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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37115/2025

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RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diRaffaele [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 13 febbraio 2023 del Tribunale di Modena con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646 e 61 n. 7 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (impropriamente indicato come reato ex art.640 cod. pen. nella rubrica del motivo); Rilevato che, al di là del reiterato erroneo riferimento nel motivo di ricorso al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (in luogo di quello di cui all’art. 646 cod. pen. per il quale è intervenuta la sentenza di condanna), deve rilevarsi che detto motivo che contesta la correttezza della qualificazione giuridica della condotta posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, con congrua e lineare motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza), hanno indicato i diversi elementi comprovanti la condotta materiale del reato, data dall’avvenuta interversio possessionis, resa manifesta dalla condotta uti dominus del ricorrente, il quale ha omesso la restituzione dell’automezzo, prima adducendo una giustificazione inverosimilee poi rendendosi definitivamente irreperibile, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo della fattispecie di appropriazione indebita; che, pertanto, corretta è la qualificazione della condotta come violazione dell’art. 646 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diRaffaele [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 13 febbraio 2023 del Tribunale di Modena con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646 e 61 n. 7 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (impropriamente indicato come reato ex art.640 cod. pen. nella rubrica del motivo); Rilevato che, al di là del reiterato erroneo riferimento nel motivo di ricorso al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (in luogo di quello di cui all’art. 646 cod. pen. per il quale è intervenuta la sentenza di condanna), deve rilevarsi che detto motivo che contesta la correttezza della qualificazione giuridica della condotta posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, con congrua e lineare motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza), hanno indicato i diversi elementi comprovanti la condotta materiale del reato, data dall’avvenuta interversio possessionis, resa manifesta dalla condotta uti dominus del ricorrente, il quale ha omesso la restituzione dell’automezzo, prima adducendo una giustificazione inverosimilee poi rendendosi definitivamente irreperibile, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo della fattispecie di appropriazione indebita; che, pertanto, corretta è la qualificazione della condotta come violazione dell’art. 646 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è decis
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