CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO SE2, 51- -íPtttlibri La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 16/06/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Taranto, in data 11/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 cod. pen. Ritenuto che l'unica doglianza, che contesta la violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sulle dichiarazioni rese dalla vittima). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] nte Dott. Giu ppe [OSCURATO:PERSONA]. S o [OSCURATO:PERSONA] N, [OSCURATO:PERSONA],7..± er'IA 17 ()V 202