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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 04756/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto di 3 bottiglie di birra del valore di Euro 3,74; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è fondato, posto che la motivazione rassegnata dalla Corte di appello per disattendere la richiesta di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ossia «perché l'evento dannoso non può considerarsi di speciale tenuità proprio a fronte della reiterazione e ripetitività dimostrata dall'imputato nel commettere reati contro il patrimonio» (cfr. pag. 3), si pone in contrato con il diritto vivente, che ha statuito che «Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528); - che la fondatezza della doglianza impone il rilievo officioso dell'estinzione del reato per esserne maturata la prescrizione il 27 ottobre 2022; - ritenuto, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso 1'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto di 3 bottiglie di birra del valore di Euro 3,74; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è fondato, posto che la motivazione rassegnata dalla Corte di appello per disattendere la richiesta di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ossia «perché l'evento dannoso non può considerarsi di speciale tenuità proprio a fronte della reiterazione e ripetitività dimostrata dall'imputato nel commettere reati contro il patrimonio» (cfr. pag. 3), si pone in contrato con il diritto vivente, che ha statuito che «Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528); - che la fondatezza della doglianza impone il rilievo officioso dell'estinzione del reato per esserne maturata la prescrizione il 27 ottobre 2022; - ritenuto, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04756/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris