimento censurato, con una rivisitazione, anche parcellizzata del materiale raccolto, non consentita in sede di legittimità. Si osserva, infatti, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). 1.2. Si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale del riesame ha evinto la gravità indiziaria circa la partecipazione associativa e al ruolo espletato da Garofalo in base a plurimi elementi di fatto. Elementi che sono stati logicamente valutati e rispetto ai quali il ricorso si limita da una critica in fatto, chiedendo una rivalutazione di merito che non compete a questa Corte.Il Tribunale del riesame, infatti, ha costruito il giudizio circa la gravità indiziaria innanzitutto sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato l'indagato come capo di Pagliarelle, della locale di [OSCURATO:PERSONA], quale addetto al traffico di stupefacenti, cui si dedicava assieme al fratello Giuseppe. A riscontro delle dichiarazioni accusatorie il provvedimento censurato menziona plurimi elementi, tra i quali quelli di pregnante significato gravemente indiziario, della partecipazione di Garofalo al summit di 'ndrangheta del 20 ottobre 2018, cui presero parte esponenti di spicco della criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA], Cirò e Cariati, nonché a due riti di affiliazione destinati a nuovi adepti, cui si riferiscono anche le intercettazioni riportate a pagg. 10 e sgg. del provvedimento. Rispetto a tali significative condotte, la difesa si limita a prospettare elementi di fatto in base ai quali sarebbe dubbia la partecipazione di Garofalo, ad uno dei due riti di affiliazione e al summit descritto, segnalando, all'uopo, circostanze e fonti di prova che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Inoltre, il ricorrente ha prospettato una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati, del pari inibita a questa Corte per giurisprudenza consolidata, secondo la quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). In ogni caso, il ricorso appare anche non prendere puntualmente posizione in relazione a una serie di ulteriori elementi di fatto, presi in esame del Tribunale e non attaccati puntualmente con argomenti contrari (riprese video e servizi di osservazione, che documentano i rapporti proprio con esponenti di spicco della frazione Pagliarelle; esiti di altri procedimenti attestanti l'esistenza della locale e i ruoli assunti all'interno di questa da soggetti in posizione apicale, come [OSCURATO:PERSONA], l'attribuzione nell'ambito di altro procedimento cd. Tabula rasa, al ricorrente, di reati tipici del sodalizio al quale è accusato di appartenere, quali quelli inerenti al traffico di stupefacenti e estorsioni). 2.Da ultimo è appena il caso di osservare che, in diritto, la pronuncia risulta in linea con la giurisprudenza più rigorosa di questa Corte di legittimità che ritiene, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa, l'affiliazione rituale non sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto, con ruolo attivo nel sodalizio (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271205; Sez. 5. n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064). Del tutto aderente all'indirizzo di questa Corte, invero, è la ritenuta gravità indiziaria quanto al delitto contestato, tenuto conto che integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Moffari, Rv. 281889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M, Rv. 274180). 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 3.1.Non derivando, dalla sentenza, la liberazione dell'imputato, devono essere disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3/12/2021 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 17106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris