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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39792/2021

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v. con modif. dalla

I. 16 settembre, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla censura mossa da essa contribuente nell'atto di appello contro la sentenza di primo grado per avere la CTP escluso la illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione malgrado che mai nel ricorso introduttivo la illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione fosse stata dedotta.

2. In ordine a questo primo motivo di ricorso per cassazione valgono le seguenti osservazioni.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la denunciata omissione effettivamente sussiste.

Nondimeno: il motivo appello su cui la CTR ha omesso di pronunciare avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art.100 c.p.c.) giacché l'appellante non avrebbe tratto alcuna utilità dall'annullamento, richiesto al giudice di appello, della parte della sentenza di primo grado relativa alla pronuncia (reiettiva) di una eccezione mai proposta; alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art.111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.384 cod. proc. civ., la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorché, come nel caso di specie, il ritorno della causa al giudice di appello sia inutile; ciò stante, il fatto che la CTR non si sia pronunciata sul ridetto motivo di appello non giustifica la cassazione della sentenza impugnata.

Il primo motivo di ricorso va in definitiva rigettato.

3. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione di vari parametri di legge (artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt.24 e 97 Cost. e "principi dettati dalla 1.212/2000"; art.10 del d.lgs. 146/1998 in tema di studi di settore ma da applicarsi "sulla base di analogia tra la stima effettuata dal Comune con il regolamento e la delibera di giunta adottati ai sensi del d.lgs.446/1997 e gli studi di settore) relativi al contraddittorio endoprocedimentale, per avere la CTR respinto l'eccezione di essa contribuente volta a farne valere il difetto con conseguente di invalidità del provvedimento adottato da parte del Comune di Nepi

4. I tre suddetti motivi di ricorso sono infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrarzione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimen tale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difè nsivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".

Nel caso di specie si tratta di imposta locale sugli immobili e non di tributo armonizzato.

Per di più la contribuente si è limitata a lamentare di non aver avuto modo di interloquire con il Comune prima dell'adozione del provvedimento senza tuttavia precisare cosa in concreto essa avrebbe prospettato di fronte all'amministrazione ove l'interlocuzione fosse stata possibile.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono pertanto essere rigettati. 5.Con il quinto motivo di ricorso la contribuente lamenta "violazione dell'art.112 c.p.c. per omesso esame di un motivo di appello", "violazione dell'art.53 Cost., violazione dell'art.5, comma 5 d.lgs. 504/1992, violazione del principio di autonomia relativo al singolo periodo di imposta".

La prima lamentela è riferita alla deduzione secondo cui i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione il motivo di appello con il quale la contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado per avere la CTP determinato il valore del terreno a cui era correlata l'imposta dell'anno 2007 sulla base della stima redatta dal consulente tecnico di ufficio nominto in altro giudizio relativo all'imposta degli anni 2005 e 2006.

Le successive lamentele sono riferite alla affermazione della CTR, secondo cui "correttamente" il giudice di prime cure ha rettificato la base imponibile "a seguito di CTU che ha accertato le caratteristiche dell'area ed il suo valore".

6. La prima delle suddette lamentele è infondata: la CTR non ha omesso di prendere in considerazione il ricordato motivo di appello: ha respinto detto motivo confermando la decisione di primo grado siccome in punto di determinazione del valore del terreno, "corretta".

Le successive lamentele sono inammissibili.

Premesso che, ai sensi dell'art.5, comma 5 del d.lgs. 504/92, (nella formulazione applicabile ratione temporis) la base imponibile Ici "per le aree fabbricabili" era data dal "valore ... venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche", la CTR, condividendo la valutazione della CTP, ha valutato che le risultanze della menzionata CTU -la ritualità della cui utilizzazione in giudizio non è in contestazione-, sebbene riferite al valore del terreno in altre annualità, fossero riferibili anche al valore del terreno per l'annualità 2007.

Trattasi di valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità.

7. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione da parte dei giudici di primo grado dell'art.5, comma 5, d.lgs. 504/92.

8. Il motivo è infondato.

Vale la considerazione già fatta al precedente punto

6. riguardo alla prima delle lamentele veicolate con il quinto motivo di ricorso.

9. Il ricorso deve essere rigettato.

10. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese data la mancata constituzione del Comune di Nepi.

PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. con modif. dalla I. 16 settembre, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sulla censura mossa da essa contribuente nell'atto di appello contro la sentenza di primo grado per avere la CTP escluso la illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione malgrado che mai nel ricorso introduttivo la illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione fosse stata dedotta. 2. In ordine a questo primo motivo di ricorso per cassazione valgono le seguenti osservazioni. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la denunciata omissione effettivamente sussiste. Nondimeno: il motivo appello su cui la CTR ha omesso di pronunciare avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art.100 c.p.c.) giacché l'appellante non avrebbe tratto alcuna utilità dall'annullamento, richiesto al giudice di appello, della parte della sentenza di primo grado relativa alla pronuncia (reiettiva) di una eccezione mai proposta; alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art.111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.384 cod. proc. civ., la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorché, come nel caso di specie, il ritorno della causa al giudice di appello sia inutile; ciò stante, il fatto che la CTR non si sia pronunciata sul ridetto motivo di appello non giustifica la cassazione della sentenza impugnata. Il primo motivo di ricorso va in definitiva rigettato. 3. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione di vari parametri di legge (artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt.24 e 97 Cost. e "principi dettati dalla 1.212/2000"; art.10 del d.lgs. 146/1998 in tema di studi di settore ma da applicarsi "sulla base di analogia tra la stima effettuata dal Comune con il regolamento e la delibera di giunta adottati ai sensi del d.lgs.446/1997 e gli studi di settore) relativi al contraddittorio endoprocedimentale, per avere la CTR respinto l'eccezione di essa contribuente volta a farne valere il difetto con conseguente di invalidità del provvedimento adottato da parte del Comune di Nepi 4. I tre suddetti motivi di ricorso sono infondati. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrarzione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimen tale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difè nsivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto". Nel caso di specie si tratta di imposta locale sugli immobili e non di tributo armonizzato. Per di più la contribuente si è limitata a lamentare di non aver avuto modo di interloquire con il Comune prima dell'adozione del provvedimento senza tuttavia precisare cosa in concreto essa avrebbe prospettato di fronte all'amministrazione ove l'interlocuzione fosse stata possibile. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono pertanto essere rigettati. 5.Con il quinto motivo di ricorso la contribuente lamenta "violazione dell'art.112 c.p.c. per omesso esame di un motivo di appello", "violazione dell'art.53 Cost., violazione dell'art.5, comma 5 d.lgs. 504/1992, violazione del principio di autonomia relativo al singolo periodo di imposta". La prima lamentela è riferita alla deduzione secondo cui i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione il motivo di appello con il quale la contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado per avere la CTP determinato il valore del terreno a cui era correlata l'imposta dell'anno 2007 sulla base della stima redatta dal consulente tecnico di ufficio nominto in altro giudizio relativo all'imposta degli anni 2005 e 2006. Le successive lamentele sono riferite alla affermazione della CTR, secondo cui "correttamente" il giudice di prime cure ha rettificato la base imponibile "a seguito di CTU che ha accertato le caratteristiche dell'area ed il suo valore". 6. La prima delle suddette lamentele è infondata: la CTR non ha omesso di prendere in considerazione il ricordato motivo di appello: ha respinto detto motivo confermando la decisione di primo grado siccome in punto di determinazione del valore del terreno, "corretta". Le successive lamentele sono inammissibili. Premesso che, ai sensi dell'art.5, comma 5 del d.lgs. 504/92, (nella formulazione applicabile ratione temporis) la base imponibile Ici "per le aree fabbricabili" era data dal "valore ... venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche", la CTR, condividendo la valutazione della CTP, ha valutato che le risultanze della menzionata CTU -la ritualità della cui utilizzazione in giudizio non è in contestazione-, sebbene riferite al valore del terreno in altre annualità, fossero riferibili anche al valore del terreno per l'annualità 2007. Trattasi di valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità. 7. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione da parte dei giudici di primo grado dell'art.5, comma 5, d.lgs. 504/92. 8. Il motivo è infondato. Vale la considerazione già fatta al precedente punto 6. riguardo alla prima delle lamentele veicolate con il quinto motivo di ricorso. 9. Il ricorso deve essere rigettato. 10. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese data la mancata constituzione del Comune di Nepi. PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovut