CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 08493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2021 La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia del 31 marzo 2020. La Corte territoriale ha evidenziato: che il giudice di primo grado ha indicato in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione, che il deposito è stato tempestivo essendo avvenuto il 3 aprile 2020; che, pertanto, il termine di trenta giorni per proporre l'appello scadeva il 15 maggio 2020. Ha ritenuto, quindi, che l'impugnazione, proposta il 25 maggio 2020, fosse tardiva. 2. Contro la sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del comune difensore. I ricorrenti lamentano violazione dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dell'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). Il difensore osserva che, sulla base delle disposizioni citate, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, in tutti i procedimenti civili e penali, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto è rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica e che, per espressa previsione di legge, tale sospensione riguardava «i termini stabiliti [...] per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». Sostiene, pertanto, che il termine per impugnare ha iniziato a decorrere dal 12 maggio 2020 e l'appello è stato proposto tempestivamente. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. I ricorsi non sono fondati. 5. La sospensione del corso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 si applica senza dubbio anche ai termini di impugnazione. La disposizione in esame, tuttavia, prevede, al comma 3, lettera b) n. 2), che le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non operino nei procedimenti «in cui sono applicate misure cautelari», quando gli imputati o i loro difensori «espressamente richiedono che si proceda». La sentenza del Tribunale di Civitavecchia è stata pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, in data 31 marzo 2020 e quindi in un periodo nel quale, ai sensi del comma 1 del citato art. 83, le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dovevano essere rinviate d'ufficio. Ciò rende evidente che, nel caso di specie, ha trovato applicazione l'art. 83, comma 3, lettera b) n. 2), d.l. n. 18/2020. Come risulta dalla sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti in arresto il 9 novembre 2019 per i furti aggravati di energia elettrica, contestati a Garzo al capo D) e alla Taccucci al capo E) della rubrica, ed erano sottoposti, per quella causa: Garzo alla misura cautelare degli arresti domiciliari; Taccucci alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Furono dunque gli imputati o il loro difensore (che, infatti, era presente all'udienza del 31 marzo 2020) a chiedere che si procedesse. Ciò ha fatto sì che l'art. 83, comma 1, non potesse operare e ha reso non operativa anche la sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 2. Ne consegue che il termine per l'impugnazione non è rimasto sospeso fino all'il maggio 2020, ma è regolarmente decorso a far data dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, come previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Nel dispositivo della sentenza di primo grado, il giudice ha indicato in quindici giorni il termine per il deposito della motivazione. Trattandosi di un termine coincidente con quello previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., trova applicazione l'art. 585, comma 1, lett. b). Il difensore, dunque, aveva trenta giorni di tempo per impugnare e poteva farlo fino al 15 maggio 2022. L'appello è stato proposto, invece, il 25 maggio 2020 ed è quindi tardivo. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 gennaio 2