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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41593/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 2( 44." A^"..e.wt 4w '4•44424,- 4$114 eittVliti"tt siete- .4:424.. 4.44 004.11,v,AA:4Raftvas.

A.‘4.4ip *44- A • # [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'articolo 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia nei confronti di d [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'articolo 590-bis, comma 1, cod. pen. 2.

Con l'unico motivo proposto, deduce illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, in relazione alla mancata applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio, limitatamente alla mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349 - 01).

Deve condividersi il rilievo puntualmente articolato dal PG ricorrente, avendo omesso il giudice di merito di pronunciarsi sulla sanzione amministrativa in violazione dell'art. 222 del codice della strada il quale prevede che, quando dal fatto derivi una lesione colposa, il giudice applichi, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 2( 44." A^"..e.wt 4w '4•44424,- 4$114 eittVliti"tt siete- .4:424.. 4.44 004.11,v,AA:4Raftvas. A.‘4.4ip *44- A • # [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'articolo 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia nei confronti di d [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'articolo 590-bis, comma 1, cod. pen. 2. Con l'unico motivo proposto, deduce illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e violazione dell'art. 222, comma 2, cod. strada, in relazione alla mancata applicazione all'imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio, limitatamente alla mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il principio per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349 - 01). Deve condividersi il rilievo puntualmente articolato dal PG ricorrente, avendo omesso il giudice di merito di pronunciarsi sulla sanzione amministrativa in violazione dell'art. 222 del codice della strada il quale prevede che, quando dal fatto derivi una lesione colposa, il giudice applichi, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia in div
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